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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13046/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]-PISTOIA (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 134/2022 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata indata 17.02.2022, N.R.G. 75/2021;Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiSalvo avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettatol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. 18-21/2018, a lui notificata in data 23.1.2018.2.

La Corte territoriale, pur avendo ritenuto inammissibile l’azione diaccertamento negativo riguardante la fondatezza della pretesa contenuta in unverbale ispettivo del personale di sorveglianza del Ministero del Lavoro, haescluso che una volta proposta detta azione, la sua inammissibilità sia idonea adelidere l’effetto interruttivo derivante dalla costituzione in giudiziodell’Amministrazione che ha insistito per il rigetto.3.

Considerato che il giudizio riguardante l’accertamento era ancorapendente in sede di legittimità, ha ritenuto la prescrizione sospesa fino alla suadefinizione.4.

Ha inoltre osservato che la sentenza n.120/2017 del Tribunale di Pistoia,con cui era stata rigettata la domanda di accertamento negativo riguardante lasussistenza delle violazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], non costituisce titoloesecutivo.5.

Ha poi disatteso le altre censure proposte dal [OSCURATO:PERSONA], riguardanti laviolazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione, il diniego dellariduzione delle sanzioni e la condanna alle spese di lite.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi.7.

L’Ispettorato del Lavoro di Pistoia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc.civ., degli artt. 2907 e 2943 cod. civ., nonché degli artt. 22 e 28 legge n.Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026689/1991, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., e/oomesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione era statointerrotto dalla costituzione dell’Amministrazione nel giudizio di accertamentonegativo del credito, che non conteneva una costituzione in mora né unarichiesta di pagamento, essendosi l’Amministrazione limitata a chiedere laconferma del verbale unico.Rimarca che il verbale di accertamento di infrazioni alle norme sulla disciplinae tutela del lavoro non costituisce titolo esecutivo in caso di mancato pagamentodelle sanzioni in misura ridotta.Lamenta l’apparenza della motivazione, non avendo la Corte territorialeverificato se nell’altro giudizio era stato chiesto l’accertamento giudiziale di uncredito inesistente fino all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.2.

Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 31435/2024; Cass. n. 21799/2021 e Cass. n. 5369/2019).Questa Corte (Cass. n. 21799/2021) ha rammentato che a fattispecieconnotate dall’attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiutonel giudizio intentatogli dal debitore è stata progressivamente attribuita efficaciainterruttiva permanente, analoga a quella dell’iniziativa processuale assuntadalla parte titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio:così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass. n. 7737/2007 e Cass. n.19738/2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438/2013), nel giudizio diopposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. n. 5369/2019; Cass. n. 1550/2018),riguardo ai quali è stato espressamente affermato che l’effetto interruttivopermanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2935 cod. civ. è dariportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituitochiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti dal debitore.Considerato che tale principio va coordinato con quello secondo cuil’attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto,anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito(Cass. n. 29609/2018), si è dunque osservato che solo l’esame del contenutoNumero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’atto può rivelare se in esso siano effettivamente contenuti quella chiaraindicazione del soggetto obbligato e quell’esplicitazione della pretesa chepossono testimoniare dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato (ciò che ad esempio nonpotrebbe dirsi qualora la richiesta di rigetto dell’altrui azione avesse afondamento fatti estranei all’obbligazione di cui è stato promosso l’accertamentogiudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di unfatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l’azione altrui);ma una volta che quell’esame abbia avuto esito positivo, vale il principiogenerale secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dalcreditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo introdotta dal presuntodebitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma secondo,cod. civ., con gli effetti permanenti di cui al successivo art. 2945, commasecondo, cod. civ. (Cass. n. 5369/2019).Si è dunque ritenuto che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altruidomanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idoneaa svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confrontidel debitore, ex art. 2943, comma secondo, cod. civ., in quanto sia in concretovolta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmentel’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945,comma secondo, cod. civ. (Cass. n. 21799/2021).Di recente questa Corte ha ribadito che la richiesta del creditore di rigettodella domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore haeffetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (v.Cass. n. 31435/2024).Si è dunque attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che ha consideratonel giudizio volto ad ottenere l’accertamento negativo del credito aveva insistitoper il rigetto dell’avversa domanda.Peraltro nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che con il suo attodi costituzione nel giudizio volto all’accertamento negativo del credito,Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026l’Amministrazione aveva chiesto la convalida del verbale unico (posto aData pubblicazione 06/05/2026fondamento dell’ordinanza ingiunzione).3.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 689/1981, nonché degliartt. 282 e 431 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo n. 5cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza e l’insufficienza della motivazione.Evidenzia che la sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Pistoia aveva respintoil ricorso in opposizione ed aveva confermato tutti i provvedimenti impugnati, lerelative somme di debenza e le sanzioni amministrative ivi conteggiate e dovute.Aggiunge che una sentenza esecutiva può essere iscritta a ruolo perprocedere alla riscossione mediante ruoli del credito da essa portato.4.

Il motivo è infondato.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territorialeescluso che la sentenza n.120/2017 del Tribunale di Pistoia, con cui era statarigettata la domanda di accertamento negativo riguardante la sussistenza delleviolazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], costituisse titolo esecutivo in quanto non è unasentenza di condanna.Inoltre la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui le sentenze di mero accertamento non costituiscono titoliesecutivi (v.

Cass. n. 18752/2019; Cass. n. 9637/2020).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 9 d.lgs. n.149/2015, nonché degli artt. 91, 112, 113 e 342 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ. e/o violazione delle norme sulprocedimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ. e/oomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc.civ.Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo disatteso la censura con cui ilDi Salvo aveva lamentato la liquidazione delle spese di lite in favoreNumero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’Ispettorato investendo nella sua totalità la statuizione riguardante le spesedi lite, in quanto nel giudizio di primo grado l’Ispettorato era stato difeso da unfunzionario, non ha tuttavia applicato la decurtazione del 20% prevista dall’art.9 d.lgs. n. 149/2015.6.

Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata risulta che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato lasentenza di primo grado in quanto era stato condannato al pagamento dellespese processuali, ancorché l’ente fosse difeso in giudizio da un suo funzionario;sulla censura così formulata si è pronunciata la Corte territoriale.In difetto di una censura riguardante la mancata applicazione della riduzioneprevista dall’art. 9 d.lgs. n. 149/2015 (nemmeno dedotta né dimostrata) el’eccessività dell’importo liquidato, è dunque corretta la mancata riduzione dellasomma liquidata a titolo di spese da parte della Corte territoriale.7.

Il ricorso va pertanto rigettato.8.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmenterigettata, se dovuto.Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]-PISTOIA (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 134/2022 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata indata 17.02.2022, N.R.G. 75/2021;Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] DiSalvo avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva rigettatol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. 18-21/2018, a lui notificata in data 23.1.2018.2. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto inammissibile l’azione diaccertamento negativo riguardante la fondatezza della pretesa contenuta in unverbale ispettivo del personale di sorveglianza del Ministero del Lavoro, haescluso che una volta proposta detta azione, la sua inammissibilità sia idonea adelidere l’effetto interruttivo derivante dalla costituzione in giudiziodell’Amministrazione che ha insistito per il rigetto.3. Considerato che il giudizio riguardante l’accertamento era ancorapendente in sede di legittimità, ha ritenuto la prescrizione sospesa fino alla suadefinizione.4. Ha inoltre osservato che la sentenza n.120/2017 del Tribunale di Pistoia,con cui era stata rigettata la domanda di accertamento negativo riguardante lasussistenza delle violazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], non costituisce titoloesecutivo.5. Ha poi disatteso le altre censure proposte dal [OSCURATO:PERSONA], riguardanti laviolazione del termine di 90 giorni per la notifica della violazione, il diniego dellariduzione delle sanzioni e la condanna alle spese di lite.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi.7. L’Ispettorato del Lavoro di Pistoia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 345 cod. proc.civ., degli artt. 2907 e 2943 cod. civ., nonché degli artt. 22 e 28 legge n.Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026689/1991, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., e/oomesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione era statointerrotto dalla costituzione dell’Amministrazione nel giudizio di accertamentonegativo del credito, che non conteneva una costituzione in mora né unarichiesta di pagamento, essendosi l’Amministrazione limitata a chiedere laconferma del verbale unico.Rimarca che il verbale di accertamento di infrazioni alle norme sulla disciplinae tutela del lavoro non costituisce titolo esecutivo in caso di mancato pagamentodelle sanzioni in misura ridotta.Lamenta l’apparenza della motivazione, non avendo la Corte territorialeverificato se nell’altro giudizio era stato chiesto l’accertamento giudiziale di uncredito inesistente fino all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.2. Il motivo è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte(Cass. n. 31435/2024; Cass. n. 21799/2021 e Cass. n. 5369/2019).Questa Corte (Cass. n. 21799/2021) ha rammentato che a fattispecieconnotate dall’attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiutonel giudizio intentatogli dal debitore è stata progressivamente attribuita efficaciainterruttiva permanente, analoga a quella dell’iniziativa processuale assuntadalla parte titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio:così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass. n. 7737/2007 e Cass. n.19738/2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438/2013), nel giudizio diopposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. n. 5369/2019; Cass. n. 1550/2018),riguardo ai quali è stato espressamente affermato che l’effetto interruttivopermanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2935 cod. civ. è dariportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituitochiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti dal debitore.Considerato che tale principio va coordinato con quello secondo cuil’attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto,anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito(Cass. n. 29609/2018), si è dunque osservato che solo l’esame del contenutoNumero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’atto può rivelare se in esso siano effettivamente contenuti quella chiaraindicazione del soggetto obbligato e quell’esplicitazione della pretesa chepossono testimoniare dell’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato (ciò che ad esempio nonpotrebbe dirsi qualora la richiesta di rigetto dell’altrui azione avesse afondamento fatti estranei all’obbligazione di cui è stato promosso l’accertamentogiudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di unfatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l’azione altrui);ma una volta che quell’esame abbia avuto esito positivo, vale il principiogenerale secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dalcreditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo introdotta dal presuntodebitore ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma secondo,cod. civ., con gli effetti permanenti di cui al successivo art. 2945, commasecondo, cod. civ. (Cass. n. 5369/2019).Si è dunque ritenuto che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell’altruidomanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idoneaa svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confrontidel debitore, ex art. 2943, comma secondo, cod. civ., in quanto sia in concretovolta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmentel’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945,comma secondo, cod. civ. (Cass. n. 21799/2021).Di recente questa Corte ha ribadito che la richiesta del creditore di rigettodella domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore haeffetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 2943, comma2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (v.Cass. n. 31435/2024).Si è dunque attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che ha consideratonel giudizio volto ad ottenere l’accertamento negativo del credito aveva insistitoper il rigetto dell’avversa domanda.Peraltro nel caso di specie lo stesso ricorrente prospetta che con il suo attodi costituzione nel giudizio volto all’accertamento negativo del credito,Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026l’Amministrazione aveva chiesto la convalida del verbale unico (posto aData pubblicazione 06/05/2026fondamento dell’ordinanza ingiunzione).3. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 689/1981, nonché degliartt. 282 e 431 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo n. 5cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza e l’insufficienza della motivazione.Evidenzia che la sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Pistoia aveva respintoil ricorso in opposizione ed aveva confermato tutti i provvedimenti impugnati, lerelative somme di debenza e le sanzioni amministrative ivi conteggiate e dovute.Aggiunge che una sentenza esecutiva può essere iscritta a ruolo perprocedere alla riscossione mediante ruoli del credito da essa portato.4. Il motivo è infondato.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territorialeescluso che la sentenza n.120/2017 del Tribunale di Pistoia, con cui era statarigettata la domanda di accertamento negativo riguardante la sussistenza delleviolazioni contestate al [OSCURATO:PERSONA], costituisse titolo esecutivo in quanto non è unasentenza di condanna.Inoltre la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui le sentenze di mero accertamento non costituiscono titoliesecutivi (v. Cass. n. 18752/2019; Cass. n. 9637/2020).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 9 d.lgs. n.149/2015, nonché degli artt. 91, 112, 113 e 342 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ. e/o violazione delle norme sulprocedimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ. e/oomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc.civ.Lamenta che la Corte territoriale, pur avendo disatteso la censura con cui ilDi Salvo aveva lamentato la liquidazione delle spese di lite in favoreNumero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026dell’Ispettorato investendo nella sua totalità la statuizione riguardante le spesedi lite, in quanto nel giudizio di primo grado l’Ispettorato era stato difeso da unfunzionario, non ha tuttavia applicato la decurtazione del 20% prevista dall’art.9 d.lgs. n. 149/2015.6. Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata risulta che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato lasentenza di primo grado in quanto era stato condannato al pagamento dellespese processuali, ancorché l’ente fosse difeso in giudizio da un suo funzionario;sulla censura così formulata si è pronunciata la Corte territoriale.In difetto di una censura riguardante la mancata applicazione della riduzioneprevista dall’art. 9 d.lgs. n. 149/2015 (nemmeno dedotta né dimostrata) el’eccessività dell’importo liquidato, è dunque corretta la mancata riduzione dellasomma liquidata a titolo di spese da parte della Corte territoriale.7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmenterigettata, se dovuto.Numero registro generale 20563/2022Numero sezionale 963/2026Numero di raccolta generale 13046/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris