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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 38444/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna della ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Rilevato altresì che l'imputata, in data 6 aprile 2022, rinunciava al ricorso.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, il 14 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna della ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore. Rilevato altresì che l'imputata, in data 6 aprile 2022, rinunciava al ricorso. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 14 giugno
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