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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 27876/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 641/2025 UP - 21/05/2025 R.G.N. 9052/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: VARDE' [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066EWBL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Torino, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto della condizione di procedibilità, in ordine al reato di furto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27876/2025 Roma, lì, 29/07/2025 aggravato dall'aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di furto in abitazione.

Secondo l'originaria imputazione, l'imputato, al fine di trarre profitto, si sarebbe introdotto all'interno dello spogliatoio del centro sportivo sito in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, luogo di privata dimora, e si sarebbe impossessato di due borsoni, contenenti vestiti, documenti e telefoni cellulari, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre questi ultimi erano intenti a giocare una partita di calcetto.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che lo spogliatoio del centro sportivo dove era avvenuto il fatto non costituisse luogo di privata dimora, in quanto aperto a tutti coloro che svolgevano attività fisica in quel centro e utilizzato in modo puramente occasionale da una pluralità di soggetti indistinti e tutti impossibilitati a vietare l’accesso a terzi.

Ha, pertanto, riqualificato il fatto nel reato di furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede e ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza della necessaria querela.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione.

Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Contesta l'avvenuta riqualificazione del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo spogliatoio di un centro sportivo non costituisse luogo di privata dimora.

L'accesso allo spogliatoio di un centro sportivo, infatti, sebbene consentito a plurimi soggetti, è «riservato solo i membri del centro», che, per praticare attività sportiva, necessitano di un luogo in cui depositare i propri beni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

L’unico motivo di ricorso è infondato.

Sezioni Unite D'Amico hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., «rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez.

Un. n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076).

Hanno precisato che il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza.

Non c'è dubbio, hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza richiamata, che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza, ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente».

Sulla scorta di tali principi, Sezioni Unite D'Amico hanno delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Ebbene, nel caso in esame, sicuramente manca il secondo degli elementi sopra elencati.

Invero, il rapporto tra l'utente del centro sportivo e lo spogliatoio non è certo stabile ed è caratterizzato da una mera occasionalità, che non giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne, «anche quando la persona è assente».

Va precisato che il caso in esame è ben diverso dai furti perpetrati nei bagni e negli spogliatoi dei luoghi di lavoro, oggetto di alcune pronunce di legittimità, che hanno riconosciuto tali posti come luoghi di privata dimora (cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894).

In tali casi, invero, il rapporto tra luogo e persona offesa è caratterizzato da una certa stabilità, visto che lavoratore costantemente utilizza quelle strutture, che normalmente non sono accessibili anche a terze persone.

La stabilità del rapporto tra la persona e il luogo, in tali casi, giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne.

Il Tribunale di Torino, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Ne segue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Così deciso, il 21 maggio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 641/2025 UP - 21/05/2025 R.G.N. 9052/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: VARDE' [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066EWBL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 novembre 2024 dal Tribunale di Torino, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per difetto della condizione di procedibilità, in ordine al reato di furto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27876/2025 Roma, lì, 29/07/2025 aggravato dall'aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di furto in abitazione. Secondo l'originaria imputazione, l'imputato, al fine di trarre profitto, si sarebbe introdotto all'interno dello spogliatoio del centro sportivo sito in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, luogo di privata dimora, e si sarebbe impossessato di due borsoni, contenenti vestiti, documenti e telefoni cellulari, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre questi ultimi erano intenti a giocare una partita di calcetto. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che lo spogliatoio del centro sportivo dove era avvenuto il fatto non costituisse luogo di privata dimora, in quanto aperto a tutti coloro che svolgevano attività fisica in quel centro e utilizzato in modo puramente occasionale da una pluralità di soggetti indistinti e tutti impossibilitati a vietare l’accesso a terzi. Ha, pertanto, riqualificato il fatto nel reato di furto aggravato dall'avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede e ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza della necessaria querela. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta l'avvenuta riqualificazione del fatto, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo spogliatoio di un centro sportivo non costituisse luogo di privata dimora. L'accesso allo spogliatoio di un centro sportivo, infatti, sebbene consentito a plurimi soggetti, è «riservato solo i membri del centro», che, per praticare attività sportiva, necessitano di un luogo in cui depositare i propri beni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo di ricorso è infondato. Sezioni Unite D'Amico hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., «rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. Un. n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076). Hanno precisato che il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. Non c'è dubbio, hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza richiamata, che «il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza, ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente». Sulla scorta di tali principi, Sezioni Unite D'Amico hanno delineato alcuni elementi, ritenuti indefettibili per individuare la nozione di privata dimora: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Ebbene, nel caso in esame, sicuramente manca il secondo degli elementi sopra elencati. Invero, il rapporto tra l'utente del centro sportivo e lo spogliatoio non è certo stabile ed è caratterizzato da una mera occasionalità, che non giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne, «anche quando la persona è assente». Va precisato che il caso in esame è ben diverso dai furti perpetrati nei bagni e negli spogliatoi dei luoghi di lavoro, oggetto di alcune pronunce di legittimità, che hanno riconosciuto tali posti come luoghi di privata dimora (cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952; Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894). In tali casi, invero, il rapporto tra luogo e persona offesa è caratterizzato da una certa stabilità, visto che lavoratore costantemente utilizza quelle strutture, che normalmente non sono accessibili anche a terze persone. La stabilità del rapporto tra la persona e il luogo, in tali casi, giustifica una particolare tutela correlata alle esigenze di riservatezza dalle ingerenze esterne. Il Tribunale di Torino, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne segue che il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso, il 21 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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