Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 40682/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] r).4.& tuL oz.u.ceu >.0 liàeft. 21 otA c(1.,tsjah 04-.' (4.4 14,s,e; - ,te( )(ecArcho udit,e-W-éifettsel.e Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 6 marzo 2023 il Tribunale di Catania - in procedura trattata ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza GIP del 10 febbraio 2023.

2. Avverso detta ordinanza, con atto del 30 marzo 2023 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con atto sottoscritto personalmente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al ricorso, essendo stato rimesso in libertà.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, manifestata attraverso l'atto di rinunzia, trattandosi di statuizione che non comporta conseguenza alcuna in tema di condanna alle spese e altri oneri per la parte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] r).4.& tuL oz.u.ceu >.0 liàeft. 21 otA c(1.,tsjah 04-.' (4.4 14,s,e; - ,te( )(ecArcho udit,e-W-éifettsel.e Trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 marzo 2023 il Tribunale di Catania - in procedura trattata ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza GIP del 10 febbraio 2023. 2. Avverso detta ordinanza, con atto del 30 marzo 2023 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto sottoscritto personalmente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al ricorso, essendo stato rimesso in libertà. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse, manifestata attraverso l'atto di rinunzia, trattandosi di statuizione che non comporta conseguenza alcuna in tema di condanna alle spese e altri oneri per la parte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40682/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris