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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30498/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21008/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE; - controricorrente - (2. avverso il decreto della Corte di appello di Sa4egno n. 1-088 ( depositato il +3 febbraio 201k.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso, articolato in unico motivo, per la cassazione del decreto reso dalla Corte di appello di Cagliari il 31 dicembre 2018, con il quale è stata accolta l'opDosizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, in relazione al processo presupposto promosso da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 17 ottobre 1969 e definito con'sentenza del 19 dicembre 2016, ha affermato che dal periodo determinato dal magistrato designato (dal 10 agosto 1973 al 6 giugno 1982) dovevano detrarsi tre anni di durata ragionevole, agli effetti dell'art. 2, comma 2 -bis, legge n. 89/2001, così condannando il Ministero dell'economia e delle finanze all'equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad euro 3.000,00, oltre interessi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - dopo essere stato rimesso alla sezione semplice in esito alla istanza presentata in data 25.02.2020 dal difensore dei ricorrenti, c5n provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 28 febbraio 2020, è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile, depositata memoria illustrativa dai ricorrenti, n'ella quale veniva richiamata la giurisprudenza sul tema della Corte di Cassazione e della Corte di appello di Firenze, oltre ad essere stata presentata istanza per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

All'esito dell'adunanza camerale fissata al 06.03.2020, con ordinanza interlocutoria n. 13418 del 2020 depositata il 01.07.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria.

Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 20 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.

In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno anche curato il depositato di memoria integrativa ex art. 378 c.p.c., con allegata ordinanza n. 23080 del 2021 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU per l'errata determinazione del periodo di durata irragionevole, dovendosi liquidare l'indennizzo, ferma l'irrilevanza del periodo anteriore al 10 agosto 1973, tenendo conto dello stato del processo presupposto a tale data.

Lamentano i ricorrenti l'erroneità della base di calcolo della irragionevole durata del processo impiegata dalla corte d'appello, in quanto il periodo di irragionevole durata era già stato abbondantemente superato alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU pertanto l'equa riparazione doveva essere liquidata a partire dal 1 agosto 1973, senza che alcun ulteriore segmento temporale potesse essere espunto.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Viene posta la questione della rilevanza della pendenza del processo alla data del 1° agosto 1973 al fine non dell'equa riparazione della irragionevole durata precedente, ma della decurtazione o meno del periodo di ragionevole durata del processo nel calcolo dell'indennizzo.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che, giacchè la finalità della legge 24 marzo 2001, n. 89 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo I, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell'istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 10 agosto 1973 - data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato - dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento» (Cass. n. 14286 del 2006; Cass. n. 15778 del 2010).

La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in tal senso (Cass. n. 95 del 2016) ed ha precisato che per la liquidazione dell'equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, il dies a quo decorre dal 1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1 agosto 1973.

Invero, "il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, condizionatamente all'accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza del giudice della convenzione, accettazione avvenuta per l'Italia, appunto, 11 agosto 1973" (Cass. n. 26002 del 2016).

Pur vero che il danno causato dal tempo irragionevole del processo è divenuto indennizzabile solo a partire dal 10 agosto 1973, ma tale indennizzabilità deve - secondo quanto costantemente affermato da questa Corte - "tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento" (v., oltre a Cass. 95/2016 già citata, Cass. 15778/2010 e Cass. 14286/2006, entrambe citate, Cass. n. 23080 del 2021).

Ciò significa che se la causa - come nel caso in esame - era già pendente agosto 1973 non può essere detratto il periodo ragionevole del processo così come individuato dal nostro legislatore all'art. 2, comma 2 -bis della legge 89/2001, ma va data rilevanza al periodo pregresso comunque decorso dal momento della instaurazione del processo.

Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata; rinvia il giudizio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21008/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE; - controricorrente - (2. avverso il decreto della Corte di appello di Sa4egno n. 1-088 ( depositato il +3 febbraio 201k. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso, articolato in unico motivo, per la cassazione del decreto reso dalla Corte di appello di Cagliari il 31 dicembre 2018, con il quale è stata accolta l'opDosizione ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, in relazione al processo presupposto promosso da [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte dei Conti con ricorso del 17 ottobre 1969 e definito con'sentenza del 19 dicembre 2016, ha affermato che dal periodo determinato dal magistrato designato (dal 10 agosto 1973 al 6 giugno 1982) dovevano detrarsi tre anni di durata ragionevole, agli effetti dell'art. 2, comma 2 -bis, legge n. 89/2001, così condannando il Ministero dell'economia e delle finanze all'equa riparazione in favore dei ricorrenti, pari ad euro 3.000,00, oltre interessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - dopo essere stato rimesso alla sezione semplice in esito alla istanza presentata in data 25.02.2020 dal difensore dei ricorrenti, c5n provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 28 febbraio 2020, è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta - 2 sezione civile, depositata memoria illustrativa dai ricorrenti, n'ella quale veniva richiamata la giurisprudenza sul tema della Corte di Cassazione e della Corte di appello di Firenze, oltre ad essere stata presentata istanza per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 06.03.2020, con ordinanza interlocutoria n. 13418 del 2020 depositata il 01.07.2020, il procedimento è stato rimesso dal Collegio alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione in mancanza dell'evidenza decisoria. Il ricorso veniva nuovamente posto in discussione per la decisione allo stato degli atti all'udienza pubblica del 20 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020. In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno anche curato il depositato di memoria integrativa ex art. 378 c.p.c., con allegata ordinanza n. 23080 del 2021 di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 6 CEDU per l'errata determinazione del periodo di durata irragionevole, dovendosi liquidare l'indennizzo, ferma l'irrilevanza del periodo anteriore al 10 agosto 1973, tenendo conto dello stato del processo presupposto a tale data. Lamentano i ricorrenti l'erroneità della base di calcolo della irragionevole durata del processo impiegata dalla corte d'appello, in quanto il periodo di irragionevole durata era già stato abbondantemente superato alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU pertanto l'equa riparazione doveva essere liquidata a partire dal 1 agosto 1973, senza che alcun ulteriore segmento temporale potesse essere espunto. Il motivo appare manifestamente fondato. Viene posta la questione della rilevanza della pendenza del processo alla data del 1° agosto 1973 al fine non dell'equa riparazione della irragionevole durata precedente, ma della decurtazione o meno del periodo di ragionevole durata del processo nel calcolo dell'indennizzo. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, giacchè la finalità della legge 24 marzo 2001, n. 89 è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo I, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell'istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 10 agosto 1973 - data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato - dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento» (Cass. n. 14286 del 2006; Cass. n. 15778 del 2010). La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in tal senso (Cass. n. 95 del 2016) ed ha precisato che per la liquidazione dell'equo indennizzo in relazione ai giudizi instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 6 CEDU, il dies a quo decorre dal 1 agosto 1973, ma, al fine di valutare l'irragionevole durata del processo, occorre tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento atteso che il processo costituisce il rapporto sostanziale dal quale trae origine il diritto giustiziabile dal 1 agosto 1973. Invero, "il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955, condizionatamente all'accettazione della clausola opzionale recante il riconoscimento da parte degli Stati contraenti della competenza del giudice della convenzione, accettazione avvenuta per l'Italia, appunto, 11 agosto 1973" (Cass. n. 26002 del 2016). Pur vero che il danno causato dal tempo irragionevole del processo è divenuto indennizzabile solo a partire dal 10 agosto 1973, ma tale indennizzabilità deve - secondo quanto costantemente affermato da questa Corte - "tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento" (v., oltre a Cass. 95/2016 già citata, Cass. 15778/2010 e Cass. 14286/2006, entrambe citate, Cass. n. 23080 del 2021). Ciò significa che se la causa - come nel caso in esame - era già pendente agosto 1973 non può essere detratto il periodo ragionevole del processo così come individuato dal nostro legislatore all'art. 2, comma 2 -bis della legge 89/2001, ma va data rilevanza al periodo pregresso comunque decorso dal momento della instaurazione del processo. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata; rinvia il giudizio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del
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