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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15877/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Salerno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5364/21 della Corte di appello di Napoli del 23/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 24 giugno 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai delitti di peculato continuato (artt. 81 cpv., 314 cod. pen. capo A), accesso abusivo a sistema informatico (artt. 615-ter, commi 1 e 2 cod. pen, capo B) e falso continuato in atto pubblico (artt. 81 cpv., 476, 479, 61 n. 2 cod. pen., capo C).

Le condotte per cui l'imputato ha riportato condanna riguardano l'appropriazione della complessiva somma di 90.011,44 euro - pienamente ammessa in sede disciplinare - riscossa dai pazienti fruitori di prestazioni ambulatoriali nell'ambito di due distinti Dipartimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli, commessa mediante alterazione di documenti, cartacei ed informatici, atti a far figurare la fittizia cancellazione delle visite, così da evitare di riversarne il corrispettivo alla cassa dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché mediante consegna ai pazienti stessi di false ricevute di pagamento tratte da bollettario estraneo alla contabilità ufficiale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce due motivi di censura, il secondo dei quali articolato in tre sotto ripartizioni.

2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 358 in relazione all'art. 314 cod. pen. nonché contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla insussistenza del requisito oggettivo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed erronea qualificazione giuridica delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. anziché in quella di cui all'art. 646 cod. pen., posto che il ricorrente, quale addetto alla riscossione dei proventi ambulatoriali e inquadrato come operatore di servizio, esercitava al momento dei fatti elementari mansioni materiali.

2.2. Mera apparenza della motivazione in relazione ai seguenti profili.

2.2.1. Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato per fatti analoghi nonché del teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] oltre che in ordine all'esito delle attività di intercettazioni ambientali e telefoniche e dell'attività di perquisizione in relazione all'accusa di peculato.2.2.2.

Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di accesso abusivo a sistema informatico (capo B), reato per il quale l'imputato è stato condannato in assenza di qualsivoglia elemento probatorio a suo carico. 2.2.3.

Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di falso continuato in atto pubblico (capo C), oggetto di condanna anche in questo caso in assenza di sufficiente base probatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché basato su motivi inammissibili o manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di censura attiene alla questione, già proposta con l'atto di appello, della dedotta violazione dell'art. 314 cod. pen. per insussistenza del requisito oggettivo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la correlata erronea qualificazione giuridica delle condotte nella fattispecie di peculato anziché di appropriazione indebita per avere il ricorrente, in qualità di addetto alla riscossione dei corrispettivi delle visite ambulatoriali, esercitato mansioni meramente materiali.

La censura è, tuttavia, in primo luogo generica perché ripetitiva di quella già portata all'esame della Corte territoriale e comunque appare manifestamente infondata.

Con dovizia di argomenti, in particolar modo svolti a pag. 11 della decisione impugnata, la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato non svolgeva mansioni meramente materiali, posto che lo stesso sviluppo della condotta criminosa è sufficiente a dimostrare il possesso di un'autonoma capacità valutativa e decisionale, detenendo egli il potere di gestire nel senso più ampio le prenotazioni, depennando eventuali rinunce e annotando le visite effettivamente tenutesi ed è mediante l'alterazione di tale articolata sequenza procedimentale - organizzativa che l'imputato è stato in grado di appropriarsi delle somme di cui aveva la materiale e giuridica disponibilità.

La fattispecie dell'appropriazione di somme ricevute in pagamento di prestazioni sanitarie dall'addetto al servizio cassa di una azienda ospedaliera ha del resto già costituito oggetto di una pronuncia di questa Corte di cassazione, che ha nella stessa ravvisato propriamente il delitto di peculato, dal momento che il denaro versato dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore (Sez. 6, n. 5453 del 15/12/2004, dep. 2005, Boccardelli, Rv. 230878).

Il ricorrente ha, inoltre, ammesso in sede disciplinare la totalità degli addebiti, salvo a sostenere nel giudizio di merito che quelle ammissioni gli erano state estorte, in quanto sottoposto a forte pressione perché a rischio di licenziamento.

La tesi dell'inutilizzabilità della confessione stragiudiziale non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione, ma la sentenza impugnata ha dato conto che a seguito del licenziamento, avvenuto anche per effetto dell'integrale ammissione degli addebiti, l'[OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio, anche in ragione del presumibile recupero in compensazione di gran parte delle somme sottratte (pag. 5 sent.).

3. Intrinsecamente improponibile è, invece, il secondo motivo di censura, come anzidetto articolato in tre sotto ripartizioni, caratterizzate o dalla indebita sollecitazione rivolta a questa Corte di cassazione di voler rivalutare il contenuto di risultanze di prova di natura dichiarativa acquisite nel processo (prima sotto ripartizione) oppure dalla invocazione di una revisione dell'esito decisorio del giudizio, sotto forma di rinnovato apprezzamento dell'intero compendio probatorio (seconda e terza sotto ripartizione).

La costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ricorda, infatti, che vanno dichiarate inammissibili tutte quelle doglianze che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte, v.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

Costituisce, infine, altro principio consolidato quello secondo cui la decisione impugnata non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a suo fondamento ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (tra molte, v.

Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp att. cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Salerno [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5364/21 della Corte di appello di Napoli del 23/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per l'infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 24 giugno 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena complessiva di tre anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai delitti di peculato continuato (artt. 81 cpv., 314 cod. pen. capo A), accesso abusivo a sistema informatico (artt. 615-ter, commi 1 e 2 cod. pen, capo B) e falso continuato in atto pubblico (artt. 81 cpv., 476, 479, 61 n. 2 cod. pen., capo C). Le condotte per cui l'imputato ha riportato condanna riguardano l'appropriazione della complessiva somma di 90.011,44 euro - pienamente ammessa in sede disciplinare - riscossa dai pazienti fruitori di prestazioni ambulatoriali nell'ambito di due distinti Dipartimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli, commessa mediante alterazione di documenti, cartacei ed informatici, atti a far figurare la fittizia cancellazione delle visite, così da evitare di riversarne il corrispettivo alla cassa dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché mediante consegna ai pazienti stessi di false ricevute di pagamento tratte da bollettario estraneo alla contabilità ufficiale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce due motivi di censura, il secondo dei quali articolato in tre sotto ripartizioni. 2.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 358 in relazione all'art. 314 cod. pen. nonché contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla insussistenza del requisito oggettivo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed erronea qualificazione giuridica delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen. anziché in quella di cui all'art. 646 cod. pen., posto che il ricorrente, quale addetto alla riscossione dei proventi ambulatoriali e inquadrato come operatore di servizio, esercitava al momento dei fatti elementari mansioni materiali. 2.2. Mera apparenza della motivazione in relazione ai seguenti profili. 2.2.1. Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato per fatti analoghi nonché del teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] oltre che in ordine all'esito delle attività di intercettazioni ambientali e telefoniche e dell'attività di perquisizione in relazione all'accusa di peculato.2.2.2. Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di accesso abusivo a sistema informatico (capo B), reato per il quale l'imputato è stato condannato in assenza di qualsivoglia elemento probatorio a suo carico. 2.2.3. Illogicità manifesta della motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di falso continuato in atto pubblico (capo C), oggetto di condanna anche in questo caso in assenza di sufficiente base probatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché basato su motivi inammissibili o manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di censura attiene alla questione, già proposta con l'atto di appello, della dedotta violazione dell'art. 314 cod. pen. per insussistenza del requisito oggettivo della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con la correlata erronea qualificazione giuridica delle condotte nella fattispecie di peculato anziché di appropriazione indebita per avere il ricorrente, in qualità di addetto alla riscossione dei corrispettivi delle visite ambulatoriali, esercitato mansioni meramente materiali. La censura è, tuttavia, in primo luogo generica perché ripetitiva di quella già portata all'esame della Corte territoriale e comunque appare manifestamente infondata. Con dovizia di argomenti, in particolar modo svolti a pag. 11 della decisione impugnata, la Corte di merito ha evidenziato che l'imputato non svolgeva mansioni meramente materiali, posto che lo stesso sviluppo della condotta criminosa è sufficiente a dimostrare il possesso di un'autonoma capacità valutativa e decisionale, detenendo egli il potere di gestire nel senso più ampio le prenotazioni, depennando eventuali rinunce e annotando le visite effettivamente tenutesi ed è mediante l'alterazione di tale articolata sequenza procedimentale - organizzativa che l'imputato è stato in grado di appropriarsi delle somme di cui aveva la materiale e giuridica disponibilità. La fattispecie dell'appropriazione di somme ricevute in pagamento di prestazioni sanitarie dall'addetto al servizio cassa di una azienda ospedaliera ha del resto già costituito oggetto di una pronuncia di questa Corte di cassazione, che ha nella stessa ravvisato propriamente il delitto di peculato, dal momento che il denaro versato dal contribuente in adempimento di un'obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell'esazione, non venendo meno detta natura neppure in conseguenza dell'obbligazione di quantità cui l'esattore è eventualmente tenuto verso l'ente impositore (Sez. 6, n. 5453 del 15/12/2004, dep. 2005, Boccardelli, Rv. 230878). Il ricorrente ha, inoltre, ammesso in sede disciplinare la totalità degli addebiti, salvo a sostenere nel giudizio di merito che quelle ammissioni gli erano state estorte, in quanto sottoposto a forte pressione perché a rischio di licenziamento. La tesi dell'inutilizzabilità della confessione stragiudiziale non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione, ma la sentenza impugnata ha dato conto che a seguito del licenziamento, avvenuto anche per effetto dell'integrale ammissione degli addebiti, l'[OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in giudizio, anche in ragione del presumibile recupero in compensazione di gran parte delle somme sottratte (pag. 5 sent.). 3. Intrinsecamente improponibile è, invece, il secondo motivo di censura, come anzidetto articolato in tre sotto ripartizioni, caratterizzate o dalla indebita sollecitazione rivolta a questa Corte di cassazione di voler rivalutare il contenuto di risultanze di prova di natura dichiarativa acquisite nel processo (prima sotto ripartizione) oppure dalla invocazione di una revisione dell'esito decisorio del giudizio, sotto forma di rinnovato apprezzamento dell'intero compendio probatorio (seconda e terza sotto ripartizione). La costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità ricorda, infatti, che vanno dichiarate inammissibili tutte quelle doglianze che sollecitino una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte, v. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Costituisce, infine, altro principio consolidato quello secondo cui la decisione impugnata non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a suo fondamento ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (tra molte, v. Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp att. cod. proc. pe
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