CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 29828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 15/07/2021 della Cotte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza del 24 ottobre 2018 emessa dal Tribunale di Milano anche con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che costituiva l'unico punto della sentenza emessa dalla Corte di appello in data 14 maggio 2019 per il quale detta sentenza era stata annullata in sede di legittimità dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza dell'il febbraio 2021. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla decisione della Corte di appello di Milano che ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio di rinvio per la pendenza di un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. senza considerare le ragioni di opportunità segnalate che giustificavano il differimento dell'udienza del giudizio di rinvio, facendo riferimento ad un# insussistente rischio di prescrizione, tenuto conto dell'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena per carenza di motivazione rispetto alla valutazione di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. che andavano presi necessariamente in considerazione con riguardo al giudizio sulla personalità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è fondato con conseguente assorbimento del secondo motivo. Si deve rilevare che prescindendo dalla mancata adozione, secondo quanto previsto dal secondo comma 625-bis cod.proc.pen., del provvedimento di sospensione degli effetti della sentenza n. 15579 del 11 febbraio 2021 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, impugnata in sede di ricorso straordinario, il mancato differimento dell'udienza del giudizio di rinvio pendente davanti alla Corte di Appello - peraltro motivato sulla base di un infondato rischio di prescrizione del reato, in realtà insussistente stante l'annull'amento parziale disposto solo sul trattamento sanzionatorio - ha comportato, con l'accoglimento del ricorso straordinario da parte della Sesta Sezione della Cassazione per effetto della sentenza del 14 aprile 2022, la revoca della sentenza della Seconda Sezione della Cassazione da cui era stato originato il giudizio di rinvio, definitosi con la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 luglio 2021, impugnata in questa sede. Infatti, con la sentenza del 14 aprile 2022 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, revocando la sentenza della Seconda Sezione del 11 febbraio 2021 della stessa Corte di Cassazione con cui era stato disposto il primo giudizio di rinvio, ha disposto ex novo il giudizio di rinvio, sanando i vizi di notificazione degli avvisi che avevano riguardato il primo giudizio di legittimità. L'adozione di una nuova decisione di annullamento con rinvio della stessa sentenza della Corte di appello del 14 maggio 2019, limitatamente al medesimo punto relativo al diniego immotivato del beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente nuovo giudizio di rinvio, travolge evidentemente anche il primo giudizio di rinvio, scaturito dalla prima sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla Seconda Sezione Corte di Cassazione, poi revocata in sede di ricorso straordinario. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello del 15 luglio 2021 emessa in sede di giudizio di rinvio, per effetto della revoca disposta in sede di ricorso straordinario della prima sentenza di annullamento con rinvio. Ovviamente, gli ulteriori sviluppi processuali scaturenti dal provvedimento emesso in sede rescissoria ex art. 624-bis cod. proc. pen. restano autonomi e distinti dal presente provvedimento di annullamento che riguarda unicamente la sentenza impugnata emessa nel primo giudizio di rinvio. P.Q.M