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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16082/2024

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A BUCONI; FATTO 1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente del Comune di Como e transitato all’Agenzia per mobilità volontaria) aveva dichiarato il diritto del medesimo all’inquadramento nell’Area II fascia retributiva F4 a decorrere dalla data del suddetto passaggio, avvenuta in data 1.10.2007, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.

2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione di provenienza; ha in particolare escluso la sussistenza di unlitisconsorzio necessario, essendo la decisione destinata a spiegare i proprieffetti solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

3. Il giudice di appello ha richiamato la propria giurisprudenza , secondo cui l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 regola un’ipotesi di cessione del contratto soggetta a vincoli quanto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economicoe, ai fini dell’equiparazione professionale nel passaggio tra un’amministrazione e un’altra,la tabella di equiparazione di cui all’art. 5 del DPCM n. 466/2000 può essere considerata come parametro di riferimento normativo in ragione del contesto analogo.

4. Ha dunque condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il livello di inquadramento assegnato al Milasi prima del trasferimento (livello C2 del sistema classificatorio di provenienza) corrispondeva all’Area 3 Super del CCNL Ministeri, a sua volta coincidente con la seconda area retributiva della fascia F4 dell’Agenzia delle Dogane.

5. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le posizioni economiche differenziate costituiscono altrettante qualifiche all’interno della stessa area di inquadramento, sicché il passaggio da D1 a D2 comporta una progressione di carrierache ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001.

6. Considerato che nel caso di specie la “richiesta di mobilità” avanzata dal Milasi in data 4.10.2004, genericamente riferita alla ” Agenzia delle do gane, circoscrizione doganale di Como (dogana di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA])”,e non ad una specifica vacanza nell’ambito della stessa, era stata accolta dall’Amministrazione senza alcuna individuazione del posto vacante da coprire, la Corte territoriale non ha ritenuto dirimente la sottoscrizione del contratto con l’Agenzia delle dogane da parte del dipendente, né haritenuto pertinenti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dall’Avvocatura dello Stato , perché concernenti una fattispecie in cui l’inquadramento era stato espressamente richiesto nella domanda di mobilità.

7. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 del DPCM n. 466/2000 e dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato e determinato la corrispondenza tra la qualifica posseduta e quella attribuita presso l’Amministrazione di destinazione.

Argomenta parte ricorrente che l’equiparazione meramente tabellare non è conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si pone in contrasto con l’autonomia gestionale dell’Amministrazione di destinazione e con i principi di equiparazione nelle mansioni e nella retribuzione.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 1372 cod. civ., nonché dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato astratte tabelle di corrispondenza ai fini dell’inquadramento del Milasi, senza effettuare alcuna valutazione in concreto delle mansioni svolte presso l’ente di provenienza, in rapporto ai profili professionali previsti per l’ente di destinazione.

Lamenta che la Corte territorialeha applicato dapprima la tabella contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’inquadramento che sarebbe spettato alla ricorrente nel CCNL [OSCURATO:PERSONA], e successivamente la tabella allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA].

Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto si deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto e dell’individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, evidenziando che la relativa valutazione, da effettuarsi in concreto, non è condizionata da alcun tipo di atto amministrativo riguardante la corrispondenza di profili e mansioni tra Amministrazioni.

Considerato che ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, evidenzia la correttezza dell’inquadramento del Milasi nella seconda area funzionale, all’esito del confronto tra le declaratoriecontenute nel CCCNL [OSCURATO:PERSONA] e nel CCNL di provenienza.

Aggiunge che le posizioni economiche o fasce retributive sono esplicative di una graduazione di livelli economici (trattamenti fondamentali) che possono essere acquisiti per progressione nell’ambito di un’area giuridico-funzionale nella quale si collocano mansioni equivalenti; sostiene la correttezza dell’inquadramento effettuato dall’Agenzia, in assenza di tabelle di comparazione applicabili al caso di specie, ein presenza di vincoli operativi o di prassi.

Richiama la nota n. 22705 del 5.4.2011 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’individuazione della fascia economica di corrispondenza deve avvenire prescindendo da criteri nominalistici, confrontando il valore del trattamento stipendiale previsto dai CCNL per le posizioni di appartenenza e di destinazione ed evitando che dall’inquadramento consegua la confluenza in una fascia superiore ovvero un differenziale positivo sul trattamento stipendiale per effetto della mobilità, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del contratto comporta l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personamattribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito e riassorbibili.

Evidenzia che il Milasi ha sottoscritto un contratto di lavoro individuale con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così riconoscendo l’applicabilità della suddetta normativa alla propria posizione lavorativa.

3. Il ricorso è infondato, alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che essa non po ssa , in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, applicare l’art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (ex plurimis: Cass. n. 4619/2018; Cass. n. 7652/2019 e Cass. n. 4187/2021).

Con le richiamate pronunce si è in sintesi osservato che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto” contenuta nell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico , ma soltanto, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale da un’Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie di cessione del contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod. civ., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.

Si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’Amministrazione cessionaria, e che a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera.

Si tratta di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area.

La Corte territoriale, in aderenza a tale esigenza, ha applicato l’inquadramento previsto dal CCNL per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, il quale, scorporato dal CCNL per i Ministeri, propone una scala di classificazione professionale adattata al comparto di nuova istituzione, sebbene ispirata all’area contrattuale originaria.

A fronte di tale ricostruzione delle fonti di nuova classificazione retributiva, la Corte territoriale ha accertato che la corretta allocazione del lavoratore, già inquadrato nel livello C2 del sistema classificatorio di provenienza , all’interno dell’Area II del comparto Agenzie fiscali, era da individuarsi nella fascia retributiva F4.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, spetta al giudice del merito l’operazione di classificazione, nell’assetto del personale dell’ente di destinazione, della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore nell’inquadramento precedente (Cass. n. 4619/2018; Cass. n. 1249/2015; Cass.n. 24231/2010).

Si è inoltre evidenziato che il significato del termine “equiparazione”, riferito alle tabelle professionali, rimanda all’accertamento di una corrispondenza non meccanica e assoluta tra posizioni, ma a un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta in volta considerati, stante l’esigenza di un raccordo (non di una semplice giustapposizione) tra i diversi modelli di classificazione e d’inquadramento (nel caso in esame retributivo) propri del sistema di provenienza e di quello di destinazione(Cass. n. 4619/2018 cit.).L’operazione di equiparazione, intesa in modo siffatto, comporta che ai fini del corretto inquadramento dei dipendenti trasferiti per mobilità tra enti pubblici diversi, il relativo giudizio di comparazione tra posizioni professionali non possa ritenersi vincolato dalla necessaria corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nell’ente di provenienza in rapporto ai profili professionali previsti per l’Ente di destinazione.

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, in quanto ha utilizzato come mero parametro la tabella di equiparazione di cui al DPCM n. 446/2000ed ha effettuato un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili considerati.

Non rileva in questa sede la questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, avendo la sentenza impugnata accertato che la richiesta di mobilità avanzata dal Milasi non era riferita ad una specifica vacanza nell’ambito dell’Agenzia delle dogane, circoscrizione doganale di Como” e che è stata accolta dall’Amministrazione senza individuazione alcuna del posto vacante da coprire.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Considerato che il Milasi non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sullespese di lite. 6.Non sussistono le condizioni processuali richieste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non si applica a quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate dal materiale versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI; FATTO 1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente del Comune di Como e transitato all’Agenzia per mobilità volontaria) aveva dichiarato il diritto del medesimo all’inquadramento nell’Area II fascia retributiva F4 a decorrere dalla data del suddetto passaggio, avvenuta in data 1.10.2007, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche. 2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione di provenienza; ha in particolare escluso la sussistenza di unlitisconsorzio necessario, essendo la decisione destinata a spiegare i proprieffetti solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 3. Il giudice di appello ha richiamato la propria giurisprudenza , secondo cui l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 regola un’ipotesi di cessione del contratto soggetta a vincoli quanto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economicoe, ai fini dell’equiparazione professionale nel passaggio tra un’amministrazione e un’altra,la tabella di equiparazione di cui all’art. 5 del DPCM n. 466/2000 può essere considerata come parametro di riferimento normativo in ragione del contesto analogo. 4. Ha dunque condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui il livello di inquadramento assegnato al Milasi prima del trasferimento (livello C2 del sistema classificatorio di provenienza) corrispondeva all’Area 3 Super del CCNL Ministeri, a sua volta coincidente con la seconda area retributiva della fascia F4 dell’Agenzia delle Dogane. 5. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le posizioni economiche differenziate costituiscono altrettante qualifiche all’interno della stessa area di inquadramento, sicché il passaggio da D1 a D2 comporta una progressione di carrierache ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001. 6. Considerato che nel caso di specie la “richiesta di mobilità” avanzata dal Milasi in data 4.10.2004, genericamente riferita alla ” Agenzia delle do gane, circoscrizione doganale di Como (dogana di [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA])”,e non ad una specifica vacanza nell’ambito della stessa, era stata accolta dall’Amministrazione senza alcuna individuazione del posto vacante da coprire, la Corte territoriale non ha ritenuto dirimente la sottoscrizione del contratto con l’Agenzia delle dogane da parte del dipendente, né haritenuto pertinenti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dall’Avvocatura dello Stato , perché concernenti una fattispecie in cui l’inquadramento era stato espressamente richiesto nella domanda di mobilità. 7. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 del DPCM n. 466/2000 e dell’art. 118 disp. att. cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato e determinato la corrispondenza tra la qualifica posseduta e quella attribuita presso l’Amministrazione di destinazione. Argomenta parte ricorrente che l’equiparazione meramente tabellare non è conforme ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto si pone in contrasto con l’autonomia gestionale dell’Amministrazione di destinazione e con i principi di equiparazione nelle mansioni e nella retribuzione. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 1372 cod. civ., nonché dell’art. 52, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato astratte tabelle di corrispondenza ai fini dell’inquadramento del Milasi, senza effettuare alcuna valutazione in concreto delle mansioni svolte presso l’ente di provenienza, in rapporto ai profili professionali previsti per l’ente di destinazione. Lamenta che la Corte territorialeha applicato dapprima la tabella contenuta nel CCNL [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’inquadramento che sarebbe spettato alla ricorrente nel CCNL [OSCURATO:PERSONA], e successivamente la tabella allegata al CCNL [OSCURATO:PERSONA]. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto si deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto e dell’individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’Amministrazione di destinazione, evidenziando che la relativa valutazione, da effettuarsi in concreto, non è condizionata da alcun tipo di atto amministrativo riguardante la corrispondenza di profili e mansioni tra Amministrazioni. Considerato che ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area, evidenzia la correttezza dell’inquadramento del Milasi nella seconda area funzionale, all’esito del confronto tra le declaratoriecontenute nel CCCNL [OSCURATO:PERSONA] e nel CCNL di provenienza. Aggiunge che le posizioni economiche o fasce retributive sono esplicative di una graduazione di livelli economici (trattamenti fondamentali) che possono essere acquisiti per progressione nell’ambito di un’area giuridico-funzionale nella quale si collocano mansioni equivalenti; sostiene la correttezza dell’inquadramento effettuato dall’Agenzia, in assenza di tabelle di comparazione applicabili al caso di specie, ein presenza di vincoli operativi o di prassi. Richiama la nota n. 22705 del 5.4.2011 del Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’individuazione della fascia economica di corrispondenza deve avvenire prescindendo da criteri nominalistici, confrontando il valore del trattamento stipendiale previsto dai CCNL per le posizioni di appartenenza e di destinazione ed evitando che dall’inquadramento consegua la confluenza in una fascia superiore ovvero un differenziale positivo sul trattamento stipendiale per effetto della mobilità, nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione del contratto comporta l’applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personamattribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito e riassorbibili. Evidenzia che il Milasi ha sottoscritto un contratto di lavoro individuale con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così riconoscendo l’applicabilità della suddetta normativa alla propria posizione lavorativa. 3. Il ricorso è infondato, alla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che essa non po ssa , in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, applicare l’art. 17 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 riferibile, invece, al solo accesso “dall’esterno” nell’area (ex plurimis: Cass. n. 4619/2018; Cass. n. 7652/2019 e Cass. n. 4187/2021). Con le richiamate pronunce si è in sintesi osservato che l’espressione di carattere atecnico “passaggio diretto” contenuta nell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico , ma soltanto, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale da un’Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie di cessione del contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. cod. civ., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali. Si è aggiunto che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’Amministrazione cessionaria, e che a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Si tratta di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito atteso che la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area. La Corte territoriale, in aderenza a tale esigenza, ha applicato l’inquadramento previsto dal CCNL per i dipendenti [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, il quale, scorporato dal CCNL per i Ministeri, propone una scala di classificazione professionale adattata al comparto di nuova istituzione, sebbene ispirata all’area contrattuale originaria. A fronte di tale ricostruzione delle fonti di nuova classificazione retributiva, la Corte territoriale ha accertato che la corretta allocazione del lavoratore, già inquadrato nel livello C2 del sistema classificatorio di provenienza , all’interno dell’Area II del comparto Agenzie fiscali, era da individuarsi nella fascia retributiva F4. Secondo il costante orientamento di questa Corte, spetta al giudice del merito l’operazione di classificazione, nell’assetto del personale dell’ente di destinazione, della posizione corrispondente a quella rivestita dal lavoratore nell’inquadramento precedente (Cass. n. 4619/2018; Cass. n. 1249/2015; Cass.n. 24231/2010). Si è inoltre evidenziato che il significato del termine “equiparazione”, riferito alle tabelle professionali, rimanda all’accertamento di una corrispondenza non meccanica e assoluta tra posizioni, ma a un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili di volta in volta considerati, stante l’esigenza di un raccordo (non di una semplice giustapposizione) tra i diversi modelli di classificazione e d’inquadramento (nel caso in esame retributivo) propri del sistema di provenienza e di quello di destinazione(Cass. n. 4619/2018 cit.).L’operazione di equiparazione, intesa in modo siffatto, comporta che ai fini del corretto inquadramento dei dipendenti trasferiti per mobilità tra enti pubblici diversi, il relativo giudizio di comparazione tra posizioni professionali non possa ritenersi vincolato dalla necessaria corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nell’ente di provenienza in rapporto ai profili professionali previsti per l’Ente di destinazione. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, in quanto ha utilizzato come mero parametro la tabella di equiparazione di cui al DPCM n. 446/2000ed ha effettuato un raffronto complessivo delle declaratorie o dei profili considerati. Non rileva in questa sede la questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, avendo la sentenza impugnata accertato che la richiesta di mobilità avanzata dal Milasi non era riferita ad una specifica vacanza nell’ambito dell’Agenzia delle dogane, circoscrizione doganale di Como” e che è stata accolta dall’Amministrazione senza individuazione alcuna del posto vacante da coprire. 4. Il ricorso va pertanto rigettato. 5. Considerato che il Milasi non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sullespese di lite. 6.Non sussistono le condizioni processuali richieste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non si applica a quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate dal materiale versamento
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