CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 21 LUG 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 15 luglio 2021 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma di quella del 13 novembre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed € 18.000 di multa, per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di detenzione al fine di cederle a terzi, di kg. 1,252 di marijuana, gr. 15 di hashish e gr. 40 di cocaina (in Catania il 5 agosto 2020). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della / motivazione per la mancata applicazione del fatto~tatex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, in relazione alla confisca del denaro sequestrato nell'abitazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si deducono vizi di violazione di legge e della motivazione sulla erronea qualificazione giuridica del fatto nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile. 1.1. Nel formulare la richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, fra cui quello sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ad eccezione di quelli sulla riduzione dell'aumento di pena per la continuazione e la revoca della confisca del denaro. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; nello stesso senso Sez. 4, n. 5:3565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato rinunciante ai motivi di appello in punto di qualificazione del reato).Ne consegue che l'imputato rinunciante non può proporre ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come risulta dall'atto di appello, con il motivo di impugnazione si sostenne che la somma di denaro in sequestro era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], convivente dell'imputato, tanto che si chiese la revoca del sequestro e la restituzione della somma di denaro a tale istante. Il petitum dell'appello è che «...venga disposto il dissequestro della somma rinvenuta presso l'abitazione del nucleo familiare dell'imputato con restituzione della stessa alla signora [OSCURATO:PERSONA], in quanto legittima titolare». Ne consegue che l'imputato, avendo sostenuto di non essere il proprietario della somma, non ha alcun interesse ad impugnare la disposta confisca della somma di denaro, poiché la decisione non produrrebbe alcun effetto nella sua sfera giuridica. La disposta confisca dovrà essere contestata dal terzo mediante incidente di esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza di merito. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del