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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41870/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che quanto alla mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, facendo riferimento alle ragioni poste a sostegno del giudizio di penale responsabiltà "oltre ogni ragionevole dubbio"; infine, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha osservato che l'offesa non poteva considerarsi lieve alla luce delle concrete modalità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore l P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che quanto alla mancata integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, facendo riferimento alle ragioni poste a sostegno del giudizio di penale responsabiltà "oltre ogni ragionevole dubbio"; infine, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice del gravame ha osservato che l'offesa non poteva considerarsi lieve alla luce delle concrete modalità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore l P
Sentenza Cassazione n. 41870/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris