CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 agosto 2025
Cassazione n. 32636/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12065/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1387/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il termine di giorni quaranta dalla comunicazione, avvenuta il 27.6.2025, della anzidetta proposta è scaduto il 6.8.2025, senza che a quella data fosse intervenuta rinuncia espressa della parte o richiesta di decisione ai sensi dell’art. 380- bis, co. 2, c.p.c.; Ritenuto pertanto che, al 6.8.2025 , è maturata la fattispecie estintiva che impone di provvedere ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sicché la successiva rinuncia al ricorso, depositata in data 11.8.2025,è priva di rilievo; Considerato altresì che, a quella rinuncia, rispetto alla quale si afferma esservi stata accettazione dell’INPS, è allegato un documento analogico che reca una stampigliatura analogica con la dizione di firma digitale, un nome che non è quello dei difensori dell’ente in causa e il logo INPS; Ritenuto che la paternità, l’efficacia e l’autenticità di tale accettazione sono del tutto insondabili e che non è stat o depositat o il documento contenente almeno la corrispondente firma digitale telematica, sicché non si può ritenere formalmente raggiunta valida dimostrazione dell’accettazione di quella pur tardiva rinuncia; Ritenuto che, su tali complessivi presupposti, in questa sede non si possa che provvedere sulle spese nel senso di esprimere condanna a carico del ricorrente, come avvenuto negli analoghi precedenti sul medesimo contenzioso, ferma restando la possibilità per le parti di regolare diversamente tra loro tale punto, ove da esse ritenuto; Considerato il valore di causa e ritenuto di contenere la pronuncia nei minimi, tenuto altresì conto dell’assenza di una fase decisionale; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Così d