CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza del 10/7/2023, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa in data 23/12/2021 dal Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto responsabile l'imputata del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7, cod. pen., condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa. L'imputata, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'assoluzione dal reato a lei ascritto con la formula liberatoria più ampia; l'esclusione delle ritenute aggravanti; la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la rideterminazione della pena in me/ius. La Corte di appello ha rilevato un difetto di specificità dei motivi dell'appello, rimarcando l'assenza di rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della decisione impugnata. In proposito ha evidenziato come, a fronte delle dettagliate e pertinenti argomentazioni illustrate nella pronuncia di primo grado in relazione alla sussistenza del reato, alla riferibilità di esso alla imputata ed alle ragioni fondanti la determinazione della pena in concreto irrogata, le doglianze difensive risultavano essere del tutto generiche ed assertive. Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando mancanza della motivazione e manifesta illogicità della stessa. I motivi dedotti dalla ricorrente in questa sede risultano manifestamente infondati, essendo a loro volta connotati da assoluta genericità circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Occorre rammentare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum della Corte d'appello. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estens