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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02979/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Savona, che aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 582-585 cod. pen.; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente contesta i vizi di motivazione e di violazione di legge - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Savona, che aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 582-585 cod. pen.; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], successivamente, ha depositato memoria scritta; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente contesta i vizi di motivazione e di violazione di legge - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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