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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27087/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9555-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2429/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09555 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- ) Premesso che:

1. in causa su intimazione di pagamento per Irpef 2006, oltre relative addizionali e sanzioni, notificato da Equítalia a [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Calabria ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado che aveva annullato l'intimazione per difetto di notifica della sottesa cartella;

2. la CTR ha dichiarato: "l'appello è infondato.

In linea generale ed in via preliminare va rilevato che le doglianze proposte da Equitalia si risolvono nella prospettazione di tesi generali e generiche in ordine all'assetto codicistico in tema di prova e formazione della prova.

La sentenza impugnata per converso propone un tema che afferisce al caso concreto e cioè la positività dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento, non superata da alcune prova di segno contrario.

L'appello pertanto deve essere rigettato";

3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. nonché dell'art.53 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.".

Deduce che la CTR "sembra aver dichiarato l'inammissibilità del gravame dell'Agenzia non avendo infatti deciso !a causa nel merito né avendo minimamente analizzato l'avviso di ricevimento che dimostrava la validità della notificazione della cartella di pagamento.

Orbene tale statuizione di inammissibilità appare chiaramente errata per la violazione delle disposizione indicate in epigrafe".

4. il contribuente è rimasto intimato; considerato che:

1. il motivo veicola una doglianza del tutto priva di correlazione con la sentenza della CTR e pertanttnammissibile.

Come riportato al punto 2 della superiore premessa, la CTR non ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Ha dichiarato il ricorso infondato per non avere l'Agenzia dato prova della avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione.

2. il ricorso va dichiarato inammissibile;

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuente è rimasto intimato; PQM 'la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma nella camera di Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9555-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2429/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09555 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- ) Premesso che: 1. in causa su intimazione di pagamento per Irpef 2006, oltre relative addizionali e sanzioni, notificato da Equítalia a [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Calabria ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado che aveva annullato l'intimazione per difetto di notifica della sottesa cartella; 2. la CTR ha dichiarato: "l'appello è infondato. In linea generale ed in via preliminare va rilevato che le doglianze proposte da Equitalia si risolvono nella prospettazione di tesi generali e generiche in ordine all'assetto codicistico in tema di prova e formazione della prova. La sentenza impugnata per converso propone un tema che afferisce al caso concreto e cioè la positività dell'eccezione di mancata notifica delle cartelle di pagamento, non superata da alcune prova di segno contrario. L'appello pertanto deve essere rigettato"; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c. nonché dell'art.53 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.". Deduce che la CTR "sembra aver dichiarato l'inammissibilità del gravame dell'Agenzia non avendo infatti deciso !a causa nel merito né avendo minimamente analizzato l'avviso di ricevimento che dimostrava la validità della notificazione della cartella di pagamento. Orbene tale statuizione di inammissibilità appare chiaramente errata per la violazione delle disposizione indicate in epigrafe". 4. il contribuente è rimasto intimato; considerato che: 1. il motivo veicola una doglianza del tutto priva di correlazione con la sentenza della CTR e pertanttnammissibile. Come riportato al punto 2 della superiore premessa, la CTR non ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha dichiarato il ricorso infondato per non avere l'Agenzia dato prova della avvenuta notifica della cartella prodromica all'intimazione. 2. il ricorso va dichiarato inammissibile; 3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il contribuente è rimasto intimato; PQM 'la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di Consigl
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