CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13.01.2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] \-4 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione di legge e al difetto di motivazione in relazione all'art. 99 c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondato dal momento che nel provvedimento impugnato il giudice accerta la sussistenza di indici - quali i precedenti penali, l'assenza di sintomi di resipiscenza e il comportamento processuale - idonei ad integrare un complessivo giudizio di pericolosità sociale in capo al prevenuto (sul punto si veda la sentenza del Tribunale pagg. 5 e 6); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso afferente all'erronea applicazione della legge penale e all'illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva non è consentito dalla legge in quanto privo di concreta specificità e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, sulla scorta delle suddette valutazioni, esclude la possibilità di concedere un trattamento sanzionatorio più mite; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso afferente alla violazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 133-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto le censure ivi proposte non risultano sorrette da concreta specificità e non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste non indicando neppure il ricorrente le circostanze sulla scorta delle quali la violazione avrebbe dovuto essere qualificata meno grave; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tenso