Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02782/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00EC9AY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena per la contravvenzione ascritta al capo B; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicando la misura della pena da rideterminare.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi., ed avendo il giudice di appello rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 00EC9AY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av/so alle p i, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena per la contravvenzione ascritta al capo B; Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicando la misura della pena da rideterminare. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi., ed avendo il giudice di appello rideterminato la pena nei termini indicati dalle parti. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 02782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris