CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14429/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lonio; ulteriori servizi di osservazione e intercettazione da cui si riscontravano nell’abitazione di Apollonio movimenti e traffici correlati all’arrivo della partita di stupefacente; la perquisizione e il sequestro dello stupefacente in questione; i successivi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei quali quest’ultimo manifestava disappunto per aver ricevuto meno stupefacente di quanto pattuito, chiedendone conto al [OSCURATO:PERSONA]. 4. La sentenza impugnata ha motivatamente disatteso la principale censura prospettata dai ricorrenti, ed in questa sede reiterata, secondo cui i riferimenti frequenti nelle intercettazioni alla locazione di un immobile a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] trovavano spiegazione nel fatto egli fosse effettivamente alla ricerca di una casa per sé e per la sua compagna e in tal senso avrebbe chiesto l’aiuto del [OSCURATO:PERSONA]. Quindi i riferimenti nei colloqui alla locazione della “casa” sarebbero stati veritieri e avrebbero consentito di fornire una interpretazione diversa delle conversazioni e dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Tesi asseritamente supportata dalle deposizioni di due testi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha logicamente svalutato il valore di tali testimonianze, affermando che i detti testi non avevano saputo indicare di che abitazione si trattasse e tanto meno da chi fosse data in locazione; né i ricorrenti avevano provveduto a produrre il contratto di locazione asseritamente stipulato da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero a chiedere la deposizione del soggetto che avrebbe 3 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O R A N A L D I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 6 1 4 b b 3 6 e 3 3 1 a 9 d 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 locato l’immobile indirettamente al [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno poi proceduto ad una analisi dettagliata delle conversazioni intercettate reputate rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto-reato in questione, offrendo una ricostruzione puntuale, precisa e logica dei rapporti intercorsi fra gli imputati e dell’oggetto delle loro conversazioni, essenzialmente imperniate su temi riguardanti soldi e prezzi praticati sulla piazza in riferimento all’operazione di cessione di stupefacente, individuando in maniera esauriente e congrua il contorno e l’inserimento strumentale dell’argomento “casa”, utilizzato per rendere meno chiaro il principale oggetto dei contatti e per cercare di inquadrare in ambito “lecito” il rapporto tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non è questa la sede per ripercorrere in dettaglio le puntuali argomentazioni che la sentenza impugnata sviluppa (v. pagg. 38-49) per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato loro contestato; né i ricorrenti si confrontano in maniera specifica con il percorso argomentativo offerto sul punto dai giudici territoriali. Basterà qui riportare quanto ritenuto emergente dal complesso delle intercettazioni analizzate, vale a dire l’esistenza di un rapporto di affari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sostanze stupefacenti non precisate, con indicazione di valori di mercato, di piazza e di utili. [OSCURATO:PERSONA] si attivava con [OSCURATO:PERSONA], di base a [OSCURATO:PERSONA], ed entrambi seguivano i contatti con un soggetto da loro chiamato “Giò”. La preoccupazione di costoro era di aver assunto impegni precisi con [OSCURATO:PERSONA], ricevendo degli anticipi, senza essere sicuri di concludere l’affare con il detto Giò. Gli incontri con Giò si verificavano. Parallelamente, Apollonio ed altro soggetto si recavano in zona Milano e facevano rientro a Trieste. Dal rientro la polizia rilevava la possibile presenza di stupefacente nella disponibilità del gruppo. Il 26 [OSCURATO:PERSONA] contestava a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che la “macchina” aveva più chilometri, che erano stati abbassati. [OSCURATO:PERSONA] lo tranquillizzava e gli diceva che avrebbe risolto lui. Il 28 si procedeva alla perquisizione ed al sequestro dell’ingente quantitativo di stupefacente. Il 31 [OSCURATO:PERSONA] ricontattava [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi di essere stato fregato e, a dire di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era andato a parlare con l’altra persona, evidentemente per appianare il contrasto. Si tratta di una valutazione fondata sull’esame di fatto delle conversazioni con specifica confutazione del loro contenuto alternativo, come proposto dalla difesa sia negli appelli che negli attuali ricorsi e quindi non ulteriormente censurabile in questa sede. Gli elementi di prova processualmente emersi sono stati compiutamente analizzati, dandosi agli stessi una interpretazione congrua, logica e coerente che, come tale, non è sindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Le censure dei ricorrenti in tema di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, per le considerazioni che seguono. 5.1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato con riferimento alla posizione soggettiva e oggettiva dei due imputati: quanto al [OSCURATO:PERSONA], è stata valorizzata la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti a carico e l’assenza di elementi favorevoli in tal senso valutabili; quanto al [OSCURATO:PERSONA], oltre ai numerosi precedenti penali, è stato negativamente considerato il ruolo decisivo del medesimo nella vicenda in esame, stante il suo ruolo di collegamento tra gli acquirenti triestini, i fornitori lombardi e l’intermediario [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è stato motivatamente giustificato con la considerazione che il medesimo non aveva avuto un ruolo marginale, ma di sicuro e rilevante apporto alla condotta concorsuale, in funzione dei diversi contatti telefonici dallo stesso intrattenuti, oltre che con il [OSCURATO:PERSONA], con il fornitore Giò, anche in riferimento ad un eventuale campione di stupefacente che lo stesso Giò avrebbe dovuto fornire al [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emergente da una telefonata del 20.1.2015 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Proprio 4 F i r m a t o D a : A L E S S A N D R O R A N A L D I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 6 1 4 b b 3 6 e 3 3 1 a 9 d 0 - F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2