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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02902/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30495/24 - FORTE Carmela + 1 OSSERVA I motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di evasione sono inammissibili perché reiterativi degli atti di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondati.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità.

In disparte la ripetitività del motivo, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata dà conto in maniera completa ed esaustiva delle circostanze di fatto e degli elementi probatori che escludono la fondatezza della prospettazione difensiva.

I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Anche in relazione a tali punti la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo proceduto ad una valutazione che correttamente ha portato i giudici di merito ad escludere una mitigazione sanzionatoria in ragione tanto dei precedenti, anche specifici, dei ricorrenti quanto della complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30495/24 - FORTE Carmela + 1 OSSERVA I motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di evasione sono inammissibili perché reiterativi degli atti di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondati. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità. In disparte la ripetitività del motivo, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata dà conto in maniera completa ed esaustiva delle circostanze di fatto e degli elementi probatori che escludono la fondatezza della prospettazione difensiva. I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a tali punti la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo proceduto ad una valutazione che correttamente ha portato i giudici di merito ad escludere una mitigazione sanzionatoria in ragione tanto dei precedenti, anche specifici, dei ricorrenti quanto della complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato). I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 02902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris