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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 34859/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lucera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 6/4/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., l'aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 40,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza degli artt. 121, 178, comma 1 lett. c), 420bis e 601 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione.

Il difensore eccepisce che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato all'imputato a norma dell'art. 157, comma 8, cod.proc.pen. in data 21/3/2022, coincidente con la ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale, in relazione all'udienza di trattazione fissata per il 6 aprile seguente e, quindi, senza il rispetto dei termini di comparizione.

Sebbene la difesa avesse tempestivamente rilevato la nullità con memoria depositata in via telematica il 25 marzo seguente, la Corte d'appello ha ritenuto di procedere in assenza dell'imputato, ignorando l'eccezione proposta.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Rv. 283349- 01; Sez. 3, n.46179 del 28/9/2021, Rv. 282220 - 01).

Nella specie, nonostante la tempestiva eccezione a mezzo di memoria, la Corte di merito ha omesso di rilevare la nullità della citazione con conseguente violazione dei diritti di difesa del prevenuto. 3.1 Osserva, nondimeno, il collegio che il reato ascritto, quantunque aggravato dalla recidiva specifica, risulta allo stato estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni nove in data 18/3/2023 in assenza di sospensioni ad effetto dilatorio.

Deve, pertanto, trovare applicazione il principio fissato da Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, decisione che, nel solco già tracciato dalla sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, ha statuito che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., evenienza che nella specie deve essere esclusa alla luce dello scrutinio dei giudici di merito.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per maturata prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2023 Sentenza a mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lucera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 6/4/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., l'aveva condannato alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 40,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza degli artt. 121, 178, comma 1 lett. c), 420bis e 601 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Il difensore eccepisce che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato notificato all'imputato a norma dell'art. 157, comma 8, cod.proc.pen. in data 21/3/2022, coincidente con la ricezione della raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale, in relazione all'udienza di trattazione fissata per il 6 aprile seguente e, quindi, senza il rispetto dei termini di comparizione. Sebbene la difesa avesse tempestivamente rilevato la nullità con memoria depositata in via telematica il 25 marzo seguente, la Corte d'appello ha ritenuto di procedere in assenza dell'imputato, ignorando l'eccezione proposta. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art.180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Rv. 283349- 01; Sez. 3, n.46179 del 28/9/2021, Rv. 282220 - 01). Nella specie, nonostante la tempestiva eccezione a mezzo di memoria, la Corte di merito ha omesso di rilevare la nullità della citazione con conseguente violazione dei diritti di difesa del prevenuto. 3.1 Osserva, nondimeno, il collegio che il reato ascritto, quantunque aggravato dalla recidiva specifica, risulta allo stato estinto per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di anni nove in data 18/3/2023 in assenza di sospensioni ad effetto dilatorio. Deve, pertanto, trovare applicazione il principio fissato da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809, decisione che, nel solco già tracciato dalla sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, ha statuito che la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., evenienza che nella specie deve essere esclusa alla luce dello scrutinio dei giudici di merito. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per maturata prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 7 luglio 2023 Sentenza a mo
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