CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 26054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale del Riesame di Firenze, per quanto in questa sede rileva, confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 19 luglio 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo, sino alla concorrenza della somma di 4.743.833,98 euro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias Maria, indagata in ordine a una pluralità di episodi del reato ex art. 11 e 13 bis del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi 1, 2, 5, 8, 11 e 18), con l'aggravante di aver agito nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale fiorentino, la Zhu, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che, rispetto alla posizione dell'indagata, si sarebbe limitata a richiamare le considerazioni svolte rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultima fosse dottore commercialista, mentre la ricorrente non è iscritta ad alcun albo professionale, trattandosi di cittadina cinese bilingue che svolgeva, nello studio Schiavone-Venezia, i compiti di mediatore culturale, veicolando agli imprenditori cinesi le informazioni dei professionisti dello studio e traducendo loro in italiano le richieste provenienti dai clienti cinesi. Invero, dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe il ruolo dell'indagata, non essendo chiaro se le telefonate indicate rappresentino una consulenza fiscale punibile o siano piuttosto una mera traduzione delle richieste degli imprenditori cinesi e delle risposte dei professionisti dello studio [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, rileva la difesa, la Zhu non era ideatrice consapevole della frode tributaria, ma piuttosto era una dipendente-interprete dei consulenti fiscali, per cui il ruolo dell'indagata è del tutto irrilevante sia ai fini della commissione dei reati contestati, sia nell'ottica della configurabilità dell'aggravante contestata, che presuppone competenze professionali di cui la Zhu non era dotata. Da ultimo, la difesa lamenta che il Tribunale ha omesso di fornire risposta alla richiesta subordinata difensiva, volta a ottenere il dissequestro di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza detenuta presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sita in via 1° settembre n. 34, trattandosi di regalie fatte nell'interesse del figlio della ricorrente, nato nel 2017 e affetto da disturbo dello spettro autistico grave. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 1.1. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. Ed invero, rispetto alla posizione della ricorrente (pag. 15 ss. dell'ordinanza impugnata), i giudici dell'impugnazione cautelare, per ciascuna delle provvisorie imputazioni elevate a carico della Zhu (capi 1, 2, 5, 8, 11 e 18), hanno richiamato le conversazioni intercettate già richiamate dal G.I.P (Rit 1822/2019 del 14 ottobre 2019 per il capo 1, Rit. 2001/2019 del 7 ottobre 2019 per il capo 2, Rit. 1822/2019 del 22 ottobre 2019 per i capi 5 e 11, Rit 2244 del 2019 per il capo 8, e Rit 2244/2019 del 16 gennaio 2020 per il capo 18), da cui è emerso che l'indagata, lungi dallo svolgere il ruolo riduttivo di interprete e di memoria storica dello studio associato "Venezia & Schiavone", in realtà ha agito quale socio occulto dello studio professionale, esercitando compiti di assistenza e consulenza ai clienti cinesi. Del resto, i colloqui captati tra la ricorrente e i clienti dello studio professionale vertevano su aspetti legati alla gestione operativa delle aziende, dando prova la Zhu di essere ben al corrente delle dinamiche societarie (come ad esempio quando, nella conversazione Rit. 1822/2019 del 22 ottobre 2019/l'indagata dava istruzioni al suo interlocutore, tale "Marco", sulle firme da far apporre su alcuni documenti dal titolare formale dell'impresa). Ora, considerato che non è oggetto di contestazione la configurabilità dei reati sotto il profilo oggettivo, deve osservarsi che sull'unico punto controverso, ovvero l'ascrivibilità alla ricorrente della fattispecie di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, l'impostazione argomentativa dell'ordinanza impugnata, pur nella sua estrema sintesi, non presenta profili di incoerenza argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive circa la prova del contributo dell'indagata ai fatti illeciti, peraltro suscettibili di essere approfondite, soprattutto a livello probatorio, nello sviluppo del procedimento penale in corso, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 1.2. Quanto poi all'aggravante di cui all'art. 13 bis comma 3 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestata invero in questa sede in termini non adeguatamente specifici, è stato correttamente ricordato nell'ordinanza impugnata che non è di per sé ostativo alla sua applicazione il fatto che la ricorrente non ricoprisse la veste formale di commercialista, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 36212 del 03/04/2019, Rv. 277831 e Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 272713) che alla nozione di professionista, in assenza di richiami specifici, occorre attribuire un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione, ferma restando l'ulteriore necessità di verificare poi (e il relativo accertamento è demandato alla fase di merito, involgendo evidenti profili fattuali), il secondo presupposto indispensabile ai fini della configurabilità dell'aggravante de qua, ovvero l'esistenza di un ben definito modello comportamentale, che si estrinsechi nella "elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale". 2. Quanto infine alla richiesta difensiva subordinata di parziale dissequestro del contenuto della cassetta di sicurezza limitatamente ai monili riferibili al figlio della ricorrente, se è vero che sul punto si registra un silenzio argomentativo dell'ordinanza impugnata, che pure ha dato conto dell'istanza difensiva, deve altresì evidenziarsi che la doglianza risulta non ammissibile in questa sede, desumendosi dalla stessa esposizione difensiva che la richiesta di restituzione riguardava beni non appartenenti all'indagata, per cui la stessa non appare legittimata a far valere un interesse facente capo a un diverso soggetto giuridico. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, ribadita l'assenza nell'ordinanza impugnata di vizi di illegittimità rilevabili in questa sede, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta