CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorson. 1495/21, nella causa [OSCURATO:PERSONA]; s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] e FIGLI, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett. domic. in Roma, via Apuania 12, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procuraspeciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t. , elett.te domic. presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -controricorrenti– avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 555/2020 pubblicata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con citazionenotificata nel 2016, convenne innanzi al Tribunale di Verbania la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di accertare la nullità delle condizioni generali del contratto del conto corrente, estinto il 31.12.13, con tutti gli eventuali anticipi - fatture , fidi e quanto comunque addebitato, relativamente agli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale, alle c.m.s., e spese di gestione, con condanna del la convenuta alla ripetizione della somma di euro 95.550,60, saldo effettivo al 31.12.13, data d’estinzione del rapporto. A seguito del d.l. n. 99 del 25.6.17, conv. nella l. n. 121/17, la convenuta, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25.6.17, fu posta in liquidazione coatta amministrativa; interrotto il giudizio, l’attrice l’ha riassunto reiterando le domande formulate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. che si costituì in giudizio eccependo: il difetto di titolarità passiva del rapporto,richiamando il contenuto del contratto di cessione d’azienda stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SP in forza del quale-art. 3.1.4, sub lett. a - è stato oggetto di cessione il contenzioso pendente avente ad oggetto attività e passività che compongono il cd. “Insieme aggregato” con esclusione dei crediti deteriorati, ed eccependo altresì che il contratto di conto corrente era stato chiuso al 31.12.13, per cui non poteva dirsi funzionale all’esercizio dell’impresa, e ribadendo le eccezioni già sollevate. Con sentenza del 16.1.19, il Tribunale di Verbania: dichiarata la titolarità passiva di [OSCURATO:PERSONA] SP, condannava quest’ultima alpagamento, in favore dell’attrice, della somma complessiva di euro 86.214,77 a titolo d’indebito per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, corresponsione di interessiextralegali e c.m.s. [OSCURATO:PERSONA] SP proponeva appello che la Corte territoriale, con sentenza del 25.5.20, ha parzialmente accolto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarando la carenza di legittimazione e di titolarità passiva in capo all’appellante, in relazione al rapporto per cui era causa, in quanto non rientrante nel contratto di cessione d’azienda suddetto, osservando che: la norma di cui all’art. 3 dl n. 99/17 era da interpretare nel senso che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1 (che prevede la possibilità di cedere l’azienda..ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse); tale art. 3 deroga espressamente all e disposizioni dell’art. 58, commi 1,2,4,5,6,7, “salvo quanto espressamente richiamato nel presente decreto”, e dell’art. 90, c.2, TUB, e precisando l’ambito di responsabilità del cessionario per i debiti pregressi, detta una norma specifica che appariva superare l’art. 2560, c.2, c.c., norma quest’ultima che, anche se ritenuta applicabile nella specie, sarebbe stata riferibile solo ai debiti relativi all’azienda ceduta, e non anche a posizioni contrattuali non ancora definite, pur in ipotesi di subentro del cessionario ai sensi del medesimo art.3; le disposizioni del suddetto art. 3 escludevano la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] SP , come una diretta conseguenza della cessione del 2017, occorrendo invece verificare se il rapporto contrattuale cui inerisce il credito di ripetizione rientri o meno nell’ambito della cessione d’azienda in questione,la cui valenza non era limitata ai rapporti tra le parti, ma era opponibile anche ai terzi interessati; al riguardo, l’art. 1.1.1. indica l’ambito della cessione (attività, passività e rapporti giuridici), definito come “Insieme aggregato”; l’art. 3.1.1 definisce tale insieme come composto dalle attività incluse, descritte sub a), e dalle passività incluse, descritte sub b); l’art. 3.1.2, nell’individuare le passività incluse nella cessione aziendale, al punto b) richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni ed impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e indicati per categorie nel prospetto allegato sub d), e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti alla data di esecuzione della cessione (diversi dalle causa con azionisti delle banche in l.c.a., e obbligazionisti di determinate categorie e in determinate condizioni); il criterio della pendenza della lite non era l’unico criterio rilevante per definire quali siano i contenziosi trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA], come desumibile infatti dall’art. 3.1.4, il quale stabilisce quali attività e passività sono in ogni caso escluse dalla cessione (cioè a prescindere da quanto disposto dall’art. 3.1.2); il punto b) di quest’ultima disposizione precisa che sono passività escluse “ogni passività, obbligazione, debito..minusvalenza, perdita, danno, onere, costo di qualunque natura,che sia sorta o possa sorgere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per effetto del trasferimento delle attività e passività incluse..in conseguenza dell’attività di Veneto banca svolta in passato e sino alla data di esecuzione e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come passività incluse”; pertanto, a prescindere dalla pendenza della lite, erano esclusi dalla cessione i contenziosi non riferibili ad attività e passività incluse, quindi il criterio temporale, cioè la pendenza della lite al momento della cessione, non aveva valenza esaustiva, ma era da contemperare con le norme sostanziali; pertanto, un contenzioso poteva dirsi incluso se: ha ad oggetto attività e passività espressamente incluse; sia stato estinto prima de lla cessione ad [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al provvedimento di l.c.a., e, in quanto tale, è da considerare escluso dall’”Insieme aggregato” in quanto non funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorso; la prima ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 3 dl n. 99/17, in riferimento al contratto di cessione aziendale del 2017, 2558, c.1, 2560, c.2, 1362, 1363 e 1367, c.c., per aver la Corte d’appelloescluso la legittimazione della titolarità passiva in capo alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SP, ritenendo il caso in esame non compreso tra le passività trasmesse a quest’ultima banca. La ricorrente assume che la Corte d’appello abbiamal interpretato le varie disposizioni del dl n. 99, ritenendo che il rapporto bancario per cui è causa siaescluso dalla cessione perché non funzionale all’esercizio dell’impresa, essendo stato estinto anteriormente (31.12.13), mentre una corretta interpretazione sistematica delle predette disposizioni contrattuali avrebbe dovuto indurre a ritenere che il riferimento all’”Insieme aggregato” a rapporti interni e funzionali all’impresa bancaria riguardi l’attività espletata nel passato, quale oggetto dell’attività imprenditoriale della società cedente, nonché contenziosi pendenti alla data della stessa cessione; interpretazione che sarebbe avvalorata da quanto disposto nell’allegato alla cessione che definiva contenzioso qualsiasi azione, domanda, pendente, minacciata, potenziale o possibile, attuale o futuro, valorizzando l’interpretazione relativa all’inerenza della passività all’esercizio dell’attività d’impresa ex lateredel cedente.La ricorrente assume altresì che non accusava alcun a sofferenza, neppure presunta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],e il conto corrente era stato chiuso a saldo zero, rilevando che l’interpretazione propugnata rispondeva anche agli interessi dei terzi (diversi dalle banche contraenti) che risulterebbero pregiudicati in ordine alle azioni d’indebito nel caso di diversa interpretazione del contratto di cessione aziendale (non restando altra strada che l’insinuazione al passivo della procedura concorsuale in chirografo). Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in relazione alla esecuzione del contratto di cessione aziendale, ed in merito alla questione della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] SP , per non aver la Corte d’appellotenuto conto delle missive spedite ai soci della società ricorrente dalla banca cessionaria, aventi ad oggetto richieste di pagamento e di escussione della fideiussione prestata in relazione al contratto di mutuo ipotecario, documenti che dimostrerebbero che la cessionaria avrebbe di fatto preso in carico il rapporto complessivo. Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA], che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; onde si rend