CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2021, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., rideterminando la pena. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157, 161 e 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059), secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, non deve tenersi conto delle circostanze attenuanti né, dunque, dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 2 dell'art. 648 cod. pen., ma devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra cui la recidiva pluriaggravata, ancorché siano ritenute subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (e, nel caso di specie, in considerazione del massimo edittale previsto ex art. 648, primo comma, cod. pen. e della ritenuta recidiva specifica infraquinquennale, il reato non si era ancora prescritto alla data della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]