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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 06606/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6103/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.18/2025 depositata il 16/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] n. 6103/2025 R.G. 1.Il [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato in data 3 giugno 2016, ha proposto azione revocatoria ex artt.66 l.fall. e 2901 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]), Partecipazioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. (Pifid) e di [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della società dichiarata fallita e del di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5 novembre 2013, nonché l’atto integrativo in data 8 novembre 2013.

L’azione revocatoria ha avuto a oggetto anche il conferimento nel fondo di quote di società intestate fiduciariamente a [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà della fiduciante Scanu, successivamente cedute in proprietà fiduciaria a Pifid.

2. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del Fallimento, dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva (come protestato dalla società convenuta), avendo la convenuta ceduto a Pifid, prima dell’instaurazione del giudizio, le quote già conferite nel fondo patrimoniale. 3.La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del Fallimento, proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la legittimazione dell’appellata quale intestataria fiduciaria delle quote conferite nel fondo patrimoniale. 4.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, in violazione degli artt. 100, 161, 339 ss., 342 ss., 346 ss. cod. proc. civ., «per aver proposto un appello solo in punto di nullità della sentenza di primo grado, omettendo la formulazione di una domanda di merito circa “l’accertamento” della proprietà fiduciaria n. 6103/2025 R.G. delle partecipazioni intestate a Ser-fid ma di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento nel fondo patrimoniale».

Osserva parte ricorrente di avere chiesto la declaratoria di nullità dell’appello del fallimento, per omessa riproposizione della questione dell’efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle partecipazioni in capo alla ricorrente riconducibili alla fiduciante Scanu. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 111, comma 6, cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. violazione delle regole in materia di legittimazione passiva (arg. ex art. 24 cost., 81, 99 c.p.c.)», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente fosse legittimata passiva dell’azione revocatoria, laddove la legittimazione passiva deriverebbe dall’accertamento del vincolo fiduciario sulle partecipazioni detenute dalla ricorrente, domanda mai proposta dal fallimento in primo grado.

3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato che l’azione del fallimento nei confronti della ricorrente era volta ad accertare la natura fiduciaria dell’intestazione delle quote della fiduciante [OSCURATO:PERSONA] («parte attrice non chiedeva che l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. fosse opponibile alla società Ser.Fid bensì che si accertasse che le quote societarie descritte nell’art. 2 dell’atto di cui chiedeva la revocatoria, stipulato dalla Ser.Fid, “appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sua qualità di fiduciante della Ser.[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al dicembre 2014 e di fiduciante della partecipazione [OSCURATO:SOCIETA]. da quest’ultima data in poi” […] deve ritenersi che quest’ultima fosse legittimata passivamente rispetto alla n. 6103/2025 R.G. prospettazione contenuta nella domanda attrice, volta, come già detto, a far emergere il reale fulcro di interessi facente capo a [OSCURATO:PERSONA] dell’intera operazione di disposizione patrimoniale, in cui l’accertamento della posizione di Ser.Fid serviva a corroborare la tesi attrice della riferibilità dell’intera operazione alla propria debitrice 4.La pronuncia di accertamento dell’intestazione fiduciaria deriva, poi, dalla iniziale domanda del Fallimento, come risulta dalle conclusioni dell’attore, trascritte sia nella sentenza di primo grado (doc. 4 ricorrente), sia dal controricorrente (pagg. 5-6 controricorso), in cui si chiede l’accertamento incidentale con efficacia di giudicato della intestazione fiduciaria a [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie conferite nel fondo patrimoniale («occorrendo previo accertamento che le medesime quote appartengono e appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sua qualità di fiduciante della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 19 dicembre 2014 e di fiduciante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da quest’ultima data in poi»); domanda espressamente accolta dal Tribunale («è poi emerso pacificamente che Ser-fid, come dalla stessa riconosciuto, agì in quella sede in qualità di fiduciaria» […] «è pacifico e non contestato da Ser-fid che, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è chiesta la revoca, essa agì in qualità di fiduciaria vincolando in favore dei coniugi Massidda-Scanu quote societarie»: pag. 5 dic. ult. cit.).

E’, pertanto, assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del secondo motivo formulata dal controricorrente, secondo cui si tratterebbe di censura attinente alla sentenza di primo grado. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione passiva della n. 6103/2025 R.G. ricorrente quale parte del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, a fronte della premessa iniziale della natura fiduciaria della ricorrente dell’intestazione delle quote conferite nel fondo, laddove sarebbe la titolarità fiduciaria che costituirebbe fondamento per la proposizione dell’azione revocatoria, propedeutica all’esecuzione forzata nei confronti della fiduciaria medesima. 6.Il terzo motivo è inammissibile in quanto, premesso il superamento della motivazione della sentenza impugnata del «minimo costituzionale» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014),la censura va a incentrarsi sulla abrogata formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione immune da censure che la ricorrente era legittimata passivamente in forza del vincolo fiduciario sulle quote conferite nel fondo («la titolarità rimaneva alla disponente cosicché si rendeva necessaria la prova del vincolo fiduciario che legava la Scanu alla Ser.[F]id»). 5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.100 cod. proc. civ., per carenza di interesse ad agire e a impugnare del Fallimento, posto che l’unico interesse del fallimento attore sarebbe quello di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, né essendovi interesse a ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle quote conferite nel fondo, laddove il soggetto che avrebbe sopportato l’esecuzione forzata, nelle forme dell’art. 602 cod. proc. civ., sarebbe il terzo acquirente Pifid, intestatario fiduciario delle quote. 6.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha ritenuto legittimata passivamente la ricorrente in qualità di parte dell’atto revocando o soggetto passivo dell’azione esecutiva, bensì in forza dell’accertato vincolo fiduciario delle quote intestate alla Scanu (come indicato al superiore n. 6103/2025 R.G. motivo), per cui la proposizione e l’accoglimento della domanda nei confronti della fiduciante comporta necessariamente il coinvolgimento in giudizio del fiduciario. 7.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6103/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.18/2025 depositata il 16/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] n. 6103/2025 R.G. 1.Il [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato in data 3 giugno 2016, ha proposto azione revocatoria ex artt.66 l.fall. e 2901 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA]), Partecipazioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. (Pifid) e di [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della società dichiarata fallita e del di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare inefficace nei confronti del Fallimento l’atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 5 novembre 2013, nonché l’atto integrativo in data 8 novembre 2013. L’azione revocatoria ha avuto a oggetto anche il conferimento nel fondo di quote di società intestate fiduciariamente a [OSCURATO:PERSONA] ma di proprietà della fiduciante Scanu, successivamente cedute in proprietà fiduciaria a Pifid. 2. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del Fallimento, dichiarando inammissibile la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva (come protestato dalla società convenuta), avendo la convenuta ceduto a Pifid, prima dell’instaurazione del giudizio, le quote già conferite nel fondo patrimoniale. 3.La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del Fallimento, proposto unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la legittimazione dell’appellata quale intestataria fiduciaria delle quote conferite nel fondo patrimoniale. 4.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, in violazione degli artt. 100, 161, 339 ss., 342 ss., 346 ss. cod. proc. civ., «per aver proposto un appello solo in punto di nullità della sentenza di primo grado, omettendo la formulazione di una domanda di merito circa “l’accertamento” della proprietà fiduciaria n. 6103/2025 R.G. delle partecipazioni intestate a Ser-fid ma di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al momento del conferimento nel fondo patrimoniale». Osserva parte ricorrente di avere chiesto la declaratoria di nullità dell’appello del fallimento, per omessa riproposizione della questione dell’efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle partecipazioni in capo alla ricorrente riconducibili alla fiduciante Scanu. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 111, comma 6, cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. violazione delle regole in materia di legittimazione passiva (arg. ex art. 24 cost., 81, 99 c.p.c.)», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente fosse legittimata passiva dell’azione revocatoria, laddove la legittimazione passiva deriverebbe dall’accertamento del vincolo fiduciario sulle partecipazioni detenute dalla ricorrente, domanda mai proposta dal fallimento in primo grado. 3. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha confermato che l’azione del fallimento nei confronti della ricorrente era volta ad accertare la natura fiduciaria dell’intestazione delle quote della fiduciante [OSCURATO:PERSONA] («parte attrice non chiedeva che l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. fosse opponibile alla società Ser.Fid bensì che si accertasse che le quote societarie descritte nell’art. 2 dell’atto di cui chiedeva la revocatoria, stipulato dalla Ser.Fid, “appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sua qualità di fiduciante della Ser.[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al dicembre 2014 e di fiduciante della partecipazione [OSCURATO:SOCIETA]. da quest’ultima data in poi” […] deve ritenersi che quest’ultima fosse legittimata passivamente rispetto alla n. 6103/2025 R.G. prospettazione contenuta nella domanda attrice, volta, come già detto, a far emergere il reale fulcro di interessi facente capo a [OSCURATO:PERSONA] dell’intera operazione di disposizione patrimoniale, in cui l’accertamento della posizione di Ser.Fid serviva a corroborare la tesi attrice della riferibilità dell’intera operazione alla propria debitrice 4.La pronuncia di accertamento dell’intestazione fiduciaria deriva, poi, dalla iniziale domanda del Fallimento, come risulta dalle conclusioni dell’attore, trascritte sia nella sentenza di primo grado (doc. 4 ricorrente), sia dal controricorrente (pagg. 5-6 controricorso), in cui si chiede l’accertamento incidentale con efficacia di giudicato della intestazione fiduciaria a [OSCURATO:PERSONA] delle quote societarie conferite nel fondo patrimoniale («occorrendo previo accertamento che le medesime quote appartengono e appartenevano, all’epoca dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della sua qualità di fiduciante della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 19 dicembre 2014 e di fiduciante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. da quest’ultima data in poi»); domanda espressamente accolta dal Tribunale («è poi emerso pacificamente che Ser-fid, come dalla stessa riconosciuto, agì in quella sede in qualità di fiduciaria» […] «è pacifico e non contestato da Ser-fid che, nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è chiesta la revoca, essa agì in qualità di fiduciaria vincolando in favore dei coniugi Massidda-Scanu quote societarie»: pag. 5 dic. ult. cit.). E’, pertanto, assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità del secondo motivo formulata dal controricorrente, secondo cui si tratterebbe di censura attinente alla sentenza di primo grado. 5.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.111, sesto comma, Cost. e art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione passiva della n. 6103/2025 R.G. ricorrente quale parte del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, a fronte della premessa iniziale della natura fiduciaria della ricorrente dell’intestazione delle quote conferite nel fondo, laddove sarebbe la titolarità fiduciaria che costituirebbe fondamento per la proposizione dell’azione revocatoria, propedeutica all’esecuzione forzata nei confronti della fiduciaria medesima. 6.Il terzo motivo è inammissibile in quanto, premesso il superamento della motivazione della sentenza impugnata del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014),la censura va a incentrarsi sulla abrogata formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto con motivazione immune da censure che la ricorrente era legittimata passivamente in forza del vincolo fiduciario sulle quote conferite nel fondo («la titolarità rimaneva alla disponente cosicché si rendeva necessaria la prova del vincolo fiduciario che legava la Scanu alla Ser.[F]id»). 5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.100 cod. proc. civ., per carenza di interesse ad agire e a impugnare del Fallimento, posto che l’unico interesse del fallimento attore sarebbe quello di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, né essendovi interesse a ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà fiduciaria delle quote conferite nel fondo, laddove il soggetto che avrebbe sopportato l’esecuzione forzata, nelle forme dell’art. 602 cod. proc. civ., sarebbe il terzo acquirente Pifid, intestatario fiduciario delle quote. 6.Il quarto motivo è inammissibile, in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha ritenuto legittimata passivamente la ricorrente in qualità di parte dell’atto revocando o soggetto passivo dell’azione esecutiva, bensì in forza dell’accertato vincolo fiduciario delle quote intestate alla Scanu (come indicato al superiore n. 6103/2025 R.G. motivo), per cui la proposizione e l’accoglimento della domanda nei confronti della fiduciante comporta necessariamente il coinvolgimento in giudizio del fiduciario. 7.Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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