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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17406/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MELANDRI Pierino - imputato del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione, e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avuto riguardo all'aumento del termine prescrizionale di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che le residue doglianze siano da un lato meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello, e - d'altro lato - siano prive di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale, lungi dal richiamarsi a mere presunzioni tributarie, ha diffusamente esposto (pag. 9 seg.) le convergenti ragioni a sostegno della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture (genericità dell'oggetto, errata indicazione dell'aliquota IVA, insussistenza di struttura operativa adeguata, cessazione della partita IVA in data anteriore all'emissione delle fatture); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.Ma 4 26 *Vuuzior,m. .54.1ii‘iA • Marzice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MELANDRI Pierino - imputato del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Asti; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione della causa estintiva della prescrizione, e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, avuto riguardo all'aumento del termine prescrizionale di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; ritenuto che le residue doglianze siano da un lato meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dalla Corte d'Appello, e - d'altro lato - siano prive di effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale, lungi dal richiamarsi a mere presunzioni tributarie, ha diffusamente esposto (pag. 9 seg.) le convergenti ragioni a sostegno della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture (genericità dell'oggetto, errata indicazione dell'aliquota IVA, insussistenza di struttura operativa adeguata, cessazione della partita IVA in data anteriore all'emissione delle fatture); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.Ma 4 26 *Vuuzior,m. .54.1ii‘iA • Marzice
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