CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 08452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.NEGRO Emiliana e CASAGRANDE Pamela ricorrono avverso la sen- tenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Milano che le aveva riconosciute responsabili di una serie di ipotesi di furto e di fur- to tentato di vari prodotti di cosmesi, indumenti scarpe ed alimentari presso esercizi commerciali in Milano e, con il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alle ritenute circostanze aggravanti e alla recidiva, le aveva condannate alla pena di mesi dieci di re- clusione ed euro 450 di multa ciascuna. 2. Con un primo motivo di ricorso deducono difetto di motivazione in relazione alle argomentazioni della sentenza impugnata concernenti il man- cato proscioglimento delle prevenute dalla contestazione sub a) per man- canza di querela, assumendo che alla responsabile del punto vendita Matia's difettasse la legittimazione a proporre querela. 2.1 Con una seconda articolazione lamentano la inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio sia in relazione alla misura della pena base, sia in relazione agli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione laddove il giudice di appello ha posto in rilievo, ai fini del riconoscimento della legittimazione a proporre querela in capo a soggetto responsabile di punto vendita nel quale viene sottratta la merce, che la co- stante giurisprudenza ha affermato a partire da S.U.n.40354 del 18 Luglio 2013, che "il bene giuridico protetto del delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, persi- no quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conse- guenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (con particolare riferimento al soggetto responsabile di supermercato; con riferi- mento a capo reparto sez.5, n.11968 deI30 Gennaio 2018, Piricò; con riferi- mento a chi esercita un potere di custodia sez.5, n.55025 del 26 Giugno 2016, Mocanu). Ne consegue pertanto che la responsabile di punto vendita, quale persona che esercitava il possesso sulla merce esposta in vendita e quale persona tenuta alla custodia della stessa risulta pienamente legittima- ta a proporre querela in relazione alle condotte sottrattive della merce sud- detta. 4. Il motivo afferente al trattamento sanzionatorio si appalesa pari- menti inammissibile in quanto la pena risulta ancorata a criteri edittali più o- rientati al minimo che al medio e gli aumenti a titolo di continuazione risul- tano apportati in termini percentualmente molto contenuti, di talchè la moti- vazione sulla misura del trattamento sanzionatorio sfugge, per costante giu- risprudenza di legittimità, a particolari oneri di specificità. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato infatti che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudi- ce di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), po- tendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ri- correnti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 Febbraio 2022 Il