CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33107/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1996; avverso la ordinanza n. 311/2023 RGMCP del Tribunale di Caltanissetta del 2 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 2 novembre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza del 11 ottobre 2023, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inteso "Carlo", indagato per il delitto di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del dPR n. 309 del 1990, con ruolo apicale nell'associazione criminale contestata e per quelli di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73 del dPR n. 309 del 1990; nonché per il delitto di tentata estorsione e per quello di illegittima detenzione di armi di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, formulando due motivi di doglianza. La prima censura svolta dal ricorrente attiene alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento al reato associativo di cui al capo 1 di imputazione provvisoria, rispetto alla quale è stata dedotta la violazione degli artt. 74 del dPR n. 309 del 1990 e 273 cod. proc. pen. poiché la brevità degli accertamenti investigativi i cui esiti hanno fondato l'emissione della misura cautelare non avrebbe consentito di ritenere sussistente un vincolo associativo stabile e permanente, funzionale alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. Eppure, il giudice del riesame avrebbe desunto l'esistenza del pactum sceleris meramente ricollegandola alla ritenuta responsabilità, in concorso, per i reati di cui al capo 2 di imputazione provvisoria di tutti gli indagati per il delitto di cui al capo 1; così incorrendo anche nel vizio dell'omessa motivazione, a fronte dei rilievi svolti dalla difesa sul punto in sede di riesame, oltre che con riferimento alla comunanza di interessi economici tra i componenti del contestato sodalizio. Quanto alla ritenuta partecipazione allo stesso del ricorrente, con ruolo apicale, condiviso con il cugino [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha sostenuto che una lettura complessiva delle captazioni valorizzate dal GIP nisseno e dal giudice del riesame ne avrebbe imposto l'esclusione. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe desunto la concretezza ed attualità del periculum esclusivamente dalla gravità del titoli di reato per i quali il Giordano "Carlo" è indagato, ed in particolare da quella del delitto di illegittima detenzione di armi, rispetto al quale, peraltro, ad avviso della difesa non sussisterebbe gravità indiziaria, non essendo stata rinvenuta dagli inquirenti la Beretta di cui al capo di imputazione provvisoria. Inoltre, è stato dedotto il vizio della mancanza di motivazione in ordine all'attualità del periculum, non risultando valorizzato dall'ordinanza applicativa della cautela personale né da quella del riesame alcun elemento di fatto relativo ai quasi due anni successivi alla conclusione delle indagini; ha, peraltro, ricordato il ricorrente che la necessità della motivazione in punto di attualità dell'esigenza cautelare non sarebbe elisa, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dall'applicabilità nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Infine, sarebbe stata omessa la valutazione delle allegazioni difensive circa la personalità del ricorrente, incensurato e svolgente l'attività di bracciante agricolo negli anni 2022 e 2023 e, nell'ambito del presente procedimento, non era stato destinatario di alcun provvedimento sequestro di sostanza stupefacente né di strumentazione utile all'attività di cessione della stessa. Allo stesso modo, il Tribunale di Caltanissetta, nel ritenere inidonea rispetto al periculum la misura degli arresti domiciliari con l'impiego di strumentazione di controllo a distanza, non avrebbe tenuto conto della mancanza di prova della realizzazione degli illeciti contestati presso l'abitazione del ricorrente; erroneamente valorizzando la necessità di evitare che il ricorrente possa comunicare con i coindagati, eventualità connessa alla violazione delle prescrizioni cautelari più miti e dunque non attinente all'idoneità delle stesse a fronteggiare il periculum. In data 22 gennaio 2024 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria difensiva con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso e per la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il 'ricorso proposto è risultato inammissibile. Osserva, infatti il Collegio che il primo motivo del ricorso presentato dall'indagato appare essere sostanzialmente in fatto, essendo state, con esso, contestate le argomentazioni che il Tribunale del riesame ha svolto nell'interpretare i risultati del materiale investigativo acquisito.La circostanza, enfatizzata dal ricorrente come significativa ai fini della poca decisività dei dati istruttori in atti, che le indagini che hanno condotto, ad avviso dei giudici della cautela, alla emersione degli elémenti sintomatici della esistenza della associazione per delinquere abbiano interessato un arco di tempo non particolarmente ampio (il ricorrente segnala che le condotte di cui alla imputazione provvisoria avrebbero riguardato un lasso di tempo avente la durata di circa 4 mesi) costituisce un fattore se non irrilevante certamente non dirimente, atteso che, una volta riscontrati i fattori di carattere personale ed organizzativo della associazione, il dato riferito alla sua durata, laddove la stessa non sia del tutto effimera e cronologicamente evanescente, non può ritenersi determinante ai fini della sussistenza o meno del reato oggetto della provvisoria contestazione. Riguardo alla critica rivolta alla avvenuta attribuzione della qualifica direttiva al ricorrente nell'ambito della associazione a delinquere, si rileva che la censura formulata dalla ricorrente difesa, attinente alla pregnanza dimostrativa della conversazione intervenuta fra il ricorrente ed altro sodale, tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il secondo avrebbe affermato essere il Giordano "il capo", sebbene evidenzi il fatto che, in risposta, il ricorrente abbia rifiutato una siffatta definizione, trascura del tutto di esaminare gli altri elementi in base ai quali, indipendentemente dalla rilevanza o meno della frase pronunziata dal [OSCURATO:PERSONA], pongono in evidenza il fatto che il Giordano, una volta che il cugino Calogero era stato ristretto in vinculis, riceveva da questo talune direttive che era, però, poi suo compito, con , un ampio margine di discrezionalità, mettere in pratica; altamente significativa è, a tale riguardo, la possibilità che l'odierno ricorrente aveva di stabilire la quantità di droga che andava acquistata nell'interesse del sodalizio. A tale proposito giova ricordare che la qualifica dirigenziale all'interno di un sodalizio criminoso non spetta solamente a colui il quale rivesta una indiscussa ed isolata primazia all'interno di esso ma anche a chi abbia un ampio margine operativo, compiendo egli le scelte, o almeno talune di esse, (quali indubbiamente sono, in un sodalizio del tipo ora in esame, quelle relative all'approvvigionamento dello stupefacente) caratterizzanti l'attività dell'intero gruppo o, quanto meno, di una ripartizione del medesimo. Parimenti inammissibile è il motivo di impugnazione avente ad oggetto la adozione della misura cautelare custodiale. Il ricorrente, invero, pare non essersi adeguatamente confrontato con la circostanza che, data la imputazione provvisoriamente contestata all'imputato, vi è sia la presunzione, di carattere relativo, avente ad oggetto la sussistenza, laddove emergano i gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e quella riguardante la idoneità a presidiare quest'ultima della sola misura custodiale. Un tale fattore rende ancor più recessiva la doglianza avente ad oggetto la omessa motivazione in punto di idoneità della misura degli arresti domiciliari con la prescrizione dell'utilizzo dei mezzi elettronici di localizzazione del soggetto destinatario della misura. Osserva al riguardo il Collegio che - anche a voler prescindere dal fatto che la motivazione del Tribunale nisseno è più che .esaustiva in ordine alla inidoneità di misura custodiali diverse da quella intramuraria, essendo in tale senso congruamente valorizzato il corredo penale gravante sull'indagato, il che costituisce implicitamente motivazione anche in relazione alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari sebbene assistita dagli strumenti elettronici di controllo - essendo la misura degli arresti domiciliari con il presidio di mezzi elettronici del controllo del suo rispetto non una misura cautelare autonoma ma una semplice modalità di applicazione della misura autocustodiale (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 maggio 2016, n. 20769), la descritta idoneità a garantire le esigenze cautelari poste alla base della applicazione della misura in atto della sola misura di massimo rigore, esime il giudicante dallo svolgere qualsiasi argomentazione in ordine alla inadeguatezza anche della indicata modalità di applicazione degli arresti domiciliari. Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Considerato che il presente provvedimento non determina la rimessione in libertà dell'indagato, di esso deve essere data notizia ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. alle autorità ivi indicate nei modi previsti in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te