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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 36056/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, decidendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del delitto di contraffazione di una patente di guida, rilasciata dalle [OSCURATO:PERSONA], e di un permesso internazionale di guida, ritenuto che il reato da contestare fosse quello di uso di atto falso da parte del privato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 2, Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento in premessa, sul rilievo che esso, adottato nell'ambito dell'udienza predibattimentale disciplinata dall'art. 554-bis, cod. proc. pen., fosse stato emesso in violazione della disposizione di cui al comma 6 della detta norma, che stabilisce che «Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero».

Ha dedotto, a sostegno, che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza il previo invito a rimodulare l'imputazione, così da renderla congrua rispetto alle risultanze del procedimento, determinando un'alterazione della sequenza stabilita dal legislatore, sarebbe tale o da rendere il relativo provvedimento nullo ovvero abnorme, in ragione del prodursi di un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

3. Con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente delineato l'ambito normativo in cui si colloca la questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte.

L'art. 554-bis, con le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, assegna all'udienza predibattimentale (come già previsto per l'udienza preliminare) «il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione articolata ai sensi dell'art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d'indagine» (così la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sul punto).In particolare, l'art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., in caso di ambigua o generica enunciazione dell'imputazione nel decreto di citazione, impone al giudice di invitare il pubblico ministero (anche d'ufficio e sentite le parti), a riformularne il contenuto, di modo che, ove questi non vi provveda, egli è tenuto a dichiarare con ordinanza la nullità dell'imputazione e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero.

L'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., nel diverso caso in cui il fatto, la sua definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano state indicate in termini non corrispondenti alle risultanze degli atti d'indagine, comporta che il giudice debba invitare il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche all'imputazione, con la conseguenza che, qualora questi rimanga inerte, egli deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero medesimo.

2. Ciò posto, non essendovi dubbio che si verta nell'ipotesi disciplinata dall'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., avendo il Tribunale restituito gli atti al Pubblico Ministero sul presupposto che il fatto, per come risultante dagli atti del procedimento, fosse da sussumere nella cornice qualificatoria del delitto di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen., giova ricordare come, secondo quanto già chiarito da questa Corte, con l'introduzione dell'art. 554-bis cod. proc. pen. e dell'analogo art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede un meccanismo processuale, guidato dal giudice, volto a precisare e meglio definire l'imputazione in tutte le sue componenti essenziali, «il legislatore, in sostanza, ha recepito quelle costanti e consolidate pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine» (Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024, in motivazione).

3. La mancata previsione di una specifica sanzione processuale per il caso di violazione da parte del giudice della sequenza procedimentale del meccanismo delineato dal comma 6 dell'art, 554-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione, pag. 8) e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, cui il legislatore della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 si è ispirato nella formulazione della citata disposizione, tutti epigoni del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Battistella (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Rv. 238240), secondo cui «È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico -cronologica», comportano che, anche nel caso al vaglio, il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto non preceduto dall'invito, rivoltogli dal Tribunale, ad adeguare l'imputazione alle risultanze degli atti d'indagine, risulta riconducibile al genere, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, dei provvedimenti abnormi.

Sono, infatti, tali non solo quelli che, per la singolarità e stranezza del loro contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale, ovvero quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094, ma anche quelli che diano luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus all'"ordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo» (Così, Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, in motivazione).

4. Pertanto il ricorso va accolto con quel che ne deriva in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, decidendo sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del delitto di contraffazione di una patente di guida, rilasciata dalle [OSCURATO:PERSONA], e di un permesso internazionale di guida, ritenuto che il reato da contestare fosse quello di uso di atto falso da parte del privato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. 2, Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento in premessa, sul rilievo che esso, adottato nell'ambito dell'udienza predibattimentale disciplinata dall'art. 554-bis, cod. proc. pen., fosse stato emesso in violazione della disposizione di cui al comma 6 della detta norma, che stabilisce che «Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Ha dedotto, a sostegno, che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero senza il previo invito a rimodulare l'imputazione, così da renderla congrua rispetto alle risultanze del procedimento, determinando un'alterazione della sequenza stabilita dal legislatore, sarebbe tale o da rendere il relativo provvedimento nullo ovvero abnorme, in ragione del prodursi di un'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. 3. Con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va preliminarmente delineato l'ambito normativo in cui si colloca la questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte. L'art. 554-bis, con le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, assegna all'udienza predibattimentale (come già previsto per l'udienza preliminare) «il compito di definire l'oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l'imputazione articolata ai sensi dell'art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d'indagine» (così la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] sul punto).In particolare, l'art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., in caso di ambigua o generica enunciazione dell'imputazione nel decreto di citazione, impone al giudice di invitare il pubblico ministero (anche d'ufficio e sentite le parti), a riformularne il contenuto, di modo che, ove questi non vi provveda, egli è tenuto a dichiarare con ordinanza la nullità dell'imputazione e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., nel diverso caso in cui il fatto, la sua definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano state indicate in termini non corrispondenti alle risultanze degli atti d'indagine, comporta che il giudice debba invitare il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche all'imputazione, con la conseguenza che, qualora questi rimanga inerte, egli deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero medesimo. 2. Ciò posto, non essendovi dubbio che si verta nell'ipotesi disciplinata dall'art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., avendo il Tribunale restituito gli atti al Pubblico Ministero sul presupposto che il fatto, per come risultante dagli atti del procedimento, fosse da sussumere nella cornice qualificatoria del delitto di uso di atto falso di cui all'art. 489 cod. pen., giova ricordare come, secondo quanto già chiarito da questa Corte, con l'introduzione dell'art. 554-bis cod. proc. pen. e dell'analogo art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede un meccanismo processuale, guidato dal giudice, volto a precisare e meglio definire l'imputazione in tutte le sue componenti essenziali, «il legislatore, in sostanza, ha recepito quelle costanti e consolidate pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver invano sollecitato il pubblico ministero a precisare l'imputazione, determini la regressione del procedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine» (Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024, in motivazione). 3. La mancata previsione di una specifica sanzione processuale per il caso di violazione da parte del giudice della sequenza procedimentale del meccanismo delineato dal comma 6 dell'art, 554-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione, pag. 8) e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali, cui il legislatore della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 si è ispirato nella formulazione della citata disposizione, tutti epigoni del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Battistella (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Rv. 238240), secondo cui «È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico -cronologica», comportano che, anche nel caso al vaglio, il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto non preceduto dall'invito, rivoltogli dal Tribunale, ad adeguare l'imputazione alle risultanze degli atti d'indagine, risulta riconducibile al genere, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, dei provvedimenti abnormi. Sono, infatti, tali non solo quelli che, per la singolarità e stranezza del loro contenuto, risultino avulsi dall'intero ordinamento processuale, ovvero quelli che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094, ma anche quelli che diano luogo ad una «indebita regressione del procedimento», la quale «costituisce un serio vulnus all'"ordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell'efficienza e della ragionevole durata del processo» (Così, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, in motivazione). 4. Pertanto il ricorso va accolto con quel che ne deriva in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti a
Sentenza Cassazione n. 36056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris