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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34917/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Con igliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto (ne«.11i1.2-te _....«..„Tté-s-seAaverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp in ragione della correttamente rilevata abitualità ostativa legata ai ( quattro) diversi precedenti del ricorrente per evasione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Con igliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto (ne«.11i1.2-te _....«..„Tté-s-seAaverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp in ragione della correttamente rilevata abitualità ostativa legata ai ( quattro) diversi precedenti del ricorrente per evasione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris