CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13600/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuantigeneriche di cui all’art. 62-bis cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce il vizio dimanifesta illogicità e quello di violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio,sono entrambi non consentiti, in quanto meramente reiterativi di doglianze già presentate inappello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici;che tali motivi sono anche manifestamente infondati, giacché, con riferimento allea tenore del quale, nel motivarne il diniego,non è necessario prendere in considerazione tuttigli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente unriferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017,Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.), mentre in ordine alla complessiva graduazionedella pena la censura è comunque inammissibile innanzi alla corte di legittimità, quando,come nel caso di specie (si veda pag. 3 della sentenza impugnata con riguardo allacomplessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e all’assenza di elementipositivamente apprezzabili che giustifichino l’applicazione delle predette attenuanti) non siafrutto di ragionamento illogico o di mero arbitrio(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]