CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 25020/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. (capo a), art. 4, comma 2, legge 110/75 (capo b) e art. 116, comma 15, c.d.s. (capo c); Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in assenza di indicazioni in merito agli elementi posti a base della censura formulata e, dunque, non è idoneo all'individuazione dei rilievi mossi al provvedimento in verifica e all'esercizio, da parte del giudice di legittimità, del proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente