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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 34362/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza emessa il 21 ottobre 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C.1800,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente .

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale deduce violazione dell'art. 178 lett c) e 179 cod proc pen.

Al riguardo, rappresentava di aveva avanzato richiesta di udienza partecipata in data 18 ottobre 2022 poiché l'imputato, ristretto in carcere, aveva manifestato la volontà di presenziare al processo, e di aver reiterato la richiesta nelle conclusioni scritte depositate il 20 ottobre 2022, invitando i giudici di appello a verificare presso l'istituto penitenziario la volontà espressa dal Vento.

A tale richiesta non era stato dato alcun seguito, con conseguente nullità insanabile del giudizio camerale e della sentenza emessa all'esito.

Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Se è vero che la mancata traduzione dell'imputato che ne abbia fatto richiesta nel giudizio camerale di appello dà luogo ad una nullità assoluta (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837 - 01), deve rilevarsi che nel caso di specie il processo è stato celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale di cui all'art. 23 bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del di 28 ottobre 2020 n.137,convertito nella legge 18 ottobre 2020, n.176.

Il successivo di n.228 del 30 dicembre 2021 ha infatti disposto la proroga della applicazione della norma citata fino alla data del 31 dicembre 2022 .

Orbene, il quarto comma dell'art. 23 bis prevede che nel termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

E' dunque evidente che la richiesta, avanzata il 18 ottobre 2022 ( come rappresentato nel ricorso), è tardiva.

Conseguentemente, non si verifica alcuna nullità, non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto per legge ai fini della presentazione della istanza di partecipazione all'udienza camerale ( in termini, cfr. Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Rv. 283470 - 01).

2. E' infondato anche il secondo motivo, con cui l'imputato si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate.

E' principio consolidato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298, Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha motivato il giudizio di equivalenza ( rigettando il relativo motivo di appello) con la considerazione che le condotte penalmente rilevanti erano state poste in essere dall'imputato allorquando egli risultava sottoposto ad esecuzione di pena alternativa alla detenzione e godeva di autorizzazione al lavoro: sì tratta di argomentazioni sorrette da valutazioni precise e specifiche, idonee alla non positiva valutazione della personalità dell'imputato, del tutto immuni da vizi logici.

3. Il ricorso va dunque respinto.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](edana cichè [OSCURATO:PERSONA] ((1( DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza emessa il 21 ottobre 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C.1800,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, il quale deduce violazione dell'art. 178 lett c) e 179 cod proc pen. Al riguardo, rappresentava di aveva avanzato richiesta di udienza partecipata in data 18 ottobre 2022 poiché l'imputato, ristretto in carcere, aveva manifestato la volontà di presenziare al processo, e di aver reiterato la richiesta nelle conclusioni scritte depositate il 20 ottobre 2022, invitando i giudici di appello a verificare presso l'istituto penitenziario la volontà espressa dal Vento. A tale richiesta non era stato dato alcun seguito, con conseguente nullità insanabile del giudizio camerale e della sentenza emessa all'esito. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Se è vero che la mancata traduzione dell'imputato che ne abbia fatto richiesta nel giudizio camerale di appello dà luogo ad una nullità assoluta (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247837 - 01), deve rilevarsi che nel caso di specie il processo è stato celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale di cui all'art. 23 bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del di 28 ottobre 2020 n.137,convertito nella legge 18 ottobre 2020, n.176. Il successivo di n.228 del 30 dicembre 2021 ha infatti disposto la proroga della applicazione della norma citata fino alla data del 31 dicembre 2022 . Orbene, il quarto comma dell'art. 23 bis prevede che nel termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza. E' dunque evidente che la richiesta, avanzata il 18 ottobre 2022 ( come rappresentato nel ricorso), è tardiva. Conseguentemente, non si verifica alcuna nullità, non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto per legge ai fini della presentazione della istanza di partecipazione all'udienza camerale ( in termini, cfr. Sez. 3, n. 25806 del 11/05/2022, Rv. 283470 - 01). 2. E' infondato anche il secondo motivo, con cui l'imputato si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate. E' principio consolidato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha motivato il giudizio di equivalenza ( rigettando il relativo motivo di appello) con la considerazione che le condotte penalmente rilevanti erano state poste in essere dall'imputato allorquando egli risultava sottoposto ad esecuzione di pena alternativa alla detenzione e godeva di autorizzazione al lavoro: sì tratta di argomentazioni sorrette da valutazioni precise e specifiche, idonee alla non positiva valutazione della personalità dell'imputato, del tutto immuni da vizi logici. 3. Il ricorso va dunque respinto. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](edana cichè [OSCURATO:PERSONA] ((1( DEPOSITA
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