CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa, dopo avere riassunto i fatti ed il contenuto delle sentenze di merito, ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione a motivi di appello non vagliati, riguardanti in particolare il corpo del reato, le dichiarazioni del Litti in denuncia, la frase comunicata dall'imputato al Litti; 2. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; 3. Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo e secondo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da un recente precedente specifico; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estens