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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30020/2022

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 25 febbraio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponeva non diversi procedere per essere estinti i reati loro ascritti per prescrizione, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., e condannando i predetti alla refusione delle spese relative al grado in favore della parte civile costituita, Comune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore.

All'esito del giudizio di primo grado, i ricorrenti erano ritenuti responsabili dei seguenti reati: 1) turbata libertà degli incanti ex artt. 110, 353, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], "socia di fatto" del medesimo (separatamente giudicati), mediante condotte collusive e fraudolente, nonché promesse di utilità, turbato il regolare svolgimento della gara indetta dall'ente locale mediante procedura aperta, ai fini della scelta del socio privato cui cedere la quota del 49% (stimata in euro 690.000,00) del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione pubblica destinata a gestire la costituenda farmacia comunale; in particolare, facendo il [OSCURATO:PERSONA] andare deserta detta gara così da farla proseguire con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, nonché nel dare consigli sulla offerta da presentare, nell'adiuvare i ricorrenti ai fini del reperimento di una polizza fideiussoria, costituente condizione imprescindibile dell'aggiudicazione, e nel garantire modifiche dello statuto della società nel senso dagli stessi auspicato; 2) corruzione ex artt. 319, 319-bis, 321 cod. pen., per avere promesso al [OSCURATO:PERSONA] utilità non dovute, consistite in futuri incarichi per la figlia di lui nell'ambito della farmacia e nella cessione di quote di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rilevata dagli stessi ricorrenti, nell'ambito di una costituenda associazione in partecipazione, e ciò quale contropartita dell'asservimento delle funzioni di sindaco agli interessi di essi privati e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio nelle ridette procedure di gara da individuarsi nella modifica dello statuto della predetta società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così da consentire la più ampia partecipazione ai privati.2.

Propongono ricorsi congiunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti funzionali alla motivazione ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen.

Non può ritenersi integrativa del reato - si assume - la condotta tenuta dai coimputati in relazione alla prima fase del procedimento di scelta del contraente privato per l'acquisto della quota di minoranza della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., conclusa il 23 novembre 2010 con esito infruttuoso, con particolare riguardo alla presentazione di una offerta - l'unica pervenuta in quella sede - apparentemente riferibile ad una società risultata inesistente (Associazione professionale Galeno s.r.I.), ma ritenuta predisposta dallo stesso sindaco [OSCURATO:PERSONA] in combutta con i ricorrenti.

In particolare, non risponde al vero che la presentazione di una offerta di tal fatta costituisse il presupposto legale per l'accesso alla trattativa privata, perché all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza gara, si sarebbe pervenuti anche all'esito dell'asta deserta, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; né può dirsi che, per effetto di tale offerta la procedura di gara abbia subito deviazioni dall'iter normativamente predeterminato.

2.2. Il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione "all'art. 110 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 353 cod. pen.".

Non vi è prova del concorso dei ricorrenti nelle condotte di presentazione dell'offerta anomala della Galeno s.r.I., e di uso delle due missive con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato l'interesse a partecipare alla futura asta in caso di esito negativo della prima, che il sindaco produsse di propria iniziativa alla commissione aggiudicatrice il 23 novembre 2010, durante la seduta di verifica; e ciò perché il primo contatto avuto dai Bono con il comune di Bassano, documentato dagli acquisiti tabulati telefonici, sarebbe successivo al 12 novembre 2011 (data di scadenza del termine di presentazione delle offerte).

Incompatibili con l'ipotesi collusiva tra i Bono e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, poi: - l'annullamento della prima stima della quota da aggiudicare e la sua sostituzione con quella, di importo pressoché doppio (euro 690.000,00), che costituì il prezzo a base d'asta del bando, annullamento e sostituzione i quali avvennero sempre per iniziativa esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]; - l'accollo delle spese per l'acquisto del terreno e la costruzione della farmacia, che nell'originario bando erano previsti a carico del Comune, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a partecipare alla gara, in quanto divenuto aggiudicatario provvisorio, sin dal precedente 28 ottobre 2010, della farmacia comunale di Grugliasco (aggiudicazione che sarebbe stata revocata solo in data 29 novembre 2010).

2.3. Il terzo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alle condotte poste in essere dagli imputati nell'arco temporale tra il 3 dicembre 2010 e il 4 febbraio 2011, con riguardo al reato di cui all' art. 353 cod. pen.

La Corte di appello ha valutato idonee ad alterare la seconda gara, esitata nella aggiudicazione, in data 4 febbraio 2011, della quota di minoranza della municipalizzata in favore di [OSCURATO:PERSONA], una serie di condotte, quali: la comunicazione della Marino al figlio di avere visionato il luogo dove sarebbe sorta la farmacia; la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che non erano state presentate offerte; le dichiarazioni della farmacista [OSCURATO:PERSONA] alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere che la farmacia comunale sarebbe stata aperta da suo amici medici, scoraggiandola dal proporre offerte proprie; l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione della polizza fideiussoria.

Si tratta, al contrario, di fatti ininfluenti ai fini della alterazione della gara, non idonei a configurare mezzi collusivi e fraudolenti, ma anche in parte travisati dalla Corte di merito. .

Non risponde a verità che il 4 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato a [OSCURATO:PERSONA] il bando della seconda gara, perché questo venne materialmente redatto solo il 21 dicembre 2010, avendo nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] reso nota la sola delibera della Regione Lazio che concedeva al comune di Bassano la facoltà di istituire una seconda farmacia; e parimenti non risponde a verità che [OSCURATO:PERSONA] si fosse materialmente interessato per l'acquisizione delle garanzie (polizze fideiussorie) previste dal bando quali condizioni per l'aggiudicazione.

La comunicazione della assenza di offerte - oggetto della captazione ambientale del 25 gennaio 2011 - non risulta idonea ad alterare la gara e non rende configurabile alcuna collusione; e, del resto, l'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 vieta la sola divulgazione degli elenchi dei soggetti che abbiano presentato offerte, non l'assenza di esse.

Le dichiarazioni rese dalla farmacista Corsetti, asseritamente dissuasive alla presentazione di offerte, risalgono ad epoca pregressa alla conoscenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati.

2.4. Il quarto motivo deduce vizi di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 319 cod pen.Assume la difesa che, essendo insussistenti le condotte di turbata libertà degli incanti, nemmeno è integrata la condotta corruttiva che, secondo il costrutto accusatorio, tendeva a quella turbativa. [OSCURATO:SOCIETA], alcune condotte, tra cui la richiesta da parte dei Bono di modifica dello statuto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. per consentire l'alienazione delle quote sociali, risultano essere posteriori all'aggiudicazione e non possono costituire oggetto del sinallagma corruttivo.

E' stato ignorato il contenuto delle captazioni del periodo 4 febbraio/21 febbraio 2011, da cui emerge la carenza di una qualche utilità per gli aggiudicatari, derivante da tale complessa operazione.

Il 14 febbraio 2011, i [OSCURATO:PERSONA], a seguito della predisposizione del progetto da parte dell'ing.

Benedetti, avrebbero anzi maturato la decisione di recedere dall'offerta, annullando l'acquisita aggiudicazione provvisoria, essendosi resi conto dell'esorbitanza dell'importo necessario per l'acquisto del terreno e per la costruzione dell'immobile da adibire a farmaci (oneri entrambi accollati all'acquirente) siccome "lievitato" ad euro 1.200.000,00. [OSCURATO:SOCIETA], ricevuto lo statuto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i Bono avevano appreso che la quota acquisita dal socio privato avrebbe potuto essere alienata solo ad altro socio, e pertanto solo al Comune, mentre era interesse dei [OSCURATO:PERSONA] far subentrare nell'assetto societario i figli della coppia, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia, quest'ultima prossima ad acquisire il titolo di farmacista.

In seguito a ciò i ricorrenti avevano pressato [OSCURATO:PERSONA] e la Liberati perchè dessero un apporto finanziario all'operazione, ciò che esclude la configurabilità del rapporto corruttivo.

2.5. Il quinto motivo deduce contraddittorietà motivazionale in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambi i reati ascritti.

Il ricorrente, farmacista ed unico legittimato a partecipare alla gara, ha avuto una posizione del tutto marginale nell'intera vicenda.

Le missive a sua firma partirono dalla casella di posta elettronica del padre [OSCURATO:PERSONA]; egli non ebbe mai alcun contatto con il comune di Bassano e con il suo [OSCURATO:PERSONA] (come ben poteva evincersi dai tabulati telefonici) e nemmeno prese parte agli incontri in cui vennero definiti i pretesi accordi corruttivi.

3. 11 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.

I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, proposto ai fini della ritenuta responsabilità civile degli imputati, è fondato nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.

2. Il primo motivo, inerente ai presupposto per la configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, è fondato sia pure per ragioni solo in parte coincidenti con quelle dedotte dalla difesa.

Le anomalie relative alla seduta di gara del 23 novembre 2010 che, stando alle sentenze di merito (le quali, nella sostanza conformi, si saldano a formare un unico corpo motivazionale), sarebbero indicative del turbamento della procedura, sono essenzialmente due: - alla commissione aggiudicatrice pervenne un'unica busta da una inesistente "associazione professionale Galeno", alla quale erano acclusi solo fogli bianchi (la cui formazione viene attribuita al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di. quanto dichiarato dalla farmacista Menghi e dal marito di lei, Piccirillo, che cioè nel 2010 il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto loro di vendere la farmacia di cui erano titolari, rappresentando di agire nell'interesse della medesima "società Galeno"); - durante la verbalizzazione dell'esito negativo della gara, il [OSCURATO:PERSONA] intervenne nella riunione e consegnò due missive del farmacista [OSCURATO:PERSONA] di cui, una indirizzata al RUP, costituente una mera manifestazione di interesse alla gara da parte del detto, che si diceva al momento impedito; l'altra, un fax non protocollato, indirizzato ad esso [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso Bono autocertificava il possesso dei requisiti per la aggiudicazione.

Tali i dati fattuali, quanto alla offerta "Galeno" appare corretto il rilievo dei giudici di merito per cui, ai sensi dell'art. 57 del d.

Igs. 163 del 2006, la presentazione di una "offerta inappropriata" costituiva presupposto per l'accesso alla procedura negoziata in luogo di quella ad evidenza pubblica, così come è vero che l'assenza di offerte -che, a sua volta, avrebbe potuto dare impulso alla procedura - non era verosimilmente a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era componente della commissione aggiudicatrice e non partecipava ai suoi lavori.

Tuttavia, la sentenza impugnata non spiega come si possa assimilare ad un'offerta "inappropriata" una offerta in realtà inesistente, ed appare distonico affermare che tale offerta sia stata determinante al fine di far dichiarare deserta la gara.

Anche in relazione alla offerta di [OSCURATO:PERSONA], che venne nell'occasione impropriamente veicolata dal [OSCURATO:PERSONA] - posto che, da un lato, questi non aveva alcun titolo ad interferire nei lavori della commissione e, dall'altro, la stessa offerta era contenuta in un fax risultato essere irritualmente protocollato solo a diversi giorni di distanza dalla sua ricezione - la Corte di merito non precisa quale ne sia stata l'incidenza perturbatrice sulla gara stessa.

Al proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, in tema di turbata libertà degli incanti, l'evento naturalistico del reato può essere integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento e che in tale ultima evenienza - in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen., non è necessario il prodursi di un danno effettivo alla regolarità della gara, essendo sufficiente un danno anche solo mediato e potenziale, costituito dalla semplice "idoneità" ad influenzare l'andamento di essa (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), che non necessariamente si traduca in una effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967).

Se dunque, ai fini della configurabilità del reato, . può assumere rilevanza anche una condotta che abbia semplicemente influito sulla procedura, causandone uno sviluppo anomalo, è tuttavia necessario, in ossequio al principio di offensività, che tale condotta sia idonea a pregiudicare i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano nella libera concorrenza, ma anche nell'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi, anche economici, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837, con riferimento a fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato, anche nella forma tentata, essendovi stata unicamente un'acquisizione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile, ma mai realizzata, presentazione di offerte da parte di imprese potenzialmente interessate).

Nel caso in esame, al contrario, della incidenza perturbatrice di detta offerta sulla procedura di gara, in particolare sul meccanismo della concorrenza e della maggiorazione delle offerte, non è cenno in sentenza, dalla quale emerge anzi, che non vi furono altri aspiranti a quella aggiudicazione.

3. Anche in relazione alla seconda gara, che, a seguito dell'esito infruttuoso di quella del 2010 e del clamore suscitato dalle sue anomale modalità di espletamento, venne nuovamente indetta con procedura aperta, le motivazioni delle sentenze di merito non ne evidenziano un chiaro sviamento nel senso sopra precisato.

In primis, si imputa a [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del contenuto delle captazioni, di essersi adoperato per procurare a [OSCURATO:PERSONA] della modulistica e delle fotocopie il cui contenuto, però, non è stato neppure precisato.

Altro elemento che la Corte di merito ha valorizzato sono le conversazioni: - del 13 dicembre 2010, in cui [OSCURATO:PERSONA] preannuncia alla Marino l'invio del nuovo bando, che tuttavia, nella telefonata del successivo 23 dicembre, Bono dice di avere già ricevuto (senza tuttavia precisare da chi); - del 25 gennaio 2011 in cui, un giorno prima della scadenza del termine per presentare le offerte, [OSCURATO:PERSONA] comunica che non risultano presentate altre offerte e rassicura il Bono che avrà in lui un amico.

In relazione a tali colloqui, la Corte d'appello non chiarisce quale concreta incidenza abbiano avuto sui beni giuridici tutelati, come supra individuati, specie ovi si consideri che un obbligo di riservatezza - contrariamente a quanto si legge in contestazione - non era posto dall'art. 13 del codice degli appalti, ai tempi vigente, il quale stabiliva il divieto di divulgazione dei nominativi dei soggetti che avessero presentato offerte - verosimilmente al fine di scongiurare possibili collusioni -.non invece il divieto di comunicare l'assenza di offerenti.

Certo, la notizia dell'assenza di altre offerte avrebbe potuto indurre il Bono a presentare una offerta più bassa, con alterazione del sistema delle maggiorazioni, ma la Corte di merito non fa alcun riferimento a tale possibilità.

Anche il riferimento alle dichiarazioni rese dalla farmacista [OSCURATO:PERSONA], che aveva appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che la farmacia sarebbe stata gestita da suoi amici medici, resisi aggiudicatari, non appare significativo posto che, per come riportato in sentenza, non si ha alcuna certezza che un tale colloquio sia avvenuto prima dell'aggiudicazione, così da distogliere la dichiarante dalla partecipazione alla gara (condotta che, peraltro, esula dall'ambito oggettivo della contestazione).

Infine, non è detto in che termini abbia potuto condizionare la gara l'interessamento promesso dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Liberati per ottenere una polizza fideiussoria che avrebbe dovuto garantire la fase esecutiva dell'operazione (implicante un accresciuto esborso di spesa da quando si erano accollati all'acquirente della quota minoritaria l'acquisto del terreno e la costruzione del relativo immobile).

Sotto tali profili, il tessuto motivazionale della sentenza evidenzia irrisolte lacune e distonie logiche, cui è necessario porre rimedio.4.

Il secondo motivo è inammissibile perché declinato in fatto.

Pur prospettando vizi di motivazione in relazione al concorso dei ricorrenti nelle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], la difesa mira ad una non consentita rivalutazione del compendio dimostrativo, di cui propone alternative letture.

E' ampiamente sedimentato nel sistema il principio per il quale esula dai compiti del giudice di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; mentre compete alla Corte di cassazione stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).

Ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità, se non entro gli esposti limiti, la scelta da parte del giudice del merito tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Nella medesima prospettiva, va. evidenziato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

5. Il terzo motivo - inerente alla configurabilità del reato di corruzione - è anch'esso fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

La sentenza ricostruisce i passaggi ritenuti rilevanti dell'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e Liberati, finalizzato - in tesi - ad acquisire quote di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA].

La vicenda si sarebbe conclusa con l'adozione, in data 29 aprile 2011, della delibera comunale con cui veniva modificato lo statuto della società nel senso che il Comune era facultato ad alienare la sua quota maggioritaria del 51% ed il socio privato a cedere parte della sua quota del 49% non più e non solo al socio di maggioranza.

Il compendio probatorio acquisito dimostra la risalenza di contatti su questi temi, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorrenti, sin dal mese di novembre 2010; ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato in precedenza analoga proposta, mai accolta, per l'aggiudicazione e la cogestione della quota di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA]. alla farmacista Menghi è innegabilmente significativo del suo perdurante interesse ad una tale operazione.

La sentenza impugnata ha spiegato come la modifica dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di consentire la cedibilità delle quote, fosse oggetto di un accordo programmatico concepito ben prima.

Nel dettaglio, dalla telefonata del 5 maggio 2011 e da quella del successivo 3 giugno 2011 risulta che la modifica era stata operata in linea con quanto in precedenza richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: "lo statuto è stato fatto; e stato modificato come richiesto da Salvino") e si palesa che tale era l'obiettivo ultimo dei correi, i quali intendevano esautorare il comune dalla gestione della società ed acquisirne il controllo totalitario ("[OSCURATO:PERSONA]: ...il comune senz'altro a richiesta cederà da parte vostra, nostra che sia cederà anche la quota di maggioranza quando vorrà"v. pag. 18/24 della sentenza di primo grado; pag. 5 della sentenza di appello, anche per lo schema di ripartizione delle quote).

Ancora, nella intercettazione del 12 luglio 2011 "[OSCURATO:PERSONA] ripete a Bono che lo statuto era stato modificato secondo le indicazioni del suo interlocutore.

Tutto quanto innanzi smentisce le deduzioni difensive secondo le quali, già a decorrere dal 14 febbraio 2011, i Bono-Marino avevano maturato la decisione di recedere dall'offerta, annullando l'acquisita aggiudicazione . provvisoria, essendosi resi conto dell'esorbitanza dell'importo necessario per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile da adibire a farmacia.

Anzi, tutto converge nel ritenere che alla modifica statutaria avessero interesse proprio gli odierni ricorrenti, in quanto desiderosi di far subentrare nell'assetto societario, in luogo del socio pubblico, la loro congiunta Claudia, prossima ad acquisire il titolo di farmacista.

E tuttavia, essendo la condotta corruttiva finalizzata — secondo l'ipotesi accusatoria - alla turbativa di gara, le lacune relative alla ricostruzione di tale turbativa non possono che riverberarsi sulla configurabilità anche del reato di cui al capo

2. Occorre, in altri termini, ricostruire il sinallagma contrattuale e comprendere se obiettivo dei ricorrenti fosse l'aggiudicazione della gara o, come sembra, la estromissione del Comune dalla lucrosa gestione della farmacia; risultato quest'ultimo che, con la operata modifica statutaria, venne in realtà solo prefigurato e che non si comprende se ed in che termini avrebbe potuto risolversi in effettivo pregiudizio per l'ente e per l'economicità della sua gestione.5.

Alla luce di quanto precede va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito perché provveda ad emendare gli evidenziati difetti argomentativi, secondo le direttrici sopra indicate.

Tale giudice va individuato nella corte di appello in sede civile in forza del principio per il quale "in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello (tra le tante, Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599), essendo venuta meno, con la pronuncia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 25 febbraio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponeva non diversi procedere per essere estinti i reati loro ascritti per prescrizione, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., e condannando i predetti alla refusione delle spese relative al grado in favore della parte civile costituita, Comune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore. All'esito del giudizio di primo grado, i ricorrenti erano ritenuti responsabili dei seguenti reati: 1) turbata libertà degli incanti ex artt. 110, 353, commi 1 e 2, cod. pen., per avere, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], "socia di fatto" del medesimo (separatamente giudicati), mediante condotte collusive e fraudolente, nonché promesse di utilità, turbato il regolare svolgimento della gara indetta dall'ente locale mediante procedura aperta, ai fini della scelta del socio privato cui cedere la quota del 49% (stimata in euro 690.000,00) del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., società a partecipazione pubblica destinata a gestire la costituenda farmacia comunale; in particolare, facendo il [OSCURATO:PERSONA] andare deserta detta gara così da farla proseguire con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, nonché nel dare consigli sulla offerta da presentare, nell'adiuvare i ricorrenti ai fini del reperimento di una polizza fideiussoria, costituente condizione imprescindibile dell'aggiudicazione, e nel garantire modifiche dello statuto della società nel senso dagli stessi auspicato; 2) corruzione ex artt. 319, 319-bis, 321 cod. pen., per avere promesso al [OSCURATO:PERSONA] utilità non dovute, consistite in futuri incarichi per la figlia di lui nell'ambito della farmacia e nella cessione di quote di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rilevata dagli stessi ricorrenti, nell'ambito di una costituenda associazione in partecipazione, e ciò quale contropartita dell'asservimento delle funzioni di sindaco agli interessi di essi privati e del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio nelle ridette procedure di gara da individuarsi nella modifica dello statuto della predetta società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così da consentire la più ampia partecipazione ai privati.2. Propongono ricorsi congiunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel quale sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti funzionali alla motivazione ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 353 cod. pen. Non può ritenersi integrativa del reato - si assume - la condotta tenuta dai coimputati in relazione alla prima fase del procedimento di scelta del contraente privato per l'acquisto della quota di minoranza della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., conclusa il 23 novembre 2010 con esito infruttuoso, con particolare riguardo alla presentazione di una offerta - l'unica pervenuta in quella sede - apparentemente riferibile ad una società risultata inesistente (Associazione professionale Galeno s.r.I.), ma ritenuta predisposta dallo stesso sindaco [OSCURATO:PERSONA] in combutta con i ricorrenti. In particolare, non risponde al vero che la presentazione di una offerta di tal fatta costituisse il presupposto legale per l'accesso alla trattativa privata, perché all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza gara, si sarebbe pervenuti anche all'esito dell'asta deserta, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; né può dirsi che, per effetto di tale offerta la procedura di gara abbia subito deviazioni dall'iter normativamente predeterminato. 2.2. Il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione "all'art. 110 cod. pen., in combinato disposto con l'art. 353 cod. pen.". Non vi è prova del concorso dei ricorrenti nelle condotte di presentazione dell'offerta anomala della Galeno s.r.I., e di uso delle due missive con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato l'interesse a partecipare alla futura asta in caso di esito negativo della prima, che il sindaco produsse di propria iniziativa alla commissione aggiudicatrice il 23 novembre 2010, durante la seduta di verifica; e ciò perché il primo contatto avuto dai Bono con il comune di Bassano, documentato dagli acquisiti tabulati telefonici, sarebbe successivo al 12 novembre 2011 (data di scadenza del termine di presentazione delle offerte). Incompatibili con l'ipotesi collusiva tra i Bono e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero, poi: - l'annullamento della prima stima della quota da aggiudicare e la sua sostituzione con quella, di importo pressoché doppio (euro 690.000,00), che costituì il prezzo a base d'asta del bando, annullamento e sostituzione i quali avvennero sempre per iniziativa esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]; - l'accollo delle spese per l'acquisto del terreno e la costruzione della farmacia, che nell'originario bando erano previsti a carico del Comune, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nel novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun interesse a partecipare alla gara, in quanto divenuto aggiudicatario provvisorio, sin dal precedente 28 ottobre 2010, della farmacia comunale di Grugliasco (aggiudicazione che sarebbe stata revocata solo in data 29 novembre 2010). 2.3. Il terzo motivo deduce vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alle condotte poste in essere dagli imputati nell'arco temporale tra il 3 dicembre 2010 e il 4 febbraio 2011, con riguardo al reato di cui all' art. 353 cod. pen. La Corte di appello ha valutato idonee ad alterare la seconda gara, esitata nella aggiudicazione, in data 4 febbraio 2011, della quota di minoranza della municipalizzata in favore di [OSCURATO:PERSONA], una serie di condotte, quali: la comunicazione della Marino al figlio di avere visionato il luogo dove sarebbe sorta la farmacia; la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che non erano state presentate offerte; le dichiarazioni della farmacista [OSCURATO:PERSONA] alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere che la farmacia comunale sarebbe stata aperta da suo amici medici, scoraggiandola dal proporre offerte proprie; l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione della polizza fideiussoria. Si tratta, al contrario, di fatti ininfluenti ai fini della alterazione della gara, non idonei a configurare mezzi collusivi e fraudolenti, ma anche in parte travisati dalla Corte di merito. . Non risponde a verità che il 4 dicembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato a [OSCURATO:PERSONA] il bando della seconda gara, perché questo venne materialmente redatto solo il 21 dicembre 2010, avendo nell'occasione il [OSCURATO:PERSONA] reso nota la sola delibera della Regione Lazio che concedeva al comune di Bassano la facoltà di istituire una seconda farmacia; e parimenti non risponde a verità che [OSCURATO:PERSONA] si fosse materialmente interessato per l'acquisizione delle garanzie (polizze fideiussorie) previste dal bando quali condizioni per l'aggiudicazione. La comunicazione della assenza di offerte - oggetto della captazione ambientale del 25 gennaio 2011 - non risulta idonea ad alterare la gara e non rende configurabile alcuna collusione; e, del resto, l'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 2006 vieta la sola divulgazione degli elenchi dei soggetti che abbiano presentato offerte, non l'assenza di esse. Le dichiarazioni rese dalla farmacista Corsetti, asseritamente dissuasive alla presentazione di offerte, risalgono ad epoca pregressa alla conoscenza del medesimo [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati. 2.4. Il quarto motivo deduce vizi di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 319 cod pen.Assume la difesa che, essendo insussistenti le condotte di turbata libertà degli incanti, nemmeno è integrata la condotta corruttiva che, secondo il costrutto accusatorio, tendeva a quella turbativa. [OSCURATO:SOCIETA], alcune condotte, tra cui la richiesta da parte dei Bono di modifica dello statuto sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. per consentire l'alienazione delle quote sociali, risultano essere posteriori all'aggiudicazione e non possono costituire oggetto del sinallagma corruttivo. E' stato ignorato il contenuto delle captazioni del periodo 4 febbraio/21 febbraio 2011, da cui emerge la carenza di una qualche utilità per gli aggiudicatari, derivante da tale complessa operazione. Il 14 febbraio 2011, i [OSCURATO:PERSONA], a seguito della predisposizione del progetto da parte dell'ing. Benedetti, avrebbero anzi maturato la decisione di recedere dall'offerta, annullando l'acquisita aggiudicazione provvisoria, essendosi resi conto dell'esorbitanza dell'importo necessario per l'acquisto del terreno e per la costruzione dell'immobile da adibire a farmaci (oneri entrambi accollati all'acquirente) siccome "lievitato" ad euro 1.200.000,00. [OSCURATO:SOCIETA], ricevuto lo statuto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i Bono avevano appreso che la quota acquisita dal socio privato avrebbe potuto essere alienata solo ad altro socio, e pertanto solo al Comune, mentre era interesse dei [OSCURATO:PERSONA] far subentrare nell'assetto societario i figli della coppia, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia, quest'ultima prossima ad acquisire il titolo di farmacista. In seguito a ciò i ricorrenti avevano pressato [OSCURATO:PERSONA] e la Liberati perchè dessero un apporto finanziario all'operazione, ciò che esclude la configurabilità del rapporto corruttivo. 2.5. Il quinto motivo deduce contraddittorietà motivazionale in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambi i reati ascritti. Il ricorrente, farmacista ed unico legittimato a partecipare alla gara, ha avuto una posizione del tutto marginale nell'intera vicenda. Le missive a sua firma partirono dalla casella di posta elettronica del padre [OSCURATO:PERSONA]; egli non ebbe mai alcun contatto con il comune di Bassano e con il suo [OSCURATO:PERSONA] (come ben poteva evincersi dai tabulati telefonici) e nemmeno prese parte agli incontri in cui vennero definiti i pretesi accordi corruttivi. 3. 11 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolare di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, proposto ai fini della ritenuta responsabilità civile degli imputati, è fondato nei limiti che di seguito si vanno ad esporre. 2. Il primo motivo, inerente ai presupposto per la configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, è fondato sia pure per ragioni solo in parte coincidenti con quelle dedotte dalla difesa. Le anomalie relative alla seduta di gara del 23 novembre 2010 che, stando alle sentenze di merito (le quali, nella sostanza conformi, si saldano a formare un unico corpo motivazionale), sarebbero indicative del turbamento della procedura, sono essenzialmente due: - alla commissione aggiudicatrice pervenne un'unica busta da una inesistente "associazione professionale Galeno", alla quale erano acclusi solo fogli bianchi (la cui formazione viene attribuita al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di. quanto dichiarato dalla farmacista Menghi e dal marito di lei, Piccirillo, che cioè nel 2010 il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto loro di vendere la farmacia di cui erano titolari, rappresentando di agire nell'interesse della medesima "società Galeno"); - durante la verbalizzazione dell'esito negativo della gara, il [OSCURATO:PERSONA] intervenne nella riunione e consegnò due missive del farmacista [OSCURATO:PERSONA] di cui, una indirizzata al RUP, costituente una mera manifestazione di interesse alla gara da parte del detto, che si diceva al momento impedito; l'altra, un fax non protocollato, indirizzato ad esso [OSCURATO:PERSONA], in cui lo stesso Bono autocertificava il possesso dei requisiti per la aggiudicazione. Tali i dati fattuali, quanto alla offerta "Galeno" appare corretto il rilievo dei giudici di merito per cui, ai sensi dell'art. 57 del d. Igs. 163 del 2006, la presentazione di una "offerta inappropriata" costituiva presupposto per l'accesso alla procedura negoziata in luogo di quella ad evidenza pubblica, così come è vero che l'assenza di offerte -che, a sua volta, avrebbe potuto dare impulso alla procedura - non era verosimilmente a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era componente della commissione aggiudicatrice e non partecipava ai suoi lavori. Tuttavia, la sentenza impugnata non spiega come si possa assimilare ad un'offerta "inappropriata" una offerta in realtà inesistente, ed appare distonico affermare che tale offerta sia stata determinante al fine di far dichiarare deserta la gara. Anche in relazione alla offerta di [OSCURATO:PERSONA], che venne nell'occasione impropriamente veicolata dal [OSCURATO:PERSONA] - posto che, da un lato, questi non aveva alcun titolo ad interferire nei lavori della commissione e, dall'altro, la stessa offerta era contenuta in un fax risultato essere irritualmente protocollato solo a diversi giorni di distanza dalla sua ricezione - la Corte di merito non precisa quale ne sia stata l'incidenza perturbatrice sulla gara stessa. Al proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, in tema di turbata libertà degli incanti, l'evento naturalistico del reato può essere integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento e che in tale ultima evenienza - in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen., non è necessario il prodursi di un danno effettivo alla regolarità della gara, essendo sufficiente un danno anche solo mediato e potenziale, costituito dalla semplice "idoneità" ad influenzare l'andamento di essa (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), che non necessariamente si traduca in una effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967). Se dunque, ai fini della configurabilità del reato, . può assumere rilevanza anche una condotta che abbia semplicemente influito sulla procedura, causandone uno sviluppo anomalo, è tuttavia necessario, in ossequio al principio di offensività, che tale condotta sia idonea a pregiudicare i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano nella libera concorrenza, ma anche nell'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi, anche economici, della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, Pani, Rv. 280837, con riferimento a fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato, anche nella forma tentata, essendovi stata unicamente un'acquisizione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile, ma mai realizzata, presentazione di offerte da parte di imprese potenzialmente interessate). Nel caso in esame, al contrario, della incidenza perturbatrice di detta offerta sulla procedura di gara, in particolare sul meccanismo della concorrenza e della maggiorazione delle offerte, non è cenno in sentenza, dalla quale emerge anzi, che non vi furono altri aspiranti a quella aggiudicazione. 3. Anche in relazione alla seconda gara, che, a seguito dell'esito infruttuoso di quella del 2010 e del clamore suscitato dalle sue anomale modalità di espletamento, venne nuovamente indetta con procedura aperta, le motivazioni delle sentenze di merito non ne evidenziano un chiaro sviamento nel senso sopra precisato. In primis, si imputa a [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del contenuto delle captazioni, di essersi adoperato per procurare a [OSCURATO:PERSONA] della modulistica e delle fotocopie il cui contenuto, però, non è stato neppure precisato. Altro elemento che la Corte di merito ha valorizzato sono le conversazioni: - del 13 dicembre 2010, in cui [OSCURATO:PERSONA] preannuncia alla Marino l'invio del nuovo bando, che tuttavia, nella telefonata del successivo 23 dicembre, Bono dice di avere già ricevuto (senza tuttavia precisare da chi); - del 25 gennaio 2011 in cui, un giorno prima della scadenza del termine per presentare le offerte, [OSCURATO:PERSONA] comunica che non risultano presentate altre offerte e rassicura il Bono che avrà in lui un amico. In relazione a tali colloqui, la Corte d'appello non chiarisce quale concreta incidenza abbiano avuto sui beni giuridici tutelati, come supra individuati, specie ovi si consideri che un obbligo di riservatezza - contrariamente a quanto si legge in contestazione - non era posto dall'art. 13 del codice degli appalti, ai tempi vigente, il quale stabiliva il divieto di divulgazione dei nominativi dei soggetti che avessero presentato offerte - verosimilmente al fine di scongiurare possibili collusioni -.non invece il divieto di comunicare l'assenza di offerenti. Certo, la notizia dell'assenza di altre offerte avrebbe potuto indurre il Bono a presentare una offerta più bassa, con alterazione del sistema delle maggiorazioni, ma la Corte di merito non fa alcun riferimento a tale possibilità. Anche il riferimento alle dichiarazioni rese dalla farmacista [OSCURATO:PERSONA], che aveva appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che la farmacia sarebbe stata gestita da suoi amici medici, resisi aggiudicatari, non appare significativo posto che, per come riportato in sentenza, non si ha alcuna certezza che un tale colloquio sia avvenuto prima dell'aggiudicazione, così da distogliere la dichiarante dalla partecipazione alla gara (condotta che, peraltro, esula dall'ambito oggettivo della contestazione). Infine, non è detto in che termini abbia potuto condizionare la gara l'interessamento promesso dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Liberati per ottenere una polizza fideiussoria che avrebbe dovuto garantire la fase esecutiva dell'operazione (implicante un accresciuto esborso di spesa da quando si erano accollati all'acquirente della quota minoritaria l'acquisto del terreno e la costruzione del relativo immobile). Sotto tali profili, il tessuto motivazionale della sentenza evidenzia irrisolte lacune e distonie logiche, cui è necessario porre rimedio.4. Il secondo motivo è inammissibile perché declinato in fatto. Pur prospettando vizi di motivazione in relazione al concorso dei ricorrenti nelle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], la difesa mira ad una non consentita rivalutazione del compendio dimostrativo, di cui propone alternative letture. E' ampiamente sedimentato nel sistema il principio per il quale esula dai compiti del giudice di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; mentre compete alla Corte di cassazione stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità, se non entro gli esposti limiti, la scelta da parte del giudice del merito tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Nella medesima prospettiva, va. evidenziato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5. Il terzo motivo - inerente alla configurabilità del reato di corruzione - è anch'esso fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente. La sentenza ricostruisce i passaggi ritenuti rilevanti dell'accordo corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA] e Liberati, finalizzato - in tesi - ad acquisire quote di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. La vicenda si sarebbe conclusa con l'adozione, in data 29 aprile 2011, della delibera comunale con cui veniva modificato lo statuto della società nel senso che il Comune era facultato ad alienare la sua quota maggioritaria del 51% ed il socio privato a cedere parte della sua quota del 49% non più e non solo al socio di maggioranza. Il compendio probatorio acquisito dimostra la risalenza di contatti su questi temi, tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i ricorrenti, sin dal mese di novembre 2010; ed il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato in precedenza analoga proposta, mai accolta, per l'aggiudicazione e la cogestione della quota di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA]. alla farmacista Menghi è innegabilmente significativo del suo perdurante interesse ad una tale operazione. La sentenza impugnata ha spiegato come la modifica dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di consentire la cedibilità delle quote, fosse oggetto di un accordo programmatico concepito ben prima. Nel dettaglio, dalla telefonata del 5 maggio 2011 e da quella del successivo 3 giugno 2011 risulta che la modifica era stata operata in linea con quanto in precedenza richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: "lo statuto è stato fatto; e stato modificato come richiesto da Salvino") e si palesa che tale era l'obiettivo ultimo dei correi, i quali intendevano esautorare il comune dalla gestione della società ed acquisirne il controllo totalitario ("[OSCURATO:PERSONA]: ...il comune senz'altro a richiesta cederà da parte vostra, nostra che sia cederà anche la quota di maggioranza quando vorrà"v. pag. 18/24 della sentenza di primo grado; pag. 5 della sentenza di appello, anche per lo schema di ripartizione delle quote). Ancora, nella intercettazione del 12 luglio 2011 "[OSCURATO:PERSONA] ripete a Bono che lo statuto era stato modificato secondo le indicazioni del suo interlocutore. Tutto quanto innanzi smentisce le deduzioni difensive secondo le quali, già a decorrere dal 14 febbraio 2011, i Bono-Marino avevano maturato la decisione di recedere dall'offerta, annullando l'acquisita aggiudicazione . provvisoria, essendosi resi conto dell'esorbitanza dell'importo necessario per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile da adibire a farmacia. Anzi, tutto converge nel ritenere che alla modifica statutaria avessero interesse proprio gli odierni ricorrenti, in quanto desiderosi di far subentrare nell'assetto societario, in luogo del socio pubblico, la loro congiunta Claudia, prossima ad acquisire il titolo di farmacista. E tuttavia, essendo la condotta corruttiva finalizzata — secondo l'ipotesi accusatoria - alla turbativa di gara, le lacune relative alla ricostruzione di tale turbativa non possono che riverberarsi sulla configurabilità anche del reato di cui al capo 2. Occorre, in altri termini, ricostruire il sinallagma contrattuale e comprendere se obiettivo dei ricorrenti fosse l'aggiudicazione della gara o, come sembra, la estromissione del Comune dalla lucrosa gestione della farmacia; risultato quest'ultimo che, con la operata modifica statutaria, venne in realtà solo prefigurato e che non si comprende se ed in che termini avrebbe potuto risolversi in effettivo pregiudizio per l'ente e per l'economicità della sua gestione.5. Alla luce di quanto precede va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito perché provveda ad emendare gli evidenziati difetti argomentativi, secondo le direttrici sopra indicate. Tale giudice va individuato nella corte di appello in sede civile in forza del principio per il quale "in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello (tra le tante, Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599), essendo venuta meno, con la pronuncia
Sentenza Cassazione n. 30020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris