CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 27389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18629/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 287/2020 depositato il 28/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Pasquale, Caterina, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto reso il 28 maggio 2021 dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 spiegata il 9 giugno 2020 contro il decreto del 21 aprile 2020, con cui era stata parzialmente accolta la domanda di equa riparazione, avanzata in data 28 ottobre 2019, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dal 2006 al 2018. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, dell’art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, non avendo il decreto impugnato, nel valutare la tardività dell’opposizione, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dalle norme menzionate. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, quanto all’indennità liquidata nel decreto reso dal magistrato designato. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 quanto alle spese processuali liquidate nel decreto reso dal magistrato designato. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle restanti censure, le quali sono in realtà rivolte contro il decreto del magistrato designato e devono perciò essere esaminate nel giudizio di rinvio. Il decreto impugnato reso dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 5- ter della l. n. 89 del 2001 spiegata il 9 giugno 2020 contro il decreto del 21 aprile 2020, non ha considerato che operava dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili alla stregua dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, poi modificato dal d.l. n. 23 del 2020 e convertito dalla legge n. 40 del 2020. 5. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl