CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20449-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] L. VANVITELLI ; -intimata - avverso la sentenza n. 1432/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20449 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso la sentenzadel Tribunale che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato in solido l’Azienda e l’Università al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla disposta riliquidazione dell’indennità ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979, da quantificare sulla base del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] inquadrati nella categoria DS 3; 2. la Corte distrettuale ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata nelle forme previste dall’art. 429,comma 1, cod. proc. civ. ed era stata depositata, dopo la lettura, il giorno stesso della discussione, ossia il 14 novembre 2013; 3. ha ritenuto tardivo il deposito del ricorso in appello, avvenuto il 15 maggio 2014, e, richiamata giurisprudenza di questaCorte, ha osservato che, in analogia con le forme previste dall’art. 281 sexies cod. proc. civ., l’art. 429 cod. proc. civ. prevede che la lettura in udienza e la sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 cod. proc. civ. e, pertanto, il termine per l’impugnazione decorre dalla data della pronuncia; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] della Campania “Vanvitelli” (già [OSCURATO:PERSONA] della Seconda Università degli Studi di Napoli) sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese,con tempestivo controricorso illustrato da memoria,[OSCURATO:PERSONA] mentre è rimasta intimata l’Università; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione ed errata applicazione dell’art. 327 c.p.c. “decadenza dall’impugnazione” in relazione all’art. 133 c.p.c. “pubblicazione e comunicazione della sentenza”» e sostiene che il termine semestrale doveva decorrere dal 15 novembre 2013, ossia Ric. 2021 n. 20449 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- dalla data in cui il cancelliere aveva apposto il timbro del depositato, rendendo in tale momento la sentenza conoscibile a terzi; 1.1. richiama giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte per sostenere che la consegna della sentenza al cancelliere avvia il procedimento di pubblicazione che si compie solo con la certificazione del deposito; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata «vizio di motivazione circa il punto decisivo della controversia attinente alla erronea applicazione degliartt. 133e 327 cod. proc. civ.» perché la Corte territoriale non si è attenuta al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 18569/2016 e non ha compiuto la doverosa verifica sulla data di deposito della pronuncia, della quale era stata omessa la lettura in udienza, con la conseguenza che il termine per l’impugnazione doveva decorrere dal 15 novembre 2013; 3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; 3.1. il ricorso, in disparte i profilidi inammissibilità per l’omesso rispetto dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (la sentenza del Tribunale non è trascritta nelle parti rilevanti – intestazione e attestato di deposito-né vengono fornite indicazioni sulla localizzazione nel fascicolo processuale), è incentrato sull’asserita violazione del principio di diritto affermato dalle S.U. con la sentenza n. 18569/2016,inapplicabile alla fattispecie nella quale non si discute di pubblicazione avvenuta nelle forme prescritte dall’art. 133 cod. proc. civ., bensì di sentenza la cui motivazione è stata letta in udienza ex art. 429, comma 1, cod. proc. civ.; 3.2. èconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il termine lungo per l’impugnazione della sentenza nelle forme previste dagli artt. 429, comma 1, e 281 sexies cod. proc. civ. decorre dal momento della lettura e dalla sottoscrizione del verbale di udienza ( Cass. n. 3394/2021; Cass. n.19908/2018) e nessun rilievo spiegano, ai fini della tempestività dell’impugnazione, gli adempimenti successivi; 3.3. infatti la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione equivalgono alla pubblicazione della decisione ed integrano una deroga alle formalità previste dall’art. 133 cod. proc. civ., con la conseguenza che «il successivo deposito della sentenza in cancelleria, ed il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere, non sono finalizzati né alla sua conoscibilità, né alla intangibilità, garantite appunto (a differenza dell'ordinaria modalità di pubblicazione della sentenza, mediante deposito in cancelleria, prevista dall'art. 133 cpc) dalla già avvenuta pubblicazione, Ric. 2021 n. 20449 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- mediante lettura, in udienza. Essendo già avvenuta la pubblicazione, dunque, il deposito immediato in cancelleria della sentenza di cui all'art. 281 sexies cpc, è unicamente finalizzato all'inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze ed a consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della sentenza, munita di numero identificativo» ( Cass. n. 22519/2018); 4. al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 4.1. non può, invece, l’Azienda essere condannata, in solido con l’Università, al pagamento delle spese del giudizo di appello, come richiesto nelle conclusioni del controricorso, perchè «il controricorrente vittorioso in sede di legittimità, che intenda ottenere la condanna delricorrente al pagamento dellespese di lite, non solo del giudizio che si è svolto davanti alla Corte di cassazione, ma anche di quelle dei due gradi di merito, in relazione alle quali è intervenuta pronuncia di compensazione, deve proporrericorso incidentale avverso quest'ultima statuizione d el giudice di appello» ( Cass. n. 25357/2018); 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a