CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 22423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taurisano avverso la ordinanza del 10/02/2022 del Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2022 il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di L'Aquila applicava nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., ritenendolo indiziato del reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. Si contesta all'indagato, quale concorrente e beneficiario della condotta illecita posta in essere dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] (Consigliere di maggioranza e all'epoca del fatto Sindaco del Comune di Cannpotosto) ed [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca del fatto Assessore e responsabile dell'area amministrativa), di essere stato, a seguito della determinazione n. 26 del 29 aprile 2021, assunto a tempo determinato quale funzionario istruttore direttivo con inquadramento contrattuale D1), senza che venisse rilasciata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità di incarichi di tipo dirigenziale, in violazione dell'art. 20, commi 1, 4, 5, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dell'art. 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per essere stato il Preite condannato in primo grado con sentenza del 26 giugno 2019 per il reato di abuso d'ufficio. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con un primo motivo l'insussistenza del requisito della gravità indiziaria con riferimento alla violazione degli artt. 3, lett. e) e 20 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché dell'art. 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per avere il Tribunale erroneamente applicato il disposto di cui all'art. 166, secondo comma, cod. pen., omettendo di considerare che la condanna per il reato di abuso d'ufficio era stata irrogata a pena condizionalmente sospesa e che la sospensione condizionale si estende anche alle pene accessorie, ivi comprese le sanzioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013. Assume al riguardo il ricorrente che il d.lgs. n. 39 del 2013 non ha introdotto alcuna deroga al principio generale posto dalla richiamata disposizione del codice penale e che il combinato disposto di cui agli artt. 166 cit. e 3 d.lgs. cit. non autorizza alcun effetto ostativo al conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, qualora la pena sia stata sospesa. Si pone altresì in rilievo che le menzionate disposizioni di cui agli artt. 20, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si attagliano alla regolamentazione di tutti i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, ma esclusivamente agli incarichi dirigenziali e con responsabilità amministrativa di vertice, laddove il Preite è stato assunto dal Comune di Campotosto come funzionario istruttore direttivo con inquadramento contrattuale D1), e assegnato ad un ruolo caratterizzato da mansioni e disciplina contrattuale differenti da quelle di regola assegnate al dirigente. Il ricorrente, dunque, non era tenuto al rilascio della predetta dichiarazione, in quanto le mansioni per le quali era stato inquadrato ne escludevano la necessità, né l'ordinanza impugnata ha tenuto conto del fatto che egli aveva mantenuto la titolarità del rapporto di lavoro con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]: tale ente, nell'autorizzare l'assunzione con modalità cd. "a scavalco" presso il Comune di Campotosto, aveva proceduto a verificare la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità, acquisendo all'esito dell'istruttoria un parere legale che escludeva al riguardo qualsiasi ragione ostativa (documentazione, questa, che veniva poi trasmessa allo stesso Comune di Campotosto). 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e plurimi vizi della motivazione per avere l'ordinanza impugnata erroneamente ritenuto che i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Cannavicci avessero consapevolezza del carattere mendace delle dichiarazioni rese dal Preite circa l'assenza di cause di inconferibilità, al momento della sua assunzione presso il Comune di Campotosto il 29 aprile 2021: il Preite, infatti, era al contempo dipendente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la sua assunzione era stata autorizzata con la modalità cd. "a scavalco" presso un Comune, quello di Campotosto, ritenuto sede disagiata, che peraltro non aveva ricevuto notizia alcuna, da altri enti comunali (come quello di Amatrice) ovvero da altre fonti, dell'esistenza di dichiarazioni mendaci da parte del Preite. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano violazioni di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo sia alla impossibilità di accordi reiterativi del reato addebitatogli in sede cautelare, essendo stato il Preite attinto anche dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Cannpotosto (misura non contestata e divenuta definitiva), sia all'assenza di ulteriori elementi sintomatici di una eventuale abitualità ai fini della commissione di reati della stessa specie. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le assorbenti ragioni di seguito indicate. 2. In ordine ai profili di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso deve rilevarsi come questa Suprema Corte si sia già pronunziata in relazione alla medesima vicenda storico-fattuale (Sez. 6, n....., del 29/03/2022, ric. Cannavicci), ponendo in evidenza: a) che l'impugnato epilogo decisorio comporta una erronea assimilazione sia della posizione professionale che dei compiti ordinariamente svolti dal funzionario istruttore direttivo - secondo le mansioni proprie della richiamata categoria contrattuale - alla distinta posizione amministrativa e al diverso ambito di riferimento delle funzioni propriamente esercitate dal titolare di un incarico di tipo dirigenziale (al quale specificamente vanno correlate, di converso, le disposizioni normative in tema di obblighi inerenti alla presentazione di una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui agli artt. 3 e 20 d.lgs. 8 aprile 2013 cit., recante "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"); b) che è stato omesso, sotto tale profilo, il necessario raffronto comparativo tra la natura delle mansioni in concreto svolte dal predetto funzionario in seguito alla sua assunzione per effetto della richiamata delibera del 29 aprile 2021 e quelle tipicamente ricollegabili all'esercizio di un incarico dirigenziale, di vertice o di altra natura, alla stregua del contenuto delle definizioni normative espressamente dettate, al riguardo, nelle lett. i) e j) dell'art. 1 d.lgs. 8 aprile 2013 cit. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alle implicazioni sottese alla connessa disposizione normativa di cui all'art. 35-bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, cit., la cui lett. b) impedisce, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'assegnazione, anche con funzioni direttive, "agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati". Con riferimento sia all'insieme di tali coordinate normative, che allo specifico arco temporale entro cui si collocano i fatti oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare, l'ordinanza impugnata non ha spiegato quali siano gli elementi indiziari idonei a ritenere uno svolgimento de facto di incarichi amministrativi di vertice da parte del predetto funzionario, né se egli sia stato effettivamente assegnato ad uffici competenti per la gestione di risorse finanziarie e quali atti tipici abbia predisposto o contribuito a predisporre in tal senso. Apoditticamente formulati, inoltre, risultano, anche in relazione alle possibili implicazioni sul piano della configurabilità dell'elemento soggettivo della ipotizzata fattispecie di reato, i passaggi motivazionali secondo cui dovrebbe escludersi, in capo al Comune di Cannpotosto, qualsiasi affidamento in merito all'istruttoria già svolta presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la cui amministrazione, sulla base della documentata deduzione difensiva in narrativa richiamata, aveva autorizzato l'assunzione presso il Comune di Cannpotosto procedendo ad una verifica sulla ricorrenza di eventuali cause di inconferibilità, con la conseguente acquisizione, all'esito dell'istruttoria, di un parere legale che escludeva al riguardo qualsiasi ragione ostativa (documentazione, questa, che veniva poi trasmessa al Comune di Campotosto). 3. Parimenti fondata, inoltre, deve ritenersi la ragione di doglianza oggetto del terzo motivo di ricorso, involgente la sussistenza del requisito delle esigenze cautelari, atteso che la motivazione dell'ordinanza impugnata ha fondato il suo vaglio delibativo sulla base di considerazioni meramente congetturali, essenzialmente legate al generico richiamo ad una pendenza giudiziaria a carico dell'indagato (condanna pronunziata in primo grado il 25 giugno 2019) e alla disamina della successione temporale di atti e provvedimenti inerenti al dispiegarsi della medesima vicenda storico-fattuale oggetto dell'addebito formulato in sede cautelare - dalla difesa, peraltro, contestato in forza di una prospettazione alternativa che, allo stato, ne mette in dubbio la fondatezza sul piano della sussistenza della gravità indiziaria - senza specificare, tuttavia, le ragioni per le quali sarebbe in concreto ravvisabile la probabilità di reiterazione di un contributo dell'indagato alla realizzazione di una condotta concorsuale finalizzata - in tesi - all'illegittimo esercizio di un potere, quello relativo all'assunzione del personale dell'ente comunale, che non rientra propriamente nella sfera delle competenze riconducibili alle attuali cariche amministrative ricoperte dai coindagati. Ciò, vieppiù ove si considerino, per un verso, il rilievo attribuibile alla - non compiutamente esaminata - deduzione difensiva secondo cui nei confronti dell'indagato risulta esser stata già applicata un'altra misura cautelare (divieto di dimora) divenuta definitiva, per altro verso la richiamata decisione di questa Suprema Corte, da cui emerge la circostanza di fatto relativa all'avvenuta accettazione, in data 20 dicembre 2021, delle dimissioni irrevocabili del Preite dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Campotosto. 4. Logicamente assorbiti devono ritenersi, allo stato, gli ulteriori profili di doglianza in ricorso dedotti. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Ne discende la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura cautelare in atto, con i conseguenziali incombenti a cura della Cancelleria, secondo le correlate statuizioni in dispositivo meglio precisate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Pro