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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07324/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con l'unico motivo di ricorso in ordine alla disposta confisca del denaro sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenza che - in costanza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 - ha correttamente applicato l'ipotesi di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in assenza di giustificazione della provenienza della cospicua somma di denaro trovata in possesso del ricorrente (v. pg. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con l'unico motivo di ricorso in ordine alla disposta confisca del denaro sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenza che - in costanza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 - ha correttamente applicato l'ipotesi di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in assenza di giustificazione della provenienza della cospicua somma di denaro trovata in possesso del ricorrente (v. pg. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07324/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris