CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 42140/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI SIRACUSAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore i Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità della denuncia di conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 maggio 2024, il Tribunale di Catania disponeva la trasmissione alla Corte di cassazione della denuncia di conflitto di competenza che era stata presentata il 15 aprile 2024 dal Pubblico Ministero, in relazione al procedimento pendente davanti a detto Tribunale e iscritto ai nn. 7799/23 R.G.N.R. e 5608/23 R.G. Trib., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Pubblico Ministero aveva rilevato, nella denuncia di conflitto, che la competenza in ordine al suddetto procedimento spettava al Tribunale di Siracusa, il quale l'aveva declinata, in favore del Tribunale di Catania, con il precedente provvedimento del 30 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pubblico ministero non è legittimato a sollevare un conflitto di competenza, ma soltanto a denunciarlo mediante l'allegazione di una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 41218 del 17/05/2018, Rv. 274362 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente un conflitto negativo di competenza "dichiarato" dal pubblico ministero). 2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che non sussiste alcun conflitto di competenza, perché dagli atti emerge che, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Catania, quest'ultimo non ha formulato alcuna declaratoria di propria incompetenza. P. Q. M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per quanto di competenza. Così deciso in Roma, 16 lugl