CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Messina- in riforma della sentenza emessa il 15/10/2020 dal Tribunale di Patti - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., previa esclusione di tale ultima aggravante contestata, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale ha rilevato come - in riferimento alla contestata condotta di sottrazione di energia elettrica operata dall'erogatore intestato al condominio tramite un allaccio abusivo di un cavo collegato alla propria abitazione - fossero infondati i motivi di appello inerenti alla penale responsabilità degli imputati e alla qualificazione del fatto sotto la specie del furto anziché sotto quella dell'appropriazione indebita; ha ritenuto sussistente la contestata aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento mentre ha invece escluso la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen. - in relazione all'esposizione della res alla pubblica fede - poiché il contatore condominiale era ubicato in un quadro che si trovava all'interno del complesso residenziale e al quale era possibile accedere tramite un cancello; operata, quindi, l'esclusione della predetta aggravante a effetto speciale, ha dichiarato estinto il reato per effetto del decorso dei termini massimi di prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di cui all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 157, 158, 161 e 625 cod.pen.. Ha dedotto che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi sussistente l'aggravante contestata in quanto la sottrazione operata mediante allaccio ai terminali siti in proprietà privata, attesa la destinazione finale dell'energia a un pubblico servizio dalla quale la stessa sarebbe stata in tale modo distolta, avrebbe concretizzato comunque una delle ipotesi previste dall'art.625, n.7, cod.pen.; ha quindi argomentato che, ricorrendo nella fattispecie in esame entrambe le aggravanti contestate, non sarebbero ancora stati decorsi i termini massimi di prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile. 5. L'unitario motivo di ricorso formulato dalla Procura Generale si fonda Sul presupposto della ravvisabilità, nel caso in esame, dell'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen., sotto la specie del furto di cose destinate a pubblico servizio. Peraltro, il motivo è manifestamente infondato; basandosi il medesimo su un presupposto di fatto palesemente errato ovvero quello in forza del quale l'energia elettrica sarebbe stata sottratta direttamente nei confronti del gestore del pubblico servizio. Difatti, nel caso di specie - e sulla base dello stesso tenore letterale del capo di imputazione - la sottrazione abusiva è avvenuta mediante un allaccio abusivo sito a valle rispetto al contatore condominiale, con la conseguenza che è stata contestata agli odierni imputati la sottrazione di una res da considerare nella disponibilità del condominio medesimo in quanto destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. 6. In ogni caso, in via logicamente subordinata va pure rilevato che, nell'atto di esercizio dell'azione penale, l'aggravante prevista dall'art.625, n.7, cod.pen. era stata inequivocabilmente contestata in riferimento alla commissione del fatto su cose destinate alla pubblica fede. Deve quindi escludersi che il fatto contestato agli imputati - con specifico riferimento alla problematica inerente al decorso dei termini massimi di prescrizione - possa essere riqualificato nel senso richiesto dall'Ufficio ricorrente; in quanto, nel caso contrario, si incorrerebbe nel vizio di difetto di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, in riferimento al disposto dell'art.521 cod.proc.pen. A tale proposito, può essere richiamato il principio espresso da Sez. 5, n. 10769 del 21/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239483 (e che appare sicuramente applicabile al caso di specie); la quale - in riferimento specifico al disposto dell'art.625, n.2, cod.pen. - ha ritenuto che sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata.7. L'inammissibilità del ricorso ha quindi carattere assorbente in ordine alla problematica connessa al nuovo regime di procedibilità della fattispecie contestata agli odierni imputati (artt. 624 e 625, n.2 e 7, cod.pen., in relazione al fatto commesso su cose destinate alla pubblica fede); la quale è divenuta perseguibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod,pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; mentre, in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Difatti, l'inammissibilità del ricorso - la quale impedisce che possa ritenersi validamente costituito il rapporto processuale in sede di giudizio di impugnazione - rende inapplicabile la disciplina transitoria predetta sulla base del principio espresso da Sez.un., 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de