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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 10808/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giusep- pina Casella, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del prov- vedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Trapani, con ordinanza depositata in data 6 novembre 2025, ha rigettatoil riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di seque- stro preventivo della somma di euro 1.320,00, disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 17 ottobre 2025,in un procedimento che lo vedeva indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso tale ordinanza proponericorso per Cassazione, tramite il difen- sore di fiducia, MichaelCangemi, articolando due motiv i , di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumusdel reato oggetto di provvisoria incol- pazione.

Si osserva che il percorso argomentativo del Tribunale di Trapani è illogico e contraddittorio,avendo valorizzato a tal fine, con affermazioni apodittiche e me- ramente congetturali, senza tener conto delle circostanze concrete (assenza di strumenti di pesatura, mancanza di movimenti tipici dello spaccio, spiegazione fornita dall’indagato), elementi privi di valenza dimostrativa,quali il quantitativo di droga caduto in sequestro (10,19 g di hashish suddiviso in 11 dosi), la cui mo- destia ha giustificato la qualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità, il con- fezionamento in dosi, che può, invece, rispondere ad esigenze di uso personale e di più agevole trasporto, la somma di denaro in sequestro, di per sé incompatibile con la ipotizzata attività di spaccio, tenuto conto del minimo quantitativo di droga rinvenuto e del prezzo di mercato al grammo, che di norma oscilla tra i 5,00 e i 10,00 euro.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto di disattenderela dedotta assenza di motivazione, nel prov- vedimento originario, in ordine al profilo del periculum in mora.

Si osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari era privo di qualsiasi motivazione sul pericolo concreto ed at- tuale di dispersione del bene oggetto di ablazione, limitandosi a richiamare la con- fiscabilità della somma di denaro.

Il Tribunale trapanese, esorbitando dai suoi po- teri,invece di rilevare il difetto di motivazione, ha affermato che il decreto impu- gnatorichiamava i dati di fatto indicativi del pericolo di dispersione (disponibilità di una somma di denaro non giustificabile), ritenendo così di poter integrare la motivazione, evocando la natura fungibile del denaro e lo stato di disoccupazione dell’indagato.

Si chiede, pertanto, l’annullamentodel provvedimento impugnat o .

3. In data 27 gennaio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.

4. In data 17 febbraio 2026 il difensore ha depositato conclusioni scritte, ul- teriormente argomentando sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito,esposte.

2. Il primo motivo, riguardante la contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione, risulta proposto al di fuori dei casi con- sentiti.

2.1. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione,in materia di misure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di- sposto dell'art.325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu- sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob- bligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 125cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente ( ex multis, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022,Tilenni, Rv. 283035 – 01 ; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 , Zaharia, Rv. 269119 –01).

2.2. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, a fronte di una motivazioneche non r i sulta né manifestamente illogica né tantomeno mancant e.

Il Tribunale di Trapani ha compiutamente analizzato tutti gli elementi eviden- ziati dalla P.G. ritenendo, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche, indicativi della cessione a terzi,gli elementi evidenziati nel provvedimento impu- gnato, quali la suddivisione dello stupefacente in 11 confezioni pronte per lo spac- cio, il rinvenimento di una somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, incompatibile con la situazione personale dell’indagato, privo di occupazione lavorativa, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sorpreso a bordo di un’auto- vettura in tarda serata, circolando ad alta velocità nei pressi dello svincolo auto- stradale di Trapani in direzione della via Rodolico, dove risiede lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere dove è stata accertata la presenza di piazze di spaccio in varie pre- cedenti operazioni di polizia.

Si è osservato, altresì, come certamente sussistente dovesse ritenersi anche il fumusdella condotta di trasporto, menzionata nella ru- brica della provvisoria incolpazione, essendo stata la sostanza rinvenuta a bordo dell’autovettura su cui viaggiava il [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Palermo e diretta a Trapani.

3. Il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità del provvedimento ori- ginario per omessa motivazione in ordine al profilo del periculum in mora e la nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame per aver illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento ablatorio, in presenza di un vizio genetico, è infondato.

3.1. Costituisce ormai principio pacifico che, nelprocedimento di riesame av- verso i provvedimenti di sequestro, in virtù delrinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., −in quanto compatibili con la struttura e la funzione del prov- vedimento applicativo della misura cautelare reale– si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non con- tiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa ( Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789 – 01 ) .

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il Tribunale,nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica pure attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richia- mato dall'art. 324, cod. proc. pen., può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che di- spone la misura cautelare, quando la stessa risponda comunque ai necessari ca- ratteri di originalità, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicantein ordine alla sussistenza d i tutti i presupposti di legge(cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 285747- 01 ; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596- 01 ).

E’ evidente, altresì, che la valutazione circa la sussistenza di una motivazione nel provvedimento genetico, che legittimi l’esercizio dei poteri integrativi del Tri- bunale del riesame, con specifico riferimento al periculum in mora, secondo le indicazioni fornite dalla nota sentenza Sez.

U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, non può prescindere dalle caratteristiche del bene da sottrarre, dalla flui- dità che caratterizza la fase cautelare, dallo stato interlocutorio del provvedimento e, dunque, dalla rappresentazione di elementi di plausibile indicazione del requisito in oggetto.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha trattato la sussistenza dei pre- supposti della misura reale alla pag.

5. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la disponibilità della somma di de- naro in contanti rinvenuta non era in alcun modo «giustificata, né giustificabile” in considerazione delle «nulle entrate di lecita provenienza dell’indagato», su cui si era già soffermato nel valutare la sussistenza della gravità del quadro indiziario, rimarcandone lo stato di disoccupazione e la assoluta inverosimiglianza delle giu- stificazioni fornite in ordine alla riconducibilità ad un regalo di compleanno risa- lente ad oltre quattro mesi prima dei fatti(pag. 3 e 4), tanto da renderne probabile la riconducibilità ad una pregressa attività di spaccio.

A differenza di quanto affermato in ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini prelimi- nari non si è limitatoa richiamare la confiscabilità del bene (tema autonomamente trattato sempre alla pag. 5 del provvedimento), ma ha dato atto, sia pure in ma- niera stringata, di un vaglio critico in ordine a specifici elementi valutativi del pe- riculum, significativi della sua sussistenza.

Nel caso in esame, il Tribunale ha,pertanto, fatto buon uso del potere-dovere di integrazione riconosciutogli, perché, a partire dalla motivazione del provvedi- mento genetico, ha svolto, al di là dell’inconferente richiamo alla natura fungibile del denaro,puntuali osservazioni in merito alla concretezza e attualità del pericolo di dispersione del bene in oggetto, sulla base della personalità negativa del ricor- rente, privo di occupazione, ritenendo, con ragionamento immune da vizi logici, altamente probabile che, nelle more della definizione del giudizio,lo stesso ne facesse immediato uso, anche per ulteriori rifornimenti di sostanza stupefacente.

4. Alle considerazioni esposte,consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giusep- pina Casella, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del prov- vedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Trapani, con ordinanza depositata in data 6 novembre 2025, ha rigettatoil riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di seque- stro preventivo della somma di euro 1.320,00, disposto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in data 17 ottobre 2025,in un procedimento che lo vedeva indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso tale ordinanza proponericorso per Cassazione, tramite il difen- sore di fiducia, MichaelCangemi, articolando due motiv i , di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumusdel reato oggetto di provvisoria incol- pazione. Si osserva che il percorso argomentativo del Tribunale di Trapani è illogico e contraddittorio,avendo valorizzato a tal fine, con affermazioni apodittiche e me- ramente congetturali, senza tener conto delle circostanze concrete (assenza di strumenti di pesatura, mancanza di movimenti tipici dello spaccio, spiegazione fornita dall’indagato), elementi privi di valenza dimostrativa,quali il quantitativo di droga caduto in sequestro (10,19 g di hashish suddiviso in 11 dosi), la cui mo- destia ha giustificato la qualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità, il con- fezionamento in dosi, che può, invece, rispondere ad esigenze di uso personale e di più agevole trasporto, la somma di denaro in sequestro, di per sé incompatibile con la ipotizzata attività di spaccio, tenuto conto del minimo quantitativo di droga rinvenuto e del prezzo di mercato al grammo, che di norma oscilla tra i 5,00 e i 10,00 euro. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto di disattenderela dedotta assenza di motivazione, nel prov- vedimento originario, in ordine al profilo del periculum in mora. Si osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari era privo di qualsiasi motivazione sul pericolo concreto ed at- tuale di dispersione del bene oggetto di ablazione, limitandosi a richiamare la con- fiscabilità della somma di denaro. Il Tribunale trapanese, esorbitando dai suoi po- teri,invece di rilevare il difetto di motivazione, ha affermato che il decreto impu- gnatorichiamava i dati di fatto indicativi del pericolo di dispersione (disponibilità di una somma di denaro non giustificabile), ritenendo così di poter integrare la motivazione, evocando la natura fungibile del denaro e lo stato di disoccupazione dell’indagato. Si chiede, pertanto, l’annullamentodel provvedimento impugnat o . 3. In data 27 gennaio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe. 4. In data 17 febbraio 2026 il difensore ha depositato conclusioni scritte, ul- teriormente argomentando sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni, di seguito,esposte. 2. Il primo motivo, riguardante la contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza del fumus del reato oggetto di provvisoria incolpazione, risulta proposto al di fuori dei casi con- sentiti. 2.1. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione,in materia di misure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di- sposto dell'art.325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu- sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob- bligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 125cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente ( ex multis, Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022,Tilenni, Rv. 283035 – 01 ; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 , Zaharia, Rv. 269119 –01). 2.2. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, a fronte di una motivazioneche non r i sulta né manifestamente illogica né tantomeno mancant e. Il Tribunale di Trapani ha compiutamente analizzato tutti gli elementi eviden- ziati dalla P.G. ritenendo, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche, indicativi della cessione a terzi,gli elementi evidenziati nel provvedimento impu- gnato, quali la suddivisione dello stupefacente in 11 confezioni pronte per lo spac- cio, il rinvenimento di una somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, incompatibile con la situazione personale dell’indagato, privo di occupazione lavorativa, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sorpreso a bordo di un’auto- vettura in tarda serata, circolando ad alta velocità nei pressi dello svincolo auto- stradale di Trapani in direzione della via Rodolico, dove risiede lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel quartiere dove è stata accertata la presenza di piazze di spaccio in varie pre- cedenti operazioni di polizia. Si è osservato, altresì, come certamente sussistente dovesse ritenersi anche il fumusdella condotta di trasporto, menzionata nella ru- brica della provvisoria incolpazione, essendo stata la sostanza rinvenuta a bordo dell’autovettura su cui viaggiava il [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Palermo e diretta a Trapani. 3. Il secondo motivo, con il quale si deduce la nullità del provvedimento ori- ginario per omessa motivazione in ordine al profilo del periculum in mora e la nullità dell’ordinanza del Tribunale del riesame per aver illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento ablatorio, in presenza di un vizio genetico, è infondato. 3.1. Costituisce ormai principio pacifico che, nelprocedimento di riesame av- verso i provvedimenti di sequestro, in virtù delrinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., −in quanto compatibili con la struttura e la funzione del prov- vedimento applicativo della misura cautelare reale– si applicano le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non con- tiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa ( Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016,Capasso, Rv. 266789 – 01 ) . Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che il Tribunale,nell'ambito dei poteri di integrazione e di rettifica pure attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen., richia- mato dall'art. 324, cod. proc. pen., può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve obbedire la motivazione dell'ordinanza che di- spone la misura cautelare, quando la stessa risponda comunque ai necessari ca- ratteri di originalità, ma non può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicantein ordine alla sussistenza d i tutti i presupposti di legge(cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 285747- 01 ; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596- 01 ). E’ evidente, altresì, che la valutazione circa la sussistenza di una motivazione nel provvedimento genetico, che legittimi l’esercizio dei poteri integrativi del Tri- bunale del riesame, con specifico riferimento al periculum in mora, secondo le indicazioni fornite dalla nota sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848, non può prescindere dalle caratteristiche del bene da sottrarre, dalla flui- dità che caratterizza la fase cautelare, dallo stato interlocutorio del provvedimento e, dunque, dalla rappresentazione di elementi di plausibile indicazione del requisito in oggetto. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha trattato la sussistenza dei pre- supposti della misura reale alla pag. 5. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha rimarcato che la disponibilità della somma di de- naro in contanti rinvenuta non era in alcun modo «giustificata, né giustificabile” in considerazione delle «nulle entrate di lecita provenienza dell’indagato», su cui si era già soffermato nel valutare la sussistenza della gravità del quadro indiziario, rimarcandone lo stato di disoccupazione e la assoluta inverosimiglianza delle giu- stificazioni fornite in ordine alla riconducibilità ad un regalo di compleanno risa- lente ad oltre quattro mesi prima dei fatti(pag. 3 e 4), tanto da renderne probabile la riconducibilità ad una pregressa attività di spaccio. A differenza di quanto affermato in ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini prelimi- nari non si è limitatoa richiamare la confiscabilità del bene (tema autonomamente trattato sempre alla pag. 5 del provvedimento), ma ha dato atto, sia pure in ma- niera stringata, di un vaglio critico in ordine a specifici elementi valutativi del pe- riculum, significativi della sua sussistenza. Nel caso in esame, il Tribunale ha,pertanto, fatto buon uso del potere-dovere di integrazione riconosciutogli, perché, a partire dalla motivazione del provvedi- mento genetico, ha svolto, al di là dell’inconferente richiamo alla natura fungibile del denaro,puntuali osservazioni in merito alla concretezza e attualità del pericolo di dispersione del bene in oggetto, sulla base della personalità negativa del ricor- rente, privo di occupazione, ritenendo, con ragionamento immune da vizi logici, altamente probabile che, nelle more della definizione del giudizio,lo stesso ne facesse immediato uso, anche per ulteriori rifornimenti di sostanza stupefacente. 4. Alle considerazioni esposte,consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi
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