CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 13129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione iscritto al n. 15812 / 20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla V [OSCURATO:PERSONA] N. 12 , presso l’AVVOCATURA G ENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso l’ordinanza n. 15360/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: REVOCAZIONE1. L'Agenzia delle e ntrate propose ricorso per cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio (n. 5123/2019) che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della C.T.P. di Roma che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell'avviso di accertamentoIrpef in relazione all’anno di imposta 2011. Con ordinanza n. 15360/2022 depositata in data 13 maggio 2022 la Corte dichiaròinammissibile il ricorso. 2. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione l’Agenzia delle entrate, in base a due motivi. 3. E’ rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] C erar Ventisette , cui il ricorso è stato notificato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 1 3 aprile 2023. L’Agenzia ha depositato, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. , l’ordinanza di questa Corte emessa in relazione all’avviso relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, dopo la sua cancellazione, al liquidatore odierno controricorrente nonchè l’ a vviso di accertamento oggetto di lite. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di accertamento per Irpef; rilevava che il presupposto per attivare la responsabilità exart. 2495 cod. civ. e art. 36 del d.lgs. n. 602 del 1973 dei soci e del liquidatore per debiti non soddisfatti in sede di liquidazione della società estinta all'esito della cancellazione dal registro delle imprese fosse il preliminare accertamento definitivo in capo alla società cancellata sicchè, in assenza di tale elemento, la pretesa era infondata.2. Questa Corte, adita con ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate in base a due motivi, li dichiarava entrambi inammissibili. In particolare, con il primo motivo si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art.47 t.u.i.r. e dell'a rt. 2495 c od . c iv . nonché dell'art. 26 del d. P . R . n. 602 del 1973 , in relazione all'art . 360 , primo comma, n . 3 , per non avere la C . T . R . compreso che l'oggetto dell'accertamento riguardasse i redditi personali del socio rilevat i direttamente in capo a lui come persona fisica ai sensi dell'a r t . 47 t.u.i.r. La Corte dichiarava il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza evidenziando che la mancata produzione in questa sede dell'avviso di accertamento emesso nei riguardi del socio deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (così Cass.15/07/2015,n. 14784; conf. Cass. 27/07/2017, n. 18679 ; cfr., altresì, Cass. 28/06/2017,n. 16147 ; Cass. 03/06/2016 , n. 11482 ). Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti dell'avviso di accertamento, né ha allegato tale atto al ricorso incorrendo pertanto nella violazione sopra richiamata e non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura.Ancheil secondo motivo era dichiarato inammissibile i n quanto non coglievala ratio decidendi, evidenziando che la CTR ha rilevato che l'accertamento emesso nei riguardi del socio è successivo all'estinzione della società che era avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.2014 n. 175 e che non poteva pertanto dirsi provata l'esistenza di un debito tributario in capo alla società e quindi il debito del contribuente senza che potesse assumere un qualche significato la denuncia dalla quale aveva preso le mosse l'accertamento in questione dovendosi dare rilievo alla data di definizione della verifica. Il giudice di appello non ha affatto confuso le due posizioni come si afferma nel secondo motivo di ricorso mettendo in risalto che all'epoca della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla contestazione dei redditi di partecipazione non fosse stata provata la sussistenza di un debito societario e quindi una responsabilità del socio per utili di partecipazione. 4. Con il primo motivo,proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce l’errore di fatto compiuto dalla Corte, nell’esaminare il predetto primo motivo di ricorso, laddove ha ritenuto l’inesistenza di un fatto (costituto dalla riproduzione nel ricorso per cassazione della parte essenziale dell’avviso di accertamento ai fini della verifica dell’ammissibilità) la cui verità era positivamente stabilita dalla sentenza di appello che ne aveva riportato il contenuto. Col secondo motivo, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce l’errore di fatto in relazione al secondo motivo di ricorso per cassazione laddove tale motivo era volto a censurare la decisione dei giudici di appello non lamentando la confusione delle posizioni del socio e della società ma l’esistenza di un fenomeno successorio in capo ai soci della società estinta.5. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] PaulCerar . Non è dubbio che l'art. 330 cod. p roc . c iv . - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. (v. Cass. 20/09/2021, n. 25349; Cass.14/11/2014, n. 24334). L’applicazione dell’art. 330,primo comma, cod. proc. civ. postula comunque che la parte sia costituita nel giudizio conclusosi con la pronuncia del provvedimento impugnato, altrimenti valendo la regola dell’art. 330,terzo comma, cod. proc. civ . (Cass. 03/07/2000, n. 8883, secondo cui la notifica del ricorso perrevocazione di una sentenza resa in grado di giudizio in cui la controparte non si è costituita, va effettuata personalmente alla medesima, e non già al domicilio del difensore da essa nominato nel precedente grado, tanto più ove questo sia di merito e quello direvocazione di cassazione, ed inoltre sia scaduto il termine massimo di perpetuatiodell'ufficio di difensore e della dichiarazione di domicilio). Occorre precisare che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,prevede, in tema di giudizio tributario, il principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, con disposizione che integra i luoghi previsti dall’art. 330 cod. proc. civ.; per cui è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. p roc . c iv ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. 20/07/2016, n. 14916). Tale principio, in base all’art. 400 cod. proc. civ., ai sensi del quale davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogatedalle disposizioni in tema di revocazione, opera anche nel giudizio di revocazione avverso provvedimento della Corte di cassazione, sicché, come chiarito dalle Sezioni Unite, in materia tributaria alla notificazione del ricorso per cassazione e, conseguentemente, anche alla notifica del ricorso per revocazione avverso provvedimento della Corte di cassazione si applica, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, la disciplina di cui all'art. 330 cod. proc. civ. La previsione di ultrattività dell'indicazione della residenza e dell'elezione di domicilio, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, si riflettequindi sull'individuazione del luogo di notifica zione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 330, primo comma, ultimo periodo, ultima parte, cod.proc. civ., che resta la residenza indicata o il domicilio eletto in primo grado, anche laddove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione, fermo restando che, invece, in tale ipotesi, la notifica non può essere eseguita, nel giudizio tributario, così come in quello civile, presso il procuratore costituito in primo grado (o, in caso di revocazione avverso provvedimento della cassazione, presso il procuratore costituito in secondo grado). 5.1. Pur in presenza di notifica nulla, al riguardo si osserva che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, per quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente,atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8/02/2010, n. 2723; Cass.,Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., 21/05/2018, n. 12515; in tema di ricorso per revocazione exart. 391- bis cod. proc. civ., v. Cass. 30/01/2013 , n. 2723, non massimata nonchèCass. 17/06/2019, n. 16141). 6. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».6.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, siache si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 6.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 6.3. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa;pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022, n. 10040). 6.4. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anchela Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991;Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo ilristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 6.5. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bise 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 7. Alla luc e di tali principi, i l primo motivo è inammissibile. Il fatto processuale sul quale sarebbe caduto l’errore percettivo della Corte è testualmente individuato come la riproduzione nel ricorso per cassazione della parte essenziale dell’avviso di accertamento ai fini della verifica dell’ammissibilità, fatto di cui la ricorrente assume la errata supposta inesistenza. Sennonché è lo stesso motivo di ricorso , laddove ritiene che tale riproduzione non fosse necessaria perché la parte rilevante dell’avviso era stata accertata in fatto dalla C.T.R., a confermare che la riproduzione dell’avviso di accertamento nel ricorso non vi fosse, il che fa comprendere che il fulcro della censura è relativo in realtà ad una valutazione in diritto della necessità o meno della trascrizione dell’avviso di accertamento ove sia ricavabile aliundeil suo contenuto, il che appartiene all’area dell’errore di giudizio.8.Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione al secondo motivo in quanto, con tutta evidenza, la statuizione della Corte di inammissibilità del motivo,perché non avrebbe colto la ratio decidendi della sentenza impugnata,implica una tipica attività valutativa relativa alla qualificazione e interpretazione del motivo di ricorso e alla sua idoneitàa rapportarsi alla sen