CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40164/22 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso in punto di aumento per la recidiva dono manifestamente infondate avendo la Corte applicato correttamente l'aumento di mesi otto, corrispondente ai due terzi della pena base (anni uno, pari al minimo edittale) irrogata in ragione della tipologia di recidiva contestata e ritenuta ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/