CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 30946/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 8985/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti CONTRORICORRENTI 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. LTD e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA] SRL, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore avverso: decreto della Corte di Appello di Milano nr. 792/2022 notificato in data 8.03.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalle ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]