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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14839/2026

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annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino, giudicando in sede di rinvioconseguente alla sentenza del Giudice di legittimità n. 26180/2025, ha accolto l’incidente diesecuzione, finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena, proposto nell’interesse diDomenico Matarazzo, limitatamente al reato contravvenzionale di cui all’art. 2 l. n. 1423 del1956, commesso in data 22 giugno 2010, giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli in data17/07/2012, irrevocabile il 16/10/2012, dichiarandolo estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,mentre ha rigettato l’istanza con riguardo al medesimo reato contravvenzionale commesso indata 25 ottobre 2010, giudicato dal Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2014, con sentenzadivenuta irrevocabile il 9 marzo 2017.1.1.

Le ragioni del rigetto sono correlate al riconoscimento della sussistenza di una causa diraddoppio del termine di estinzione di cui all’art. 173 co. 1 cod. pen.., connessa all’essereintervenuta, entro due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza del 27/3/2014, lacommissione del delitto di furto in data 30/11/2017, giudicato con sentenza del Tribunale diAvellino in data 07/12/2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 1/6/2018, edivenuta irrevocabile il 18/10/2018, circostanza che aveva determinato la revoca di diritto aisensi dell’art. 168 n. 1 cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon la sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/2/2012 (irrev. 16/10/2012).1.2.

Ha rilevato il giudice a quo che, con la sentenza del 07/12/2017 del Tribunale di Avellino,irrev. 18/10/2018 (avente riguardo al furto commesso il 30/11/2017) era stata definitivamenteaccertata la recidiva reiterata specifica– che dà luogo al raddoppio del termine di estinzione dellapena – e che detto accertamento è avvenuto quando non era ancora spirato il termine di cinqueanni rispetto alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/03/2014, irrev. il9/3/2017.

Invero, come precisato nella sentenza rescindente, il dies a quo per il calcolo deicinque anni previsto dall’art. 173 cod. pen. ai fini della estinzione delle pene irrogate vaindividuato nel momento in cui era stata definitivamente accertata la sussistenza dei reati cheavevano determinato la revoca ex art. 169 cod. pen. del beneficio della sospensione condizionaledella pena riconosciuto al Matarazzo con la sentenza del 17/02/2012.1.3.

In conseguenza del raddoppio del termine di cui all’art. 173 co. 1. cod. pen., la penainflitta con la sentenza del 27/3/2014 non poteva essere considerata estinta.2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per iltramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un motivo unico, diseguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen..Il ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 172 comma 4 e 5 e 173 comma 1 cod. pen.e correlati vizi della motivazione in ordine all'estinzione della pena dell'arresto per decorso deltermine di cui alla sentenza sub 3) del provvedimento di pene concorrenti.

Sostiene il ricorrenteche il termine di decorrenza della prescrizione della pena è raddoppiato qualora sia stata inconcreto applicata la recidiva e non qualora il giudice di merito abbia escluso ogni rilievosanzionatorio alla stessa.

Nel caso di specie, infatti, la sentenza della Corte di appellodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], individuata come causa ostativa della prescrizione della pena dell’arresto,irrogata con la precedente sentenza del 27/3/2014, ha in sostanza escluso la funzionesanzionatoria della recidiva, ritenendola sub-valente rispetto alle riconosciute prevalentiquindi, la stessa possibilità di escludere la estinzione della pena inflitta con la precedentesentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.2.

La recidiva alla quale fa riferimento il giudice della esecuzione ai fini del raddoppio deltermine di cui all’art. 173 cod. pen. è quella riconosciuta dal Tribunale di Avellino in data07/12/2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 1/6/2018, e divenuta irrevocabileil 18/10/2018.2.1.

Sostiene il ricorrente che debba escludersi ogni valore sanzionatorio correlato a dettacircostanza aggravante in quanto la recidiva in parola sarebbe stata ritenuta sub-valente rispettoalle riconosciute attenuanti generiche; per tale ragione, non ne conseguirebbe alcun effettoostativo con riferimento al calcolo della durata del termine di cui all’art. 173 cod. pen.

Dunque,il motivo è incentrato sulla asserita riconosciuta sub-valenza della recidiva rispetto allecircostanze attenuanti generiche.2.2.

Nondimeno, dalla consultazione del certificato penale, emerge che il giudizio espressocon riguardo al bilanciamento delle circostanze con la sentenza del Tribunale di Avellino fu quellodell’equivalenza.2.3.

Posto che l’interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto larecidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudiziodi equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altrecircostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplicacomunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazionealle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorsodel tempo (da ultimo, Sez. 5 n. 2109 del 11/10/2024 (dep. 2025) Rv. 287671), la manifestainfondatezza del ricorso risiede nella avere rappresentato un fatto processuale sconfessato dagli3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma chesi ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Avellino, giudicando in sede di rinvioconseguente alla sentenza del Giudice di legittimità n. 26180/2025, ha accolto l’incidente diesecuzione, finalizzato alla declaratoria di estinzione della pena, proposto nell’interesse diDomenico Matarazzo, limitatamente al reato contravvenzionale di cui all’art. 2 l. n. 1423 del1956, commesso in data 22 giugno 2010, giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli in data17/07/2012, irrevocabile il 16/10/2012, dichiarandolo estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen.,mentre ha rigettato l’istanza con riguardo al medesimo reato contravvenzionale commesso indata 25 ottobre 2010, giudicato dal Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2014, con sentenzadivenuta irrevocabile il 9 marzo 2017.1.1. Le ragioni del rigetto sono correlate al riconoscimento della sussistenza di una causa diraddoppio del termine di estinzione di cui all’art. 173 co. 1 cod. pen.., connessa all’essereintervenuta, entro due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza del 27/3/2014, lacommissione del delitto di furto in data 30/11/2017, giudicato con sentenza del Tribunale diAvellino in data 07/12/2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 1/6/2018, edivenuta irrevocabile il 18/10/2018, circostanza che aveva determinato la revoca di diritto aisensi dell’art. 168 n. 1 cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon la sentenza del Tribunale di Napoli in data 17/2/2012 (irrev. 16/10/2012).1.2. Ha rilevato il giudice a quo che, con la sentenza del 07/12/2017 del Tribunale di Avellino,irrev. 18/10/2018 (avente riguardo al furto commesso il 30/11/2017) era stata definitivamenteaccertata la recidiva reiterata specifica– che dà luogo al raddoppio del termine di estinzione dellapena – e che detto accertamento è avvenuto quando non era ancora spirato il termine di cinqueanni rispetto alla pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli del 27/03/2014, irrev. il9/3/2017. Invero, come precisato nella sentenza rescindente, il dies a quo per il calcolo deicinque anni previsto dall’art. 173 cod. pen. ai fini della estinzione delle pene irrogate vaindividuato nel momento in cui era stata definitivamente accertata la sussistenza dei reati cheavevano determinato la revoca ex art. 169 cod. pen. del beneficio della sospensione condizionaledella pena riconosciuto al Matarazzo con la sentenza del 17/02/2012.1.3. In conseguenza del raddoppio del termine di cui all’art. 173 co. 1. cod. pen., la penainflitta con la sentenza del 27/3/2014 non poteva essere considerata estinta.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per iltramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un motivo unico, diseguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen..Il ricorso denuncia violazione degli artt. 99, 172 comma 4 e 5 e 173 comma 1 cod. pen.e correlati vizi della motivazione in ordine all'estinzione della pena dell'arresto per decorso deltermine di cui alla sentenza sub 3) del provvedimento di pene concorrenti. Sostiene il ricorrenteche il termine di decorrenza della prescrizione della pena è raddoppiato qualora sia stata inconcreto applicata la recidiva e non qualora il giudice di merito abbia escluso ogni rilievosanzionatorio alla stessa. Nel caso di specie, infatti, la sentenza della Corte di appellodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], individuata come causa ostativa della prescrizione della pena dell’arresto,irrogata con la precedente sentenza del 27/3/2014, ha in sostanza escluso la funzionesanzionatoria della recidiva, ritenendola sub-valente rispetto alle riconosciute prevalentiquindi, la stessa possibilità di escludere la estinzione della pena inflitta con la precedentesentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.2. La recidiva alla quale fa riferimento il giudice della esecuzione ai fini del raddoppio deltermine di cui all’art. 173 cod. pen. è quella riconosciuta dal Tribunale di Avellino in data07/12/2017, riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 1/6/2018, e divenuta irrevocabileil 18/10/2018.2.1. Sostiene il ricorrente che debba escludersi ogni valore sanzionatorio correlato a dettacircostanza aggravante in quanto la recidiva in parola sarebbe stata ritenuta sub-valente rispettoalle riconosciute attenuanti generiche; per tale ragione, non ne conseguirebbe alcun effettoostativo con riferimento al calcolo della durata del termine di cui all’art. 173 cod. pen. Dunque,il motivo è incentrato sulla asserita riconosciuta sub-valenza della recidiva rispetto allecircostanze attenuanti generiche.2.2. Nondimeno, dalla consultazione del certificato penale, emerge che il giudizio espressocon riguardo al bilanciamento delle circostanze con la sentenza del Tribunale di Avellino fu quellodell’equivalenza.2.3. Posto che l’interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto larecidiva sussiste anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudiziodi equivalenza delle circostanze attenuanti e anche nel caso in cui siano state riconosciute altrecircostanze aggravanti che concorrono al giudizio di bilanciamento, posto che la recidiva esplicacomunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazionealle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorsodel tempo (da ultimo, Sez. 5 n. 2109 del 11/10/2024 (dep. 2025) Rv. 287671), la manifestainfondatezza del ricorso risiede nella avere rappresentato un fatto processuale sconfessato dagli3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma chesi ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella Catena
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