CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 43397/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 7 ottobre 2021, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 28 settembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto la custodia cautelare nei confronti del predetto, in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (capo a), di cui agli artt. 110, 582, 585 e 61 n. 2 cod. pen. (capo b) e di cui agli artt. 110 cod. pen.,10 e 12 della legge n. 497 del 1974 (capo c). In data 1 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva altra ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli stessi fatti di cui all'ordinanza del 28 settembre 2021, con la contestazione, però, in aggiunta, per i tutti reati dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen. Avverso tale seconda ordinanza veniva successivamente proposta altra richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche questa impugnazione veniva rigettata dal Tribunale di Napoli con ordinanza emessa in data 22 novembre 2021. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dalle imputazioni, il 25 settembre 2021 una volante della polizia si poneva all'inseguimento di una [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente, per sottrarsi al controllo, aveva repentinamente accelerato l'andatura. Dopo circa due chilometri l'auto veniva bloccata. Il conducente della [OSCURATO:PERSONA], però, ingranava la retromarcia urtando la parte anteriore dell'autovettura della polizia e cagionando in tal modo lesioni personali agli agenti che nel frattempo stavano scendendo da tale veicolo. Il medesimo soggetto di cui sopra a quel punto scendeva dalla [OSCURATO:PERSONA], prelevava da uno zaino una pistola mitragliatrice che puntava contro gli agenti. Appena dopo si dirigeva verso altra [OSCURATO:PERSONA] ferma poco distante, con i vetri oscurati, che veniva vista ripartire a forte velocità. Non sortiva, invece, effetto il tentativo di dileguarsi, nel frattempo posto in essere dagli altri passeggeri della [OSCURATO:PERSONA] in precedenza inseguita. [OSCURATO:PERSONA] veniva identificato come uno di tali ultimi soggetti. Le risultanze pregresse e successive portavano a ritenere che l'operazione di polizia aveva bloccato lo spostamento di appartenenti a un clan camorristico impegnato in quegli stessi giorni in una violenta faida che lo contrapponeva ad altro agguerrito clan camorristico. Alla luce della complessiva considerazione di dette risultanze, i Giudici di merito concludevano che tutti i compartecipi a tale spedizione a bordo della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto anche [OSCURATO:PERSONA] erano responsabili del porto dell mitraglietta e delle altre condotte delittuose poste in essere contro i pubblici ufficiali per sottrarsi all'arresto in flagranza. 3. Avverso le ordinanze del Tribunale di Napoli sopra citate ha proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione con riguardo all'acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nei reati ascritti. 3.1. Nel ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza, si è rilevato che la verifica in ordine al quadro indiziario ha condotto alla sola constatazione della presenza nella [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente al momento di fatti contestati, sicché non sono stati individuati elementi in ordine alla sua consapevolezza durante il tragitto a bordo dell'autovettura della disponibilità della mitraglietta che altri portavano occultata all'interno di uno zaino, così come dell'organizzazione di una spedizione armata riferibile ad agguati in precedenza subiti da altri. [OSCURATO:PERSONA] portava con sé un kit da barbiere poiché, come spiegato dallo stesso e dagli altri occupanti dell'auto, si era recato presso l'abitazione di uno di loro ([OSCURATO:PERSONA]) per un taglio di capelli e, dopo, per rientrare a casa aveva usufruito di un passaggio in auto. Gli aspetti discordanti delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli indagati smentivano l'assunto secondo cui il porto del kit da barbiere fosse riferibile ad accordi su un falso alibi, peraltro inconciliabili con circostanze della fuga della [OSCURATO:PERSONA] e poi a piedi. [OSCURATO:PERSONA] era tinavava in posizione centrale nel sedile posteriore dell'auto, sicché è rimasto non spiegato il modo in cui egli avrebbe potuto impedire la condotta del conducente; né può ritenersi coerente e logica la motivazione che gli ha attribuito la disponibilità dell'arma. 3.2. Nel ricorso per cassazione avverso la seconda ordinanza, con un primo motivo, oltre a ribadirsi i rilievi svolti nel precedente ricorso, sono state esposte doglianze rivolte al percorso motivazionale che ha continuato a disattendere la ricostruzione difensiva circa le ragioni della presenza in auto del ricorrente estranee alla commissione dei fatti delittuosi. Al riguardo, sono stati censurati, in quanto manifestamente illogici, i passaggi motivazionali in ordine alle circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in sede di indagini difensive di cui ai verbali oggetto di produzione), laddove è state rilevato che tali circostanze non fossero inidonee a confermare le discolpe dell'indagato. 3.3. Con un secondo motivo lo stesso ricorso, muove rilievi rivolti alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen., tramite critiche che, sviluppando le stesse censure esposte nel primo motivo, lamentano, la manifesta illogicità della motivazione, laddove i presupposti soggettivi e oggettivi di detta aggravante sono stati riferiti a [OSCURATO:PERSONA]. 4. All'udienza del 4 maggio 2022, fissata per la trattazione orale dei ricorsi, preliminarmente si è proceduto alla loro riunione (nel n. 43838/2021 R.G.). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi risultano entrambi infondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le motivazioni esposte nei provvedimenti impugnati, in primo luogo, ricostruiscono puntualmente il contesto criminale in cui i Giudici di merito hanno ritenuto di inquadrare e di leggere i fatti contestati, dando conto di una faida camorristica in corso in quei giorni che si manifestava con agguati a mano armata tramite spedizioni da parte di gruppi di fazioni avverse composti da più persone. L'appartenenza alla stessa fazione delle persone a bordo della [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2021 era stata configurata, già nella motivazione del primo provvedimento genetico della misura cautelare, considerando non solo quanto accertato quel giorno, ma anche ponendo le relative risultanze in relazione con le indicazioni provenienti da precedenti controlli, riguardanti pure [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione secondo cui gli occupanti a bordo della [OSCURATO:PERSONA] costituivano un gruppo che si muoveva per finalità camorristiche ricollegabili al contesto di cui sopra, alla stregua di quanto rappresentato dalle motivazioni di merito, non apprezza solo le circostanze dell'inseguimento della [OSCURATO:PERSONA], il comportamento del suo guidatore, la comparsa della mitraglietta trasportata dentro l'abitacolo e il pronto tentativo di fuga di tutti gli occupanti del veicolo, valutandosi come indicativa anche la presenza dell'altra [OSCURATO:PERSONA] con vetri oscurati e a bordo altri, verso cui subito si dirigeva il componente dell'equipaggio che riusciva a dileguarsi. Si descrive, cioè, anche la contestualità di movimenti di due veicoli per gli stessi fini criminali, a conferma delle caratteristiche di una spedizione camorristica che poteva manifestarsi esteriormente già ben prima della comparsa dell'arma. Tanto più in considerazione del fatto che pochi giorni prima due dei soggetti in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] erano scampati a una simile spedizione militare. I Giudici di merito in sede di riesame, confutando le doglianze difensive, hanno altresì rilevato come lo zaino con la mitraglietta, in considerazione degli spazi ristretti nel veicolo, non solo fosse ben visibile da tutti gli occupanti dello stesso, ma anche rientrasse, come l'altro zaino in dotazione del gruppo che il fuggitivo riusciva a sottrarre al sequestro, nella sfera della disponibilità di tutti, essendo ciò confermano dalla collocazione nell'abitacolo e non già dentro il cofano. Ne derivavano la comune disponibilità dell'arma portata bordo, l'individuazione delle finalità camorristiche che potevano comportarne il porto e l'uso e la condivisione volitiva anche delle conseguenti condotte rivolte alla fuga. 3. In questo iter ricostruttivo si colloca, dunque, il motivato apprezzamento di merito della gravità indiziaria che, valorizzando convergenti circostanze ragionevolmente indicative del consapevole concorso di [OSCURATO:PERSONA], disattende la tesi difensiva della sua comparsa casuale fra i membri di quell'equipaggio. I provvedimenti impugnati, a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], non si limitano a ipotizzare che il kit da barbiere, che egli portava, potesse servire come alibi, ma illustrano plausibilmente nel prosieguo che l'attività dei taglio dei capelli, che tale indagato poteva avere avuto intenzione di espletare quel giorno, non escludeva la scelta poi dello stesso di unirsi agli altri soggetti legati al clan, in modo da far consapevolmente parte dell'equipaggio pronto per il raid armato, così come desunto dal complessivo apprezzamento delle altre risultanze di cui sopra. 4. La seconda ordinanza, per altro verso, non manca di confrontarsi con le dichiarazioni introdotte dalla difesa dopo l'esecuzione della prima ordinanza. Al riguardo, il Tribunale espone motivate considerazioni che spiegano come neppure la fidanzata di [OSCURATO:PERSONA] avesse chiarito le circostanze in cui questi, dopo la permanenza a Volla, ove avrebbe dovuto eseguire il taglio dei capelli del solo Barbato, si sarebbe poi dovuto muovere da tale località per raggiungere Ponticelli ove avrebbe dovuto eseguire altro taglio di capelli, avendo dall'inizio già un appuntamento con altro cliente: si descrive l'arrivo a Volla di [OSCURATO:PERSONA] già alle ore 15,50 circa, cui segue il suo ultimo contatto telefonico con la donna alle ore 17,24 circa, mentre il fermo si verificò ancora dopo, ossia alle ore 18,25 circa. Si colgono così indicazioni del cambio di programma del ricorrente, non comunicato alla fidanzata con riferimento agli spostamenti concordati con altri. Da ciò è derivata l'appropriata confutazione delle deduzioni di cui trattasi. 5. Le doglianze mosse nei due ricorsi continuano a ribadire l'assunto volto a sostenere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di una sua semplice presenza nell'auto priva di qualsiasi intervento e consapevolezza dei retroscena delittuosi. Le critiche isolano di volta in volta i singoli elementi rimasti apprezzati dai giudici di merito, per giungere sempre a ricostruzioni solo alternative che non si confrontano con il complessivo significato della motivazione cui intendono opporsi.Tanto può cogliersi in tutti i rilievi che vorrebbero accreditare l'attendibilità di dichiarazioni degli indagati motivatamente smentite e, per altro verso, mostrano di focalizzare l'attenzione sulle sole condotte materiali per attribuirne la paternità unicamente agli altri, ignorando però le considerazioni del Tribunale che comunque rappresentano i requisiti del consapevole concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nei reati, per come precisamente descritti secondo i paramenti della gravità indiziaria. Parimenti infondate risultano le altre censure che richiamano i contenuti delle dichiarazioni raccolte dalla difesa, invocando nuovi apprezzamenti rapportati a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] sugli stessi fatti e soffermandosi sulle affermazioni del Tribunale in ordine a possibili alibi che non risultano in alcun modo decisive. Mentre, come sopra rilevato, anche sul punto sono state fornite, in particolare nella seconda ordinanza, precise spiegazioni non manifestamente illogiche. 6. Ugualmente prive di fondamento risultano le doglianze esposte nel secondo ricorso, con riguardo alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1!. cod. pen., posto che esse non fanno altro che apprezzare alcuni contenuti di dichiarazioni a discolpa genericamente richiamate e ribadire le stesse censure sui gravi indizi, sopra menzionate, che, come rilevato, non risultano idonee a porre in crisi la tenuta in sede cautelare dell'apparato giustificativo, la cui interezza argomentativa delinea ragionevolmente la consapevole adesione del ricorrente ai fini camorristici perseguiti con le condotte connotate dall'uso del metodo mafioso. 7. Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, i ricorsi vanno rigettati, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Decidendo sui ricorsi riuniti, iscritti ai nn. 43839/2021 R.G. e 44881/2021 R.G., rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle sp