CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 05666/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5666/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2318/2025* * CC 18/12/2025* * * 19273/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * l 11/10/1973avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16/04/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto l annullamento con rinvio della sentenzalette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diBrindisi che ha chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/04/2025 la Corte di appello di Lecce in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Brindisi del 18/09/2020 previo riconoscimento dell attenuante dicui all art. 89 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva ha ridotto ad anni 2 mesi 10 direclusione ed euro 2.000 di multa la pena inflitta a * * per i reati di cui agli artt. 56629 comma 2 e 635 comma 2 numero 1 cod. pen. a lui contestati.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in quanto la Corte diappello avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa nei motividi gravame aggiunti depositati il 24/06/2024 di riconoscere al * la continuazione tra ireati oggetto del presente procedimento e gli analoghi delitti già giudicati con la sentenza delTribunale di Brindisi dell 1/12/2022 irrevocabile il 27/02/2024 .3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.* lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello non ha in alcunmodo motivato in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione esternaavanzata dal difensore nei motivi di gravame aggiunti ai quali peraltro la sentenza non faneppure riferimento. L istanza del resto era ammissibile e tempestiva. Ed invero questaCorte ha avuto modo di rilevare che in tema di giudizio di appello la richiesta diapplicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condannadivenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile seavanzata con i motivi nuovi ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. e sempre che siaaccompagnata dall allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti ai finidel decidere * 2 n. 7132 del 11/01/2024 D * * 285991 – 01 . * detto nel casoin esame l istanza di riconoscimento della continuazione esterna era ammissibile in quantola sentenza avente ad oggetto i reati rispetto ai quali si invocava l applicazione dell art. 81cod. pen. – peraltro ritualmente allegata ai motivi aggiunti con attestazione di irrevocabilità –risulta divenuta irrevocabile solo nel 2024 e dunque dopo la proposizione risalente al28/01/2021 dell appello principale. Inoltre i motivi aggiunti contenenti l istanza de quarisultano tempestivamente depositati il 24/06/2024 per l udienza di trattazione del gravamefissata per il 10/07/2024.2. La mancanza di motivazione in ordine alla questione ritualmente sollevatadall appellante ferma restando l affermazione di responsabilità dell imputato in ordine ai reatia lui ascritti impone dunque l annullamento della sentenza limitatamente alla continuazioneesterna con rinvio sul punto alla Corte di appello di Lecce la quale procederà a colmare lalacuna motivazionale di cui sopra.Per la condizione delle parti processuali private coinvolte nel presente giudizio si ritiene didisporre l oscuramento dei dati identificativi delle stesse.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5666/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * DE * Presidente * n. sez. 2318/2025* * CC 18/12/2025* * * 19273/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * l 11/10/1973avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16/04/2025visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] * * * che ha chiesto l annullamento con rinvio della sentenzalette le conclusioni del difensore del ricorrente * * * del foro diBrindisi che ha chiesto l annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16/04/2025 la Corte di appello di Lecce in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Brindisi del 18/09/2020 previo riconoscimento dell attenuante dicui all art. 89 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva ha ridotto ad anni 2 mesi 10 direclusione ed euro 2.000 di multa la pena inflitta a * * per i reati di cui agli artt. 56629 comma 2 e 635 comma 2 numero 1 cod. pen. a lui contestati.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l imputato tramite ilsuo difensore deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in quanto la Corte diappello avrebbe omesso di motivare in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa nei motividi gravame aggiunti depositati il 24/06/2024 di riconoscere al * la continuazione tra ireati oggetto del presente procedimento e gli analoghi delitti già giudicati con la sentenza delTribunale di Brindisi dell 1/12/2022 irrevocabile il 27/02/2024 .3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto senza la presenzadelle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.* lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello non ha in alcunmodo motivato in ordine alla richiesta di riconoscimento della continuazione esternaavanzata dal difensore nei motivi di gravame aggiunti ai quali peraltro la sentenza non faneppure riferimento. L istanza del resto era ammissibile e tempestiva. Ed invero questaCorte ha avuto modo di rilevare che in tema di giudizio di appello la richiesta diapplicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condannadivenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile seavanzata con i motivi nuovi ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. e sempre che siaaccompagnata dall allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti ai finidel decidere * 2 n. 7132 del 11/01/2024 D * * 285991 – 01 . * detto nel casoin esame l istanza di riconoscimento della continuazione esterna era ammissibile in quantola sentenza avente ad oggetto i reati rispetto ai quali si invocava l applicazione dell art. 81cod. pen. – peraltro ritualmente allegata ai motivi aggiunti con attestazione di irrevocabilità –risulta divenuta irrevocabile solo nel 2024 e dunque dopo la proposizione risalente al28/01/2021 dell appello principale. Inoltre i motivi aggiunti contenenti l istanza de quarisultano tempestivamente depositati il 24/06/2024 per l udienza di trattazione del gravamefissata per il 10/07/2024.2. La mancanza di motivazione in ordine alla questione ritualmente sollevatadall appellante ferma restando l affermazione di responsabilità dell imputato in ordine ai reatia lui ascritti impone dunque l annullamento della sentenza limitatamente alla continuazioneesterna con rinvio sul punto alla Corte di appello di Lecce la quale procederà a colmare lalacuna motivazionale di cui sopra.Per la condizione delle parti processuali private coinvolte nel presente giudizio si ritiene didisporre l oscuramento dei dati identificativi delle stesse. *Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione esterna con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di * Dichiara irrevocabilel affermazione di responsabilita.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione esterna con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di * Dichiara irrevocabilel affermazione di responsabilita.Così è deciso 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteIN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *