CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22053/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la pronuncia del Tribunale della medesima città del 10 febbraio 2022,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia per il reatodi cui agli artt. 624, 61, nn. 7 e 11, cod. pen., oltre statuizioni civili.2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputata,nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione allamancata conoscenza del giudizio di primo grado in relazione agli artt. 420-bis,420-ter, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen.Rappresenta la difesa che:in data 19 luglio 2019 l’allora indagata eleggeva domicilio presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; non risulta chiaro se lo stesso fosse stato nominato qualedifensore di ufficio o di fiducia;le notifiche antecedenti la citazione in appello avvenivano tutte presso ildifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale successivamente rinunciava al mandato non avendoavuto contatti con l’assistita.Non appena aveva avuto conoscenza del processo, l’imputata aveva nominatol’attuale difensore di fiducia.Dunque, il processo di primo grado si è svolto senza che l’imputata ne avesseconoscenza, con conseguente nullità dello stesso.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla responsabilità dell’imputata.L’attribuibilità della condotta all’imputata è avvenuta sulla base di presunzionie sospetti.Nessuno ha visto la donna impossessarsi dei beni; le persone offese l’hannoriconosciuta solo attraverso l’immagine presente su un profilo social e non sonostate in grado di quantificare con precisione l’ammontare del danno.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Evidenzia la difesa che la sentenza impugnata ha valutato negativamente ilcomportamento processuale dell’imputata, non considerando che la stessa nonaveva alcuna conoscenza dello svolgimento del processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Il primo motivo risulta infondato.Va premesso che, in ragione della data in cui è stata dichiarata l’assenza, ladisciplina applicabile è quella antecedente la riforma Cartabia e dunque l’art. 604,comma 5-bis, cod. proc. pen., nella sua precedente formulazione, allorquando nonera richiesto che l’eccezione fosse posta per la prima volta con l’atto di appello.Nel caso di specie l’eccezione è stata formulata per la prima volta con i motiviaggiunti, ma non può considerarsi essersi verificata alcuna preclusione e la censuranon può considerarsi tardiva.Tuttavia, dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio, in considerazione deldedotto error in procedendo (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che:• al momento dell'identificazione, avvenuta il 19 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] suo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elessedomicilio presso il suo studio; presso il domicilio eletto le fu notificatol'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e al suddetto difensore fu notificatolo stesso atto;• per la prima udienza, celebrata in data 1° aprile 2021, l'imputata fu citatapresso il domicilio eletto ed il difensore, avv. G.P. [OSCURATO:PERSONA], risulta ritualmenteavvisato;• attesa l’assenza in udienza di quest’ultimo, fu sostituito ex art. 97, comma4, cod. proc. pen. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; in quella data il processo furinviato alla successiva udienza del 28 ottobre 2021;• la non accettazione della elezione di domicilio risulta intervenuta dopo laprima udienza e prima della seconda, alla data del 27 ottobre 2021, per laquale l'imputata era stata regolarmente citata, essendo, dunque, aconoscenza del processo, ed ha prodotto effetto da quel momento in avanti,integrandosi un’ipotesi di inidoneità sopravvenuta del domicilio eletto.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al mandato da partedel difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicataall'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, privadi efficacia la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161,comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzionepropria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n.44156 del 03/11/2021, P., Rv. 282265).È pertanto corretta l’affermazione della sentenza impugnata laddove haritenuto che il rapporto professionale fiduciario sia perdurato fino ad epocasuccessiva alla prima udienza del 1° aprile 2021 e che la difesa sia stata la regolaredomiciliataria delle notifiche della propria assistita.Secondo la sentenza impugnata (pagg. 2/3), l'esame degli atti processualismentisce l'affermazione contenuta nella corrispondenza tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] el'attuale difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo ha scritto di non aver maiconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e di aver rinunziato al mandato non appena appreso dellanomina.Sul punto viene precisato che:a) l'imputata non solo nominò suo difensore di fiducia il suddetto legale nel luglio2019, ma nell'occasione riferì alla polizia giudiziaria anche il recapito telefonico,dimostrando così l'esistenza di un effettivo e concreto rapporto professionale;b) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricevette anche l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. inrelazione al presente giudizio a carico della medesima [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1° ottobre2020;c) la rinunzia al mandato intervenne solo il 27 ottobre 2021, in prossimità dellaseconda udienza del processo, tenuta il giorno successivo.In quest'ultima occasione la difesa dell'appellante fu assunta dal medesimodifensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., già presente in primaudienza, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che esercitò concretamente il suo incarico officioso,partecipando attivamente all'esame e controesame dei testi persone offese edessendo presente, altresì, all'udienza del 10 febbraio 2022, in cui furonorassegnate le conclusioni.La Corte di appello ha aggiunto che, per completezza, va sottolineato che lostesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'atto di impugnazione.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e rivalutativo.Il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato - per espressavolontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalsoper sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944)La motivazione della sentenza impugnata con argomentazioni immuni da vizilogici ha correttamente ricostruito le risultanze probatorie a carico della ricorrentesulla scorta della testimonianza della parte lesa.Quest’ultima ha riconosciuto nella foto esibitale nel corso del giudizio lapersona che aveva svolto due giornate di lavoro domestico in casa sua, poicompiutamente identificata a seguito della presentazione della querela, fin dal 19luglio 2019 e ha rappresentato che la mancanza dei monili in oro dall’abitazioneera stata scoperta il 21 dicembre 2018, solo quattro giorni dopo l'ultima presenza,nella casa ove era stato perpetrato il reato, della [OSCURATO:PERSONA].La donna, unica estranea ad avervi accesso, vi aveva prestato servizio il 4 edil 17 dicembre precedenti e non vi era più tornata, come pattuito, una terza volta,senza dare spiegazioni e senza ritirare la retribuzione promessale.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La sentenza ha fondato il diniego delle attenuanti generiche (e non ungiudizio di sub valenza) sulla gravità del fatto, consumato con abuso di relazionedomestica, non ravvisando altri elementi positivi che, neppure in sede diimpugnazione, sono stati evidenziati.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]