CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44046/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 24/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MESSINA, in data 14/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al riconoscimento della recidiva la sentenza impugnata contiene ampia e specifica motivazione in ordine alla particolare pericolosità del ricorrente provata oltre che da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio anche dalla gravità dei fatti. In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non appare essere stato formulato specifico motivo di appello secondo quanto risulta dall'elencazione contenuta nell'impugnata pronuncia; in ogni caso le precedenti argomentazioni esposte in tema di recidiva hanno implicitamente escluso la possibilità di riconoscere detto beneficio. Difatti in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). Infine, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Difatti, nel caso in esame la corte di appello ha fatto riferimento alla gravità dell'episodio di rapina pluriaggravata dall'uso di più armi con motivazione esente da censure. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] 7,‘ ens