Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00221/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente la difesa deduce il vizio di violazione di legge per presunte carenze motivazionali in ordine ai reati per i quali è intervenuta l'affermazione di responsabilità del ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, non essendo indicate, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla corte territoriale, ed evocandosi in realtà, nuovamente in termini del tutto generici, null'altro che una valutazione erronea del materiale probatorio, in assenza di un effettivo confronto con le congrue e non illogiche considerazioni in fatto ed in diritto poste a base del decisum (cfr., in particolare, le pagg. 4 - 9 della impugnata sentenza); si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui solo genericamente la difesa deduce il vizio di violazione di legge per presunte carenze motivazionali in ordine ai reati per i quali è intervenuta l'affermazione di responsabilità del ricorrente, è formulato in termini non consentiti in questa sede, non essendo indicate, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla corte territoriale, ed evocandosi in realtà, nuovamente in termini del tutto generici, null'altro che una valutazione erronea del materiale probatorio, in assenza di un effettivo confronto con le congrue e non illogiche considerazioni in fatto ed in diritto poste a base del decisum (cfr., in particolare, le pagg. 4 - 9 della impugnata sentenza); si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 00221/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris