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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2019

Cassazione n. 24271/2023

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proprio e quale capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita con la“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITANA di BARI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco metropolitano e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.10.2019 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Felice ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale degli Scipioni, n. 256/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 404 –7.3/12.4.2017 della Corte d’Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contratto in data 12.5.2009 la Provincia di Bari affidava in appalto all’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di un edificio scolastico in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3). 2.Con atto notificato in data 31.7.2012 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, adiva il collegio arbitrale(cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto in dipendenza del grave inadempimento di cui la committente si era resa responsabile e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di euro 2.883.318,55, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance; il tutto con interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 4). 3.Resisteva la Provincia di Bari. 4.Con lodo del 29.4.2013 il collegio arbitrale, in parziale accoglimento delle domande dell’A.T.I., dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Provincia di Bari e condannava la Provincia al risarcimento dei danni, segnatamente al pagamento delle seguenti somme: euro 997.552,22 per spese generali per mancata produzione, euro 236.429,80 per mancato utile, euro 181.608,36 per il costo del personale fisso per mancata produzione, euro 202.463,77 per il costo di progettazione ed euro 45.000,00 per il cosiddetto danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 5). 5.Con atto notificato in data 2/3.1.2014 la Provincia di Bari impugnava il lodo arbitrale e citava la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Bari.

Per quel che in questa sede rileva, deduceva con il quinto motivo di impugnazione l’erronea quantifica zione del la pretesa risarcitoria , siccome il relativo importo sarebbe stato dacircoscrivere al quantum delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazione ed al quantumdel mancato utile (cfr. ricorso, pag. 7); deducevacon il sesto motivo di impugnazione l’erroneo ri conoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 7).

6. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I. (cfr. ricorso, pag. 7). 7.Con sentenza non definitiva n. 204/2015 la Corte d’Appello di Bari rigettava i primi quattro motivi d’impugnazione e con separata ordinanza, ai fini della decisione da assumere in ordine al quinto ed al sesto motivo,disponeva farsi luogo a c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 7). 8.Espletata la c.t.u., con sentenza definitiva n. 404/2017 la Corte d’Appello di Bari accoglievaparzialmente l’impugnazione ed, in parziale riforma del lodo, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, già Provincia di Bari, al pagamento in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I., delle seguentisomme: euro 11.901,53 a titolo di danno per il costo del fisso del personale, euro 109.105,16 a titolo di danno per il costo di progettazione ed euro 214.993,27 a titolo di mancato utile, oltre interessi legali dal dì della decisione al soddisfo.

Esplicitava la corteche il quantum del risarcimento era senz’altro da ridurre conformemente a quanto stabilito dal consulente d’ufficio, le cui determinazioni risultavano appieno condivisibili (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).

Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva escluso dal danno emergente il risarcimento per le spesegenerali (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); che invero, nell’ambito della distinzione tra spese fisse e spese variabili, correlate, quest’ultime, alla durata dei lavori, e sulla scorta del rilievo per cui occorreva aver riguardo alle sole spese variabili, era pacifico ch e l’A.T.I. non avesse impiantatoalcun cantiere (cfr. sentenza impugnata, pag g . 4 - 5 ) .

Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva ridotto l’autonoma voce di danno per il costofisso del personale ; che invero, ai fini dell’attività di predisposizione, svolta da personale dell’A.T.I., della documentazione necessaria all’ottenimento di autorizzazioni e approvazioni, l’ausiliario aveva reputato necessario il lavoro di un mese di un impiegato quadro e di un impiegatotecnico (cfr. sentenza imp ugnata, pag . 5 ) .

Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva ridotto l’autonoma voce di danno per il costo dell’attività di progettazione ; che invero l’ausiliario aveva accertato che tra le prestazioni conteggiate talune risultavano eseguite da professionisti estranei, talune non risultavano eseguite (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Esplicitava in particolare con riferimento al danno per mancato utile che correttamente l’Amministrazione committente aveva rilevato che nell’importo dei lavori eseguiti erano ricompresi il costodi progettazione ed il costo fisso del personale, sicché loro liquidazione ne avrebbe comportato la duplicazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Esplicitava in particolare con riferimento al danno “curriculare” che nonera stata fornita provacerta dell’esistenza del pregiudizio (cfr. sentenza impugnata , pag. 7) ovvero che non vi era prova dell’ “effettiva incidenza della mancata esecuzione dell’appalto sull’attività di impresa dell’appaltatrice” (cfr. sentenza impugnata, pag. 7).

Esplicitava infine che sulle somme liquidate –“dal momento in cui il danno è monetizzato nel suo preciso ammontare” (così sentenza d’appello, pag. 7) - decorrevano unicamentegli interessi a far data dal dì della decisione ; che invero la decorrenza degli interessi da data anteriore avrebbe fatto conseguire all’A.T.I. più di quanto avrebbe conseguito in caso di adempimento tempestivo (cfr. sentenza impugnata, pagg. 7 -8). 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I.; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 10.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt.112, 829 e 830 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Bari non ha fatto luogo previamente alla fase rescindente, destinata, se del caso, a concludersi con la declaratoria di nullità del lodo, ed ha fatto luogo direttamente, decidendo il merito della controversia, alla fase rescissoria(cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce che il quinto motivo ed il sesto motivo di impugnazione, concernenti rispettivamente il quantum del risarcimento nonché gli interessi e la rivalutazione, non sono stati scrutinati dalla corte d’appello in relazione all’art.829 cod. proc. civ., ossia la corte di merito non ha, in relazione a tali motivi, fatto luogo alla declaratoriadi nullità parziale del lodo (cfr. ricorso, pag. 1 2 ) . 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce, in subordine, qualora si ritenesse che la corte distrettuale ha implicitamente fatto luogo alla fase rescindente , che l’impugnata statuizione risulterebbe comunque del tutto priva di motivazione, siccome nonesplicitante le ragioniper le quali sarebbe stato ritenuto sussistente il vizio di violazione di norme di diritto addotto dall’Amministrazione (cfr. ricorso, pag. 13). 13.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 829 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Bari ha travalicato i limiti propri del giudizio di impugnazionedel lodo arb itrale, siccome ha sindacato il merito della decisione arbitrale sia in ordine alle vocidi danno risarcibili sia in ordine alla sussistenza del danno sia in ordine alla quantificazionedel danno (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce invero che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è limitato all’accertamento delle cause di nullità di cui all’art. 829 cod. proc. civ. dedotte con l’atto di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce quindi che la corte d’appello ha sovrapposto le proprie valutazioni di merito a quelle operate dagli arbitri (cfr. ricorso, pagg. 15e 18).

Deduce che in pari tempo le censure addotte dall’Amministrazione committente erano tutte attinenti al merito delle valutazioni compiute dagli arbitri (cfr. ricorso, pag. 19). 14.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni (art. 1223 e ss. cod. civ.), la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di maggiori oneri negli appalti pubblici (art. 345 legge n. 2248/1865, all.

F; art. 20 d.m. 29.5.1895, n. 257; art. 14 legge n. 741/1981; artt. 34 e 122 d.P.R. n. 554/1999; art. 5 d.m. n. 145/2000; art. 134 d.lgs. n. 163/2006; art.32 d.P.R. n. 207/2010).

Deduce che la Corte di Bari, nel decidere il merito della controversia, ha violato i principi enunciati in rubrica con riferimento alle spese generali, per le quali ha ritenuto che nulla spettasse all’appaltatrice (cfr. ricorso, pagg. 19– 2 1 ) , con riferimento al computo della base di calcolo del mancato utile per i lavori non eseguiti (cfr. ricorso, pagg. 21 –22), con riferimento ai costi per il personale (cfr. ricorso, pagg. 22 – 2 3 ) , con riferimento ai costi di progettazione (cfr. ricorso, pagg. 22– 2 3 ) e con riferimento al danno cosiddetto “curriculare” (cfr. ricorso, pagg. 22– 2 3 ) .

Deduce segnatamente che le spese generali costituiscono una voce di danno, qualora l’appalto abbia avuto un andamento anomalo per fatto imputabile al committente; che nella specie l’inadempimento della committente era stato definitivamente accertato dalla stessa corte con il rigetto, con la sentenza non definitiva, dei primi quattro motivi di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce segnatamenteche i costi di progettazione e del personale non erano stati riconosciuti all’appaltatrice come corrispettivo, sicché non potevano essere considerati ai fini del mancato utile (cfr. ricorso, pagg. 21 –22).

Deduce segnatamente che i costi del personale erano stati correttamente acclarati dagli arbitri sulla base delle risultanze probatorie (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce segnatamenteche i costi di progettazione erano stati correttamente accertati dal collegio arbitrale alla stregua dell’allegazione e del progetto definitivo e del progetto esecutivo (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce segnatamente che il danno “curriculare” era stato già definitivamente acclarato dal collegio arbitrale e invece è stato escluso dal la corte d’appello giacchéi lavori da eseguirsi avevano natura diversa da quelli per cui l’A.T.I. aveva ottenutola qualificazione S.O.A. (cfr. ricorso, pagg. 22 - 23 ) . 15.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni e segnatamente del danno da svalutazione (artt. 1223 e 1224cod. civ.).

Deduce che la rivalutazione monetaria, denegata dalla Corte di Bari, sarebbe stata da riconoscere attesa la sua veste di imprenditore (cfr. ricorso, pag. 25).

Deduce che del resto gli importi le sono stati accordati a titolo risarcitorio, sicché costituiscono un debito di valore ancorché derivante da inadempimento contrattuale (cfr. ricorso, pagg. 24 -25).Deduce al contempo che ha errato la corte d’appello nella individuazione del diesa quo degli interessi, allorché lo ha identificato con la data della decisi one impugnata anziché con l’atto di messa in mora (cfr. ricorso, pag. 25).

16. Il primo , il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati contestualmente siccome senza dubbio connessi.

Va simultaneamente delibata con i motivi anzidetti la pregiudiziale eccezione di giudicato“interno” sollevata dalla controricorrente - in relazione , appunto, ai medesimi motivi(cfr. controricorso, pagg. 6, 9 e 10) - e correlata alla mancata impugnazione da parte della ricorrente della sentenza non definitiva n. 204/2015(cfr. controricorso, pag. 6).

I motivi in disamina, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere e, correlativamente, nei termini di cui in seguito, è fondata la pregiudiziale eccezione di giudicato.

17. Si puntualizza previa mente che con la s tatuizione non definitiva n. 204/2015 (cfr. pag. 2) la Corte di Bari ha premesso che la controversia era soggetta all’applicazione dell’art. 48 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7.8.2012, art.48, 1° co., a tenor del quale “nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte d’appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” (cfr. al riguardo controricorso, pag.

6. La premessa del dictum non definitivo è ineccepibile in relazione al profilo dell’applicabilità ratione temporis della disposizione anzidetta, siccome, da un canto, ai sensi del 2° co. del medesimo art. 48 “la disposizione di cui al comma 1 si applica ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del presente decreto”, siccome, d’altro canto, il lodo per cui è controversia risale al 29.4.2013, allorquando da tempo e il dec. leg. n. 83/2012 (sin dal 26.6.2012) e la legge di conversione n. 134/2012 erano entrati in vigore).

Del resto, ai sensi dell’art. 829, 3° co., cod. proc. civ.

“l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o [è il caso dell’art. 48, 1° co., cit.]dalla legge” (cfr. Cass.(ord.) 31.7.2020, n. 16559, secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.). 18.Or dunque già con la sentenza non definitiva, nel solco quindi dell’art. 48 , 1° co.,cit., la Corte di Bari aveva atteso, peraltro, “al rigetto della domanda subordinata di declaratoria di risoluzione del contratto del 12/5/2009, per grave inadempimento dell’ATI, (di cui ai primi quattro motivi di impugnazione)” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 3).

Cosicchéil “merito” della controversia, al cospetto d elle violazion i delle regole di diritto addotte dall’Amministrazione impugnante , era stato, nel segno , appunto, dell’art. 48 , 1° co., cit., con susseguente commistione della fase rescindente e della fase rescissoria, già “attinto” con la pronuncia non definitiva relativa all’ “an debeatur”, in particolare alla stregua del rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’ “A.T.I.”. 19.Su tale scorta viene in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato)sia per le questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata; cosicché ilgiudice non può risolvere quelle medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato “interno” originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnatané fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr. Cass. 14.9.2004, n. 18510 ; Cass.31.8.2009, n. 18898; Cass. sez. lav. 23.11.2015, n. 23862).

20. In questi termini sarebbe stato senz a dubbio onere della “[OSCURATO:PERSONA]” far luogo all’immediata impugnazione ovvero alla riserva d’impugnazionedella sentenza non definitiva n. 204/2015.

Difatti, l’interesse all’impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte suscettibile di formareil giudicato (cfr. Cass. 11.12.2020, n. 28307; Cass. sez. lav. 14.12.1996, n. 11180).

E, ben vero,neppure in memoria parte ricorrente ha addotto di aver avverso la sentenza non definitiva esperito ricorso per cassazione ovvero di aver formulato riserva ai sensi dell’art. 361 cod. proc. civ.di ricorso per cassazione.

21. Ne gl i enunciati termini, quindi , a causa e per effetto del giudicato “interno” originatosi dalla sentenza non definitiva, del tutto vanamente la ricorrente prospetta –con il primo mezzo – che la Corte di Bari ha fatto “luogo alla c.d. fase rescissoria (…), senza tuttavia preliminarmente procedere alla c.d. fase rescindente” (così ricorso, pag. 8).

E ciò tanto più, per un verso,che le sezioni unite di questa Corte spiegano da tempo che, riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento,qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri(cfr. Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24785; Cass. sez. un. 9.12.1996, n. 10955).

E ciò tanto più, per altro verso,che nei giudizi arbitrali ex art. 48 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, alla stregua del tenore letterale e logico del 1° co. del medesimo art. 48 (“oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto”), l’impugnazione del lodo “per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” si “affianca”propriamente all’impugnazione per motivi di nullità (seppur in ordine al 3° co. dell’art. 829 cod. proc. civ., ove più non figura la locuzione “impugnazione per nullità”, che figurava nel testo del 2° co. dell’abrogato art. 829 cod. proc. civ., il controricorrente ha addotto che, “vertendosi in tema di error in iudicandum (…) non [si] prevede necessariamente una pronuncia espressa di nullità del lodo”: cosìcontroricorso, pag. 8).

Ovviamente, nel quadro così delineato,è del tutto fuor di luogo l a pr efigura ta –con il primo mezzo - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 22.In pari tempo del tutto ingiustificatamente la ricorrente prospetta – con il secondo mezzo – che la Corte di Bari non “ha in alcun modo indicato le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del vizio di violazione di norme di diritto” (così ricorso, pag. 13) ovvero che la corte d’appello “non ha svolto una fase rescindente e non ha, perciò, emesso alcuna pronuncia sui motivi di impugnazione del lodo V e VI dedotti a suo tempo dalla Provincia” (così memoria della ricorrente, pag. 5).

Viceversa, la corte distrettuale ha dato conto della sussistenza degli “errores in iudicando” denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari (con il quinto e sesto motivo di impugnazione del lodo) mercé un complesso motivazionale – in precedenza illustrato– esaustivo, congruo ed ineccepibile. 23.Infine, del tutto ingiustificatamente la ricorrente prospetta – con il terzo mezzo – che Corte di Bari “ha travalicato i limiti propri del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale” (così ricorso, pag. 13).

Viceversa, allorché ha riconosciuto sussistenti gli “errores in iudicando” denunciati, ha ridimensionato la pretesa risarcitoria alla stregua di riscontri “in diritto”,ossia all ’insegna del riscontro, “ de iure ”, per cui pretese risarcitorie non si configurano per danni che non si sono sofferti (“escludendo la sussistenza di un danno risarcibile in relazione ad un fatto denunciato dal presunto danneggiato che mai avrebbe potuto essere foriero del danno lamentato”: così controricorso, pag. 14). 24.Il quarto motivo di ricorso del pari va respinto. 25.Ovviamente il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante o assolutamente carente(cfr. Cass. (ord.) 18.9.2020, n. 19602; Cass. 8.6.2007, n. 13511). 26.Su tale scorta si rimarca quanto segue.Con il mezzo in disamina la “[OSCURATO:PERSONA]” non ambisce propriamente a conseguire il riscontro dell’erroneità del dictum della corte territoriale nella parte in cui –la stessa corte - ha accertato “la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” ovvero gli “errores in iudicando” inficianti la statuizione del collegio arbitrale.

Con il mezzo in disamina la ricorrente ambisce, invece, a conseguire mercé la prospettazione di rilievi “in fatto” - in termini evidentemente in toto immeritevoli di seguito- (“non poteva (…) del tutto azzerarsi l’incidenza delle maggiori spese generali, del tutto irrilevante essendo (…) la mancata installazione del cantiere, posto che l’appaltatore sopporta spese generali per il solo fatto di essere vincolato all’esecuzione del contratto”: così ricorso, pag. 21; “le voci (costo di progettazione e costo del personale) non erano state riconosciute all’appaltatrice come corrispettivo dell’appalto”: così ricorso, pag. 22; “la riduzione [dei costi del personale] operata dalla Corte d’Appello (…) non trova (…) alcuna giustificazione”: così ricorso, pag. 22; “che si trattasse di realizzare un edificio scolastico e non una strada o una tratta ferroviaria,non escludeva che il conseguimento di una maggiore qualificazione professionale fosse preclusa dalla mancata esecuzione l’appalto”: così ricorso, pag. 23) la rivisitazione delle valutazioni cui la corte distrettuale, alla luce ed all’esito degli “errores in iudicando” all’uopo riscontrati,ha provveduto.

Si tenga conto, inoltre,che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 27.Il quinto motivo di ricorso parimenti va respinto. 28.Ovviamente l’obbligazione di risarciment o del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto anche d’ufficio della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. Cass. 27.6.2016, n. 13225; Cass, 10.3.2010, n. 5843; Cass. 1.12.2003, n. 18299). 29.Nella specie la Corte di Bari ha senza dubbio correlato il danno all’uopo rideterminato nel quantumal momento della decisione.

Invero, il riferimento al momento della decisione è univoco ed oggetto di contestuale enunciazione (“quanto agli interessi e alla rivalutazione (…)”: così sentenza d’appello, pag. 7) sia in relazione agli interessi sia in relazione alla rivalutazione (“non possono che decorrere dal momento in c ui il danno è monetizzato nel suo preciso ammontare:(…)”: così sentenza d’appello, pag. 7).

Ebbene, nulla di specifico la ricorrente ha dedotto in parte qua.

Difatti, la “[OSCURATO:PERSONA]” si è limitata ad addurre genericamente che “la decisione impugnata è sul punto del tutto erronea e, francamente, poco comprensibile” (così ricorso, pag. 24)e che il danno da svalutazione monetaria si presume attesa la sua veste di imprenditore (così ricorso, pag. 25).

In tal guisa la generica doglianza circa il mancato riconoscimento della rivalutazione monetariaè – del pari - immeritevole di seguito . 30.Ineccepibile è l’individuazione del dies a quo degli interessi.

Questa Corte spiega che , i n materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione (cfr. Cass. 5.5.2016, n. 9036; Cass.20.4.2020, n. 7948).

E nella specie -si è anticipato - il danno è stato oggetto di ri determinazione nel quantum in maniera comprensiva pur del pregiudizio medio tempore da svalutazione monetaria al momento della decisione. 31.Si badi che la Corte di Bari ha disposto la decorrenza dalla data della decisione unicamente degli interessi legali.

È perciò del tutto incongruo il riferimento che nel quinto motivo si rinviene alla data della impugnata decisione quale dies a quopur della rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 25).

32. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Bari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprio e quale capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita con la“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Oslavia, n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]’ METROPOLITANA di BARI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco metropolitano e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.10.2019 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Felice ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale degli Scipioni, n. 256/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 404 –7.3/12.4.2017 della Corte d’Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contratto in data 12.5.2009 la Provincia di Bari affidava in appalto all’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di un edificio scolastico in Comune di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 3). 2.Con atto notificato in data 31.7.2012 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, adiva il collegio arbitrale(cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto in dipendenza del grave inadempimento di cui la committente si era resa responsabile e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di euro 2.883.318,55, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance; il tutto con interessi e rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 4). 3.Resisteva la Provincia di Bari. 4.Con lodo del 29.4.2013 il collegio arbitrale, in parziale accoglimento delle domande dell’A.T.I., dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Provincia di Bari e condannava la Provincia al risarcimento dei danni, segnatamente al pagamento delle seguenti somme: euro 997.552,22 per spese generali per mancata produzione, euro 236.429,80 per mancato utile, euro 181.608,36 per il costo del personale fisso per mancata produzione, euro 202.463,77 per il costo di progettazione ed euro 45.000,00 per il cosiddetto danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 5). 5.Con atto notificato in data 2/3.1.2014 la Provincia di Bari impugnava il lodo arbitrale e citava la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria, a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Bari. Per quel che in questa sede rileva, deduceva con il quinto motivo di impugnazione l’erronea quantifica zione del la pretesa risarcitoria , siccome il relativo importo sarebbe stato dacircoscrivere al quantum delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazione ed al quantumdel mancato utile (cfr. ricorso, pag. 7); deducevacon il sesto motivo di impugnazione l’erroneo ri conoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (cfr. ricorso, pag. 7). 6. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I. (cfr. ricorso, pag. 7). 7.Con sentenza non definitiva n. 204/2015 la Corte d’Appello di Bari rigettava i primi quattro motivi d’impugnazione e con separata ordinanza, ai fini della decisione da assumere in ordine al quinto ed al sesto motivo,disponeva farsi luogo a c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 7). 8.Espletata la c.t.u., con sentenza definitiva n. 404/2017 la Corte d’Appello di Bari accoglievaparzialmente l’impugnazione ed, in parziale riforma del lodo, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, già Provincia di Bari, al pagamento in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I., delle seguentisomme: euro 11.901,53 a titolo di danno per il costo del fisso del personale, euro 109.105,16 a titolo di danno per il costo di progettazione ed euro 214.993,27 a titolo di mancato utile, oltre interessi legali dal dì della decisione al soddisfo. Esplicitava la corteche il quantum del risarcimento era senz’altro da ridurre conformemente a quanto stabilito dal consulente d’ufficio, le cui determinazioni risultavano appieno condivisibili (cfr. sentenza impugnata, pag. 3). Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva escluso dal danno emergente il risarcimento per le spesegenerali (cfr. sentenza impugnata, pag. 3); che invero, nell’ambito della distinzione tra spese fisse e spese variabili, correlate, quest’ultime, alla durata dei lavori, e sulla scorta del rilievo per cui occorreva aver riguardo alle sole spese variabili, era pacifico ch e l’A.T.I. non avesse impiantatoalcun cantiere (cfr. sentenza impugnata, pag g . 4 - 5 ) . Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva ridotto l’autonoma voce di danno per il costofisso del personale ; che invero, ai fini dell’attività di predisposizione, svolta da personale dell’A.T.I., della documentazione necessaria all’ottenimento di autorizzazioni e approvazioni, l’ausiliario aveva reputato necessario il lavoro di un mese di un impiegato quadro e di un impiegatotecnico (cfr. sentenza imp ugnata, pag . 5 ) . Esplicitava in particolare che correttamente il c.t.u. aveva ridotto l’autonoma voce di danno per il costo dell’attività di progettazione ; che invero l’ausiliario aveva accertato che tra le prestazioni conteggiate talune risultavano eseguite da professionisti estranei, talune non risultavano eseguite (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Esplicitava in particolare con riferimento al danno per mancato utile che correttamente l’Amministrazione committente aveva rilevato che nell’importo dei lavori eseguiti erano ricompresi il costodi progettazione ed il costo fisso del personale, sicché loro liquidazione ne avrebbe comportato la duplicazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Esplicitava in particolare con riferimento al danno “curriculare” che nonera stata fornita provacerta dell’esistenza del pregiudizio (cfr. sentenza impugnata , pag. 7) ovvero che non vi era prova dell’ “effettiva incidenza della mancata esecuzione dell’appalto sull’attività di impresa dell’appaltatrice” (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Esplicitava infine che sulle somme liquidate –“dal momento in cui il danno è monetizzato nel suo preciso ammontare” (così sentenza d’appello, pag. 7) - decorrevano unicamentegli interessi a far data dal dì della decisione ; che invero la decorrenza degli interessi da data anteriore avrebbe fatto conseguire all’A.T.I. più di quanto avrebbe conseguito in caso di adempimento tempestivo (cfr. sentenza impugnata, pagg. 7 -8). 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), in veste di capogruppo mandataria dell’A.T.I.; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 10.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt.112, 829 e 830 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Bari non ha fatto luogo previamente alla fase rescindente, destinata, se del caso, a concludersi con la declaratoria di nullità del lodo, ed ha fatto luogo direttamente, decidendo il merito della controversia, alla fase rescissoria(cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che il quinto motivo ed il sesto motivo di impugnazione, concernenti rispettivamente il quantum del risarcimento nonché gli interessi e la rivalutazione, non sono stati scrutinati dalla corte d’appello in relazione all’art.829 cod. proc. civ., ossia la corte di merito non ha, in relazione a tali motivi, fatto luogo alla declaratoriadi nullità parziale del lodo (cfr. ricorso, pag. 1 2 ) . 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Deduce, in subordine, qualora si ritenesse che la corte distrettuale ha implicitamente fatto luogo alla fase rescindente , che l’impugnata statuizione risulterebbe comunque del tutto priva di motivazione, siccome nonesplicitante le ragioniper le quali sarebbe stato ritenuto sussistente il vizio di violazione di norme di diritto addotto dall’Amministrazione (cfr. ricorso, pag. 13). 13.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 829 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bari ha travalicato i limiti propri del giudizio di impugnazionedel lodo arb itrale, siccome ha sindacato il merito della decisione arbitrale sia in ordine alle vocidi danno risarcibili sia in ordine alla sussistenza del danno sia in ordine alla quantificazionedel danno (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce invero che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è limitato all’accertamento delle cause di nullità di cui all’art. 829 cod. proc. civ. dedotte con l’atto di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce quindi che la corte d’appello ha sovrapposto le proprie valutazioni di merito a quelle operate dagli arbitri (cfr. ricorso, pagg. 15e 18). Deduce che in pari tempo le censure addotte dall’Amministrazione committente erano tutte attinenti al merito delle valutazioni compiute dagli arbitri (cfr. ricorso, pag. 19). 14.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni (art. 1223 e ss. cod. civ.), la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di maggiori oneri negli appalti pubblici (art. 345 legge n. 2248/1865, all. F; art. 20 d.m. 29.5.1895, n. 257; art. 14 legge n. 741/1981; artt. 34 e 122 d.P.R. n. 554/1999; art. 5 d.m. n. 145/2000; art. 134 d.lgs. n. 163/2006; art.32 d.P.R. n. 207/2010). Deduce che la Corte di Bari, nel decidere il merito della controversia, ha violato i principi enunciati in rubrica con riferimento alle spese generali, per le quali ha ritenuto che nulla spettasse all’appaltatrice (cfr. ricorso, pagg. 19– 2 1 ) , con riferimento al computo della base di calcolo del mancato utile per i lavori non eseguiti (cfr. ricorso, pagg. 21 –22), con riferimento ai costi per il personale (cfr. ricorso, pagg. 22 – 2 3 ) , con riferimento ai costi di progettazione (cfr. ricorso, pagg. 22– 2 3 ) e con riferimento al danno cosiddetto “curriculare” (cfr. ricorso, pagg. 22– 2 3 ) . Deduce segnatamente che le spese generali costituiscono una voce di danno, qualora l’appalto abbia avuto un andamento anomalo per fatto imputabile al committente; che nella specie l’inadempimento della committente era stato definitivamente accertato dalla stessa corte con il rigetto, con la sentenza non definitiva, dei primi quattro motivi di impugnazione (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce segnatamenteche i costi di progettazione e del personale non erano stati riconosciuti all’appaltatrice come corrispettivo, sicché non potevano essere considerati ai fini del mancato utile (cfr. ricorso, pagg. 21 –22). Deduce segnatamente che i costi del personale erano stati correttamente acclarati dagli arbitri sulla base delle risultanze probatorie (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce segnatamenteche i costi di progettazione erano stati correttamente accertati dal collegio arbitrale alla stregua dell’allegazione e del progetto definitivo e del progetto esecutivo (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce segnatamente che il danno “curriculare” era stato già definitivamente acclarato dal collegio arbitrale e invece è stato escluso dal la corte d’appello giacchéi lavori da eseguirsi avevano natura diversa da quelli per cui l’A.T.I. aveva ottenutola qualificazione S.O.A. (cfr. ricorso, pagg. 22 - 23 ) . 15.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni e segnatamente del danno da svalutazione (artt. 1223 e 1224cod. civ.). Deduce che la rivalutazione monetaria, denegata dalla Corte di Bari, sarebbe stata da riconoscere attesa la sua veste di imprenditore (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce che del resto gli importi le sono stati accordati a titolo risarcitorio, sicché costituiscono un debito di valore ancorché derivante da inadempimento contrattuale (cfr. ricorso, pagg. 24 -25).Deduce al contempo che ha errato la corte d’appello nella individuazione del diesa quo degli interessi, allorché lo ha identificato con la data della decisi one impugnata anziché con l’atto di messa in mora (cfr. ricorso, pag. 25). 16. Il primo , il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati contestualmente siccome senza dubbio connessi. Va simultaneamente delibata con i motivi anzidetti la pregiudiziale eccezione di giudicato“interno” sollevata dalla controricorrente - in relazione , appunto, ai medesimi motivi(cfr. controricorso, pagg. 6, 9 e 10) - e correlata alla mancata impugnazione da parte della ricorrente della sentenza non definitiva n. 204/2015(cfr. controricorso, pag. 6). I motivi in disamina, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere e, correlativamente, nei termini di cui in seguito, è fondata la pregiudiziale eccezione di giudicato. 17. Si puntualizza previa mente che con la s tatuizione non definitiva n. 204/2015 (cfr. pag. 2) la Corte di Bari ha premesso che la controversia era soggetta all’applicazione dell’art. 48 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7.8.2012, art.48, 1° co., a tenor del quale “nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte d’appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” (cfr. al riguardo controricorso, pag. 6. La premessa del dictum non definitivo è ineccepibile in relazione al profilo dell’applicabilità ratione temporis della disposizione anzidetta, siccome, da un canto, ai sensi del 2° co. del medesimo art. 48 “la disposizione di cui al comma 1 si applica ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del presente decreto”, siccome, d’altro canto, il lodo per cui è controversia risale al 29.4.2013, allorquando da tempo e il dec. leg. n. 83/2012 (sin dal 26.6.2012) e la legge di conversione n. 134/2012 erano entrati in vigore). Del resto, ai sensi dell’art. 829, 3° co., cod. proc. civ. “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o [è il caso dell’art. 48, 1° co., cit.]dalla legge” (cfr. Cass.(ord.) 31.7.2020, n. 16559, secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.). 18.Or dunque già con la sentenza non definitiva, nel solco quindi dell’art. 48 , 1° co.,cit., la Corte di Bari aveva atteso, peraltro, “al rigetto della domanda subordinata di declaratoria di risoluzione del contratto del 12/5/2009, per grave inadempimento dell’ATI, (di cui ai primi quattro motivi di impugnazione)” (così sentenza d’appello definitiva, pag. 3). Cosicchéil “merito” della controversia, al cospetto d elle violazion i delle regole di diritto addotte dall’Amministrazione impugnante , era stato, nel segno , appunto, dell’art. 48 , 1° co., cit., con susseguente commistione della fase rescindente e della fase rescissoria, già “attinto” con la pronuncia non definitiva relativa all’ “an debeatur”, in particolare alla stregua del rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’ “A.T.I.”. 19.Su tale scorta viene in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ. e di prosecuzione del giudizio, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato)sia per le questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata; cosicché ilgiudice non può risolvere quelle medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato “interno” originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnatané fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (cfr. Cass. 14.9.2004, n. 18510 ; Cass.31.8.2009, n. 18898; Cass. sez. lav. 23.11.2015, n. 23862). 20. In questi termini sarebbe stato senz a dubbio onere della “[OSCURATO:PERSONA]” far luogo all’immediata impugnazione ovvero alla riserva d’impugnazionedella sentenza non definitiva n. 204/2015. Difatti, l’interesse all’impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte suscettibile di formareil giudicato (cfr. Cass. 11.12.2020, n. 28307; Cass. sez. lav. 14.12.1996, n. 11180). E, ben vero,neppure in memoria parte ricorrente ha addotto di aver avverso la sentenza non definitiva esperito ricorso per cassazione ovvero di aver formulato riserva ai sensi dell’art. 361 cod. proc. civ.di ricorso per cassazione. 21. Ne gl i enunciati termini, quindi , a causa e per effetto del giudicato “interno” originatosi dalla sentenza non definitiva, del tutto vanamente la ricorrente prospetta –con il primo mezzo – che la Corte di Bari ha fatto “luogo alla c.d. fase rescissoria (…), senza tuttavia preliminarmente procedere alla c.d. fase rescindente” (così ricorso, pag. 8). E ciò tanto più, per un verso,che le sezioni unite di questa Corte spiegano da tempo che, riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento,qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri(cfr. Cass. sez. un. 8.10.2008, n. 24785; Cass. sez. un. 9.12.1996, n. 10955). E ciò tanto più, per altro verso,che nei giudizi arbitrali ex art. 48 del dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, alla stregua del tenore letterale e logico del 1° co. del medesimo art. 48 (“oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto”), l’impugnazione del lodo “per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” si “affianca”propriamente all’impugnazione per motivi di nullità (seppur in ordine al 3° co. dell’art. 829 cod. proc. civ., ove più non figura la locuzione “impugnazione per nullità”, che figurava nel testo del 2° co. dell’abrogato art. 829 cod. proc. civ., il controricorrente ha addotto che, “vertendosi in tema di error in iudicandum (…) non [si] prevede necessariamente una pronuncia espressa di nullità del lodo”: cosìcontroricorso, pag. 8). Ovviamente, nel quadro così delineato,è del tutto fuor di luogo l a pr efigura ta –con il primo mezzo - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 22.In pari tempo del tutto ingiustificatamente la ricorrente prospetta – con il secondo mezzo – che la Corte di Bari non “ha in alcun modo indicato le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del vizio di violazione di norme di diritto” (così ricorso, pag. 13) ovvero che la corte d’appello “non ha svolto una fase rescindente e non ha, perciò, emesso alcuna pronuncia sui motivi di impugnazione del lodo V e VI dedotti a suo tempo dalla Provincia” (così memoria della ricorrente, pag. 5). Viceversa, la corte distrettuale ha dato conto della sussistenza degli “errores in iudicando” denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari (con il quinto e sesto motivo di impugnazione del lodo) mercé un complesso motivazionale – in precedenza illustrato– esaustivo, congruo ed ineccepibile. 23.Infine, del tutto ingiustificatamente la ricorrente prospetta – con il terzo mezzo – che Corte di Bari “ha travalicato i limiti propri del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale” (così ricorso, pag. 13). Viceversa, allorché ha riconosciuto sussistenti gli “errores in iudicando” denunciati, ha ridimensionato la pretesa risarcitoria alla stregua di riscontri “in diritto”,ossia all ’insegna del riscontro, “ de iure ”, per cui pretese risarcitorie non si configurano per danni che non si sono sofferti (“escludendo la sussistenza di un danno risarcibile in relazione ad un fatto denunciato dal presunto danneggiato che mai avrebbe potuto essere foriero del danno lamentato”: così controricorso, pag. 14). 24.Il quarto motivo di ricorso del pari va respinto. 25.Ovviamente il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante o assolutamente carente(cfr. Cass. (ord.) 18.9.2020, n. 19602; Cass. 8.6.2007, n. 13511). 26.Su tale scorta si rimarca quanto segue.Con il mezzo in disamina la “[OSCURATO:PERSONA]” non ambisce propriamente a conseguire il riscontro dell’erroneità del dictum della corte territoriale nella parte in cui –la stessa corte - ha accertato “la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” ovvero gli “errores in iudicando” inficianti la statuizione del collegio arbitrale. Con il mezzo in disamina la ricorrente ambisce, invece, a conseguire mercé la prospettazione di rilievi “in fatto” - in termini evidentemente in toto immeritevoli di seguito- (“non poteva (…) del tutto azzerarsi l’incidenza delle maggiori spese generali, del tutto irrilevante essendo (…) la mancata installazione del cantiere, posto che l’appaltatore sopporta spese generali per il solo fatto di essere vincolato all’esecuzione del contratto”: così ricorso, pag. 21; “le voci (costo di progettazione e costo del personale) non erano state riconosciute all’appaltatrice come corrispettivo dell’appalto”: così ricorso, pag. 22; “la riduzione [dei costi del personale] operata dalla Corte d’Appello (…) non trova (…) alcuna giustificazione”: così ricorso, pag. 22; “che si trattasse di realizzare un edificio scolastico e non una strada o una tratta ferroviaria,non escludeva che il conseguimento di una maggiore qualificazione professionale fosse preclusa dalla mancata esecuzione l’appalto”: così ricorso, pag. 23) la rivisitazione delle valutazioni cui la corte distrettuale, alla luce ed all’esito degli “errores in iudicando” all’uopo riscontrati,ha provveduto. Si tenga conto, inoltre,che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 27.Il quinto motivo di ricorso parimenti va respinto. 28.Ovviamente l’obbligazione di risarciment o del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto anche d’ufficio della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. Cass. 27.6.2016, n. 13225; Cass, 10.3.2010, n. 5843; Cass. 1.12.2003, n. 18299). 29.Nella specie la Corte di Bari ha senza dubbio correlato il danno all’uopo rideterminato nel quantumal momento della decisione. Invero, il riferimento al momento della decisione è univoco ed oggetto di contestuale enunciazione (“quanto agli interessi e alla rivalutazione (…)”: così sentenza d’appello, pag. 7) sia in relazione agli interessi sia in relazione alla rivalutazione (“non possono che decorrere dal momento in c ui il danno è monetizzato nel suo preciso ammontare:(…)”: così sentenza d’appello, pag. 7). Ebbene, nulla di specifico la ricorrente ha dedotto in parte qua. Difatti, la “[OSCURATO:PERSONA]” si è limitata ad addurre genericamente che “la decisione impugnata è sul punto del tutto erronea e, francamente, poco comprensibile” (così ricorso, pag. 24)e che il danno da svalutazione monetaria si presume attesa la sua veste di imprenditore (così ricorso, pag. 25). In tal guisa la generica doglianza circa il mancato riconoscimento della rivalutazione monetariaè – del pari - immeritevole di seguito . 30.Ineccepibile è l’individuazione del dies a quo degli interessi. Questa Corte spiega che , i n materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione (cfr. Cass. 5.5.2016, n. 9036; Cass.20.4.2020, n. 7948). E nella specie -si è anticipato - il danno è stato oggetto di ri determinazione nel quantum in maniera comprensiva pur del pregiudizio medio tempore da svalutazione monetaria al momento della decisione. 31.Si badi che la Corte di Bari ha disposto la decorrenza dalla data della decisione unicamente degli interessi legali. È perciò del tutto incongruo il riferimento che nel quinto motivo si rinviene alla data della impugnata decisione quale dies a quopur della rivalutazione (cfr. ricorso, pag. 25). 32. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. (già s.p.a.), in proprio e quale capogruppo mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituita con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., con la “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c., con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Bari, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 24271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris